In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 20 (Valutazione nella scuola secondaria di primo grado, scrutini ed esami)       delibera sentenza

(1)  Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli alunni e delle alunne è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, che comprende le attività e gli insegnamenti dell'orario di insegnamento obbligatorio e della quota facoltativa opzionale. In casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

(2)  La valutazione degli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. Il personale docente della quota riservata all'istituzione scolastica e dell'eventuale quota facoltativa opzionale partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

(2-bis)Ferma restando l’autonomia scolastica, la valutazione delle alunne e degli alunni avviene sulla base di una scala di voti da quattro a dieci.34)

(3)  Le decisioni relative all'ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo nonché all'esame di Stato tengono conto dei principi delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri determinati dalla Giunta provinciale.

(4)  Sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del primo ciclo di istruzione e in relazione alle discipline di insegnamento della terza classe della scuola secondaria di primo grado, le prove dell'esame di Stato sono proposte e gestite ai sensi delle indicazioni provinciali. 35)

(5)  Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente l'undicesimo o il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché le candidate e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo rispettivamente da almeno un anno o due anni.

(6)   36)

massimeDelibera 19 maggio 2020, n. 356 - Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole a carattere statale nell'anno scolastico 2019/2020 e recupero degli apprendimenti nell’anno scolastico 2020/2021
massimeDelibera 31 ottobre 2017, n. 1168 - Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione (modificata con delibera n. 621 del 25.08.2020)
massimeDelibera 6 febbraio 2012, n. 164 - Modelli delle pagelle scolastiche per le scuole secondarie di secondo grado - revoca parziale di deliberazioni della Giunta provinciale - Valutazione delle alunne e degli alunni – modifica di deliberazioni della Giunta provinciale (modificata con delibera n. 1819 del 02.12.2013)
34)
L’art. 20, comma 2-bis, è stato inserito dall’art. 5, comma 3, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12, e successivamente così sostituito dall’art. 12, comma 2, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
35)
L'art. 20, comma 4, è stato così modificato dall'art. 9, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
36)
L'art. 20, comma 6, è stato sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera b), della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
ActionActionPrincipi generali
ActionActionScuola dell'infanzia
ActionActionPrimo ciclo di istruzione
ActionActionArt. 12 (Articolazione del primo ciclo)
ActionActionArt. 13 (Iscrizione nella scuola primaria)     
ActionActionArt. 14 (Finalità del primo ciclo di istruzione)      
ActionActionArt. 15 (Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli)        
ActionActionArt. 16 (Orario delle lezioni)  
ActionActionArt. 17 (Organizzazione delle attività educative e didattiche)  
ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19 (Valutazione nella scuola primaria)    
ActionActionArt. 20 (Valutazione nella scuola secondaria di primo grado, scrutini ed esami)      
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionActionj) Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2017, n. 45
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 13
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 20
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2019, n. 20
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2020, n. 20
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2020, n. 49
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 30 giugno 2022, n. 19
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2024, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico