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d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 42 (Sanzioni amministrative)

(1)  Chiunque taglia o rompe gli argini dei canali di bonifica o di ripari delle opere di bonifica e delle opere finalizzate a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.750,00 euro a 17.500,00 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato.

(2)  Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 38 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 450,00 euro a 4.500,00 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato.

(3)  Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro:

  1. le violazioni delle altre prescrizioni contenute nella presente legge;
  2. l’inosservanza di ordini o diffide emanati dagli organi previsti dalla presente legge;
  3. l’inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nelle concessioni;
  4. la violazione del regolamento di esercizio delle opere di bonifica di cui all’articolo 12, comma 5, lettera k).

(4)  La sorveglianza sull’applicazione della presente legge è esercitata dal personale in servizio presso l’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura nonché dal personale tecnico e dai capi operai in servizio presso i consorzi di bonifica territorialmente competenti. Al personale incaricato vengono conferite le medesime qualifiche previste per il personale provinciale svolgente analoghe funzioni nel settore delle opere idrauliche.

(5)  Se vengono eseguiti lavori o interventi in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l’agente accertatore lo comunica immediatamente al direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che può disporre la sospensione immediata dei lavori.

(6)  L’ordine di sospensione di cui al comma 5 è emanato con apposito decreto contenente anche una descrizione dello stato di fatto accertato ed è notificato ai trasgressori ed alle persone responsabili in solido.

(7)  L’inosservanza dell’ordine di cui al comma 5 comporta la triplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle relative prescrizioni.

(8)  Se sono state eseguite opere in violazione del divieto di cui all’articolo 38 o in assenza o in difformità dalla concessione di cui all’articolo 39, il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura ordina al trasgressore la riduzione delle cose allo stato che precedeva la violazione e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale devono essere eseguite le disposizioni, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’esecuzione d’ufficio a spese del trasgressore. Dell’esecuzione d’ufficio viene incaricato il consorzio di bonifica competente per territorio.

(9)  Nei casi d’urgenza o se il trasgressore non è conosciuto, l’esecuzione d’ufficio può essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al trasgressore. In caso di resistenza è richiesto l’aiuto delle forze di pubblica sicurezza.

(10)  La sorveglianza sulla buona esecuzione dei lavori ordinati o eseguiti d’ufficio è esercitata dal consorzio di bonifica competente per territorio, che ne riferisce al direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura.

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