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d) Legge provinciale12 maggio 2010 , n. 61)2)
Legge di tutela della natura e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 maggio 2010, n. 21.
2)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.

Art. 31 (Sanzioni amministrative)

(01)  In caso di violazione delle disposizioni previste dal comma 6 dell’articolo 2 e definite con regolamento di esecuzione, si applicano, a seconda della gravità dell’infrazione, sanzioni il cui importo varia da 100,00 euro a 3.000,00 euro. 16) 

(1)  Chi contravviene alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante il commercio di animali che vivono allo stato selvatico, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 100,00 euro per ogni singolo animale.

(2)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, o all’articolo 5 sulla tutela di specie di animali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

(3)  Chi ferisce o abbatte un animale integralmente protetto è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro per ogni singolo animale.

(4)  Chi deteriora o distrugge i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione, le aree di riposo o di dimora di specie animali integralmente protette è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro; in caso di superfici maggiori a dieci metri quadrati, la sanzione è aumentata di 30,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(5)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), e all’articolo 9, comma 1, relativi alla tutela di specie vegetali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 50,00 euro per la prima pianta, aumentata di 5,00 euro per ogni ulteriore pianta.

(6)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), riguardante la tutela dell’ambiente naturale di specie vegetali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro; in caso di superfici maggiori a dieci metri quadrati, la sanzione è aumentata di 30,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(7)  Chi, in violazione dell’articolo 8, comma 2, raccoglie più di dieci steli fioriferi di piante parzialmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentata di 5,00 euro per ogni ulteriore pianta.

(8)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 100,00 euro.

(9)  Chi contravviene alla disposizione di cui all’articolo 8, comma 5, per la raccolta per uso proprio di specie vegetali parzialmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 70,00 euro.

(10)  Chi contravviene alla disposizione di cui all’articolo 12, riguardante l’introduzione di animali estranei alla fauna locale, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro ed è tenuto a rimuovere gli animali.

(11)  Chi contravviene alla disposizione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), riguardante la circolazione con natanti a motore, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

(12)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, riguardante lo sfalcio di canneti, prati da strame e fosse di bonifica, all’articolo 18, comma 1, riguardante il taglio di siepi ed arbusti, all’articolo 19, commi 1 e 3, riguardanti l’abbruciamento e il trattamento con erbicidi e all’articolo 21, comma 4, lettera g), riguardante lo spargimento di concime minerale e concime organico liquido nei siti Natura 2000, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 10,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(13)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, riguardante la raccolta e l’estrazione di fossili, o raccoglie minerali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 24, comma 1, o contravviene alle condizioni dell’autorizzazione di cui all’articolo 23, comma 2, o all’articolo 24, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro. Alla stessa sanzione amministrativa soggiace chi oppone un rifiuto alla richiesta del personale addetto alla vigilanza di esibire l’autorizzazione di cui all’articolo 23, comma 2, o all’articolo 24.

(14)  Chi utilizza strumenti non previsti dall’articolo 25, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

(15)  Chi non ripristina il manto vegetale e il sito come prescritto dall’articolo 25, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro.

(16)  Le sanzioni amministrative da applicarsi in base ai commi precedenti non possono comunque superare l’importo massimo di 20.000 euro. 17)

16)
L'art. 31, comma 01, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
17)
L'art. 31, comma 16, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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