(1) Il primo ciclo di istruzione prosegue il percorso educativo iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell'infanzia, promuove lo sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni e crea le condizioni per un apprendimento globale, interdisciplinare e dialogico. Esso accoglie e valorizza le potenzialità e le differenze individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, e considera un valore la pluralità. Esso ha il fine di sviluppare la costruzione del sè e le capacità relazionali e crea i presupposti per un apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Il primo ciclo di istruzione promuove attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. Nell'ambito della propria autonomia persegue le proprie finalità educative, attua gli obiettivi previsti dalle indicazioni provinciali e realizza la continuità educativa con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo di istruzione.
(2) La scuola primaria promuove, attraverso un approccio globale, l'apprendimento delle diverse forme espressive ed introduce alle tecniche culturali. Essa crea i presupposti per un confronto con i diversi ambiti di apprendimento, per sviluppare le competenze di base e la comprensione del mondo. Inoltre favorisce esperienze sociali per rafforzare le competenze della convivenza civile.
(3) Fermi restando i principi di cui al comma 2, nelle scuole delle località ladine l'insegnamento viene impartito nel quadro dell'ordinamento previsto dall'articolo 19, comma 2, dello Statuto di autonomia e dalle norme collegate.
(4) La scuola secondaria di primo grado promuove, attraverso le discipline di studio e l'insegnamento interdisciplinare, l'ampliamento delle conoscenze, abilità, capacità e attitudini e rafforza la competenza di orientamento delle alunne e degli alunni per una pianificazione della propria vita. Essa organizza, in raccordo con le istituzioni scolastiche del secondo ciclo e i competenti uffici provinciali, iniziative di orientamento per il secondo ciclo e azioni formative volte al superamento dell'esame di Stato.
(5) Data la particolare situazione linguistica in provincia di Bolzano, il primo ciclo di istruzione assicura lo studio della madrelingua tedesca o italiana, della seconda lingua nonché l'apprendimento di nozioni fondamentali della lingua inglese. Al fine di migliorare le conoscenze plurilingui delle alunne e degli alunni, le scuole possono avviare progetti innovativi di insegnamento delle lingue nel rispetto dell'articolo 19 dello Statuto di autonomia e con le indicazioni della Giunta provinciale. Nelle scuole delle località ladine vengono rafforzate e approfondite, nel quadro delle disposizioni dell'ordinamento paritetico, le competenze nelle lingue ladino, tedesco, italiano e le nozioni fondamentali nella lingua inglese.