In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 38 (Interventi vietati)

(1)  Salvo quanto previsto al comma 2, sono vietati i seguenti interventi lungo corsi d’acqua, strade, argini, opere di captazione, accumulo e trasporto di acqua a scopo irriguo e potabile e lungo altre opere di bonifica:

  1. le piantagioni di alberi a una distanza inferiore a tre metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini e ad una distanza inferiore ad un metro dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali;
  2. qualsiasi tipo di costruzione e lo smovimento del terreno a una distanza inferiore a dieci metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini e ad una distanza inferiore a due metri dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali, salvo quanto previsto all’articolo 39, comma 1, lettera l);
  3. l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali, a una distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde, scarpate e pareti sopra dette. Tale distanza non può essere mai inferiore a quattro metri, anche quando l’escavazione del terreno sia meno profonda, salvo quanto previsto all’articolo 39, comma 1, lettera l);
  4. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d’acqua o impaludamenti dei terreni nonché alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
  5. qualunque intervento che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o, anche indirettamente, possa degradare o danneggiare i corsi d’acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonifica;
  6. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica che possa comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell’acqua e dell’aria;
  7. qualunque deposito di terra o di altri materiali ad una distanza inferiore ai quattro metri dai suddetti corsi d’acqua;
  8. qualunque ingombro o deposito di materiale di cui sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
  9. l’abbruciamento di stoppie, residui di potatura o di altri materiali, ad una distanza tale da poter arrecare danno alle opere, alle piantagioni e alle altre dipendenze delle opere stesse;
  10. qualsiasi manomissione alle opere di bonifica ed alle attrezzature dei consorzi;
  11. lo sradicamento e l’abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d’acqua.

(2)  Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o ad opere di rinaturalizzazione, previo parere positivo del comitato tecnico-amministrativo di cui all’articolo 28.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActiona) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
ActionActionc) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
ActionActiond) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 5
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI 
ActionActionORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO
ActionActionPROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI BONIFICA
ActionActionRICOMPOSIZIONE FONDIARIA
ActionActionDISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE
ActionActionArt. 38 (Interventi vietati)
ActionActionArt. 39 (Interventi soggetti a concessione)
ActionActionArt. 40 (Concessioni)
ActionActionArt. 41 (Obblighi)
ActionActionArt. 42 (Sanzioni amministrative)
ActionActionMIGLIORAMENTO FONDIARIO
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico