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Normativa provinciale
Agricoltura
Bonifica e ricomposizione fondiaria
Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 5
CAPO V DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE
Art. 39 (Interventi soggetti a concessione)
d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 5
1)
Norme in materia di bonifica
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43
Art. 39 (Interventi soggetti a concessione)
(1)
Sono soggetti ad apposita concessione:
l’esecuzione di interventi che alterano in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei canali, nelle fosse e nei corsi d’acqua di bonifica;
le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
la navigazione nei corsi d’acqua, il passaggio o l’attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto di detti corsi d’acqua ed argini nonché il transito con animali di ogni sorta;
il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, sulle sponde e banchine dei corsi d’acqua e loro accessori e sulle strade nonché l’abbeveramento di animali di ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
qualunque apertura, rottura, taglio o opera d’arte, e in genere qualunque innovazione nelle sponde e negli argini dei corsi d’acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsiasi uso, o a scaricare acqua di scarico da abitazioni, edifici a destinazione produttiva o commerciale e simili, senza pregiudizio delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera f);
qualsiasi modificazione nelle paratoie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d’acqua che fanno parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, le soglie delle bocche di derivazione, nell’intento di elevare stabilmente o temporaneamente il livello delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini;
l’estrazione di erbe, ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali dai corsi d’acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle e simili, anche in via provvisoria, sugli stessi corsi di acqua;
la creazione di siepi, recinzioni, guardiavie o opere similari aventi un’altezza non superiore a 1,20 metri, quando vi sia un particolare interesse di un ente pubblico locale;
qualsiasi tipo di costruzione e lo smovimento del terreno a una distanza da quattro a dieci metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle pareti esterne delle opere sotterranee o dalle banchine stradali;
l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a una distanza dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde, scarpate e pareti da due a quattro metri, se l’escavazione del terreno è inferiore alla profondità delle opere di bonifica.
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II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
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VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
a) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
c) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 5
DISPOSIZIONI GENERALI
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO
PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI BONIFICA
RICOMPOSIZIONE FONDIARIA
DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE
Art. 38 (Interventi vietati)
Art. 39 (Interventi soggetti a concessione)
Art. 40 (Concessioni)
Art. 41 (Obblighi)
Art. 42 (Sanzioni amministrative)
MIGLIORAMENTO FONDIARIO
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico