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f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

CAPO I
Principi generali

Art. 1 (Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione)   delibera sentenza

(1)  Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della singola persona e allo sviluppo di atteggiamenti democratici e di competenze sociali, che permettono la partecipazione alla convivenza civile. Ciò avviene nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuna e ciascuno, anche nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e in armonia con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

(2)  A tal fine la Provincia adotta - nel rispetto dell'autonomia delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche - politiche dell'educazione indirizzate:

  1. allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;
  2. alla realizzazione di assetti sociali che garantiscano la convivenza tra i gruppi linguistici, nella salvaguardia delle rispettive peculiarità e tradizioni;
  3. alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e della cultura europea fondata su radici cristiane;
  4. alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze delle alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della provincia e sulle culture e tradizioni locali.

(3)  Per favorire il successo scolastico e formativo di ciascuna persona la Provincia indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che garantiscano il diritto all'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, alle pari opportunità formative, all'aumento qualitativo e quantitativo dei livelli di istruzione e all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Questi interventi sono finalizzati, inoltre, all'orientamento e all'inserimento nel mondo del lavoro nonché allo sviluppo di competenze atte a fronteggiare il cambiamento e ad orientarsi in un mondo sempre più complesso.

(4)  Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia, e l'esercizio del relativo dovere per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

(5)  Il sistema provinciale di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e quelle della formazione professionale provinciale. Fanno anche parte del sistema provinciale di istruzione e formazione le scuole di musica istituite dagli istituti di educazione musicale.

(6)  Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole paritarie e riconosciute dalla Provincia nonché nell’ambito dell’istruzione parentale. 2)

(6-bis)  Qualora il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione venga realizzato nelle scuole private riconosciute dalla Provincia, gli alunni e le alunne sostengono un esame di idoneità al termine della scuola primaria ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l’iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria. 3)

(6-ter)  Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante l’istruzione parentale, sono tenuti a presentare anno per anno una comunicazione alla o al dirigente dell’istituzione scolastica a carattere statale del primo ciclo territorialmente competente ovvero dell’istituzione scolastica pubblica del secondo ciclo di istruzione prescelta. In tale comunicazione gli esercenti la responsabilità genitoriale devono, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

  1. dimostrare che hanno effettuato un colloquio obbligatorio di consulenza presso la scuola, un esperto/una esperta dell’Unità consulenza psicopedagogica della Ripartizione pedagogica o il/la Garante per l’infanzia e per l’adolescenza;
  2. dichiarare quali persone impartiscono l’istruzione parentale e di quali qualifiche dispongono;
  3. dichiarare in che modo intendano assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nelle indicazioni provinciali o nei piani di studio, presentando un programma e dimostrando in modo dettagliato come vengono pianificate e svolte le lezioni.  4)

(6-ter.1.)  La comunicazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale di cui al comma 6-ter per l’anno scolastico successivo è da presentare, di norma, nel periodo previsto per le iscrizioni a scuola e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio. L’istruzione parentale è da impartire per la durata di un intero anno scolastico, fatte salve situazioni motivate. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica ovvero una persona da lui o lei incaricata può, nel corso dell’anno scolastico, osservare le lezioni, valutando anche le competenze socio-emotive del o della minore. Qualora dovesse sussistere un ragionevole dubbio che l'esercizio del diritto all'istruzione del o della minore sia compromesso, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può, già dopo il primo periodo di valutazione, avviare le misure previste dalle disposizioni vigenti in caso di violazione dell’obbligo di istruzione e formazione. I minori a cui viene impartita l’istruzione parentale sono tenuti a sostenere annualmente, per il passaggio alla classe successiva e fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione, l’esame di idoneità in qualità di candidati esterni o di candidate esterne presso la scuola alla quale è stata presentata la dichiarazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale. 5)

(6-quater)   6)

(7)  Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che possono essere assolti sia nelle scuole a carattere statale che nelle scuole della formazione professionale provinciale.

(8)  La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti in provincia di Bolzano, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale. Attraverso adeguati interventi è garantita l'integrazione e l'inclusione nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione delle bambine e dei bambini nonché dei giovani e delle giovani in situazione di handicap.

(9)  All'attuazione dell'obbligo dell'istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione concorrono le alunne e gli alunni, le loro famiglie, le scuole dell'infanzia, le istituzioni scolastiche e formative, le imprese che assumono i giovani con contratto di apprendistato nonché altre istituzioni ed organizzazioni formative. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche in tale contesto curano in particolar modo la collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per l'educazione musicale.

(10)  La crescita e la valorizzazione della persona umana e lo sviluppo delle competenze per la convivenza civile sono favorite nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione attraverso la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e ciascuna, le quali sono sviluppate in modo mirato, e finalizzati al pieno successo formativo.

(11)  La Giunta provinciale definisce i diritti e doveri delle alunne e degli alunni nello Statuto degli studenti e delle studentesse e fornisce indicazioni per interventi mirati all'orientamento, alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione.

(12)  I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche promuovono nell'ambito della loro autonomia l'individualizzazione e la personalizzazione dell'apprendimento delle bambine e dei bambini nonché delle alunne e degli alunni, quali attori primari e destinatari del sistema educativo provinciale di istruzione. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche definiscono il curricolo per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino nonché di ciascuna alunna e ciascun alunno, utilizzando idonei strumenti di consulenza per l'apprendimento e per l'orientamento nonché di documentazione.

(13)  Per le alunne e gli alunni che rinunciano a partecipare all’insegnamento della religione cattolica è prevista la partecipazione obbligatoria a un’offerta formativa alternativa. La Giunta provinciale approva il rispettivo regolamento di esecuzione. 7)

massimeDelibera N. 755 del 16.03.2009 - Indicazioni per lo svolgimento di visite aziendali plurigiornaliere e stages orientativi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine
2)
L'art. 1, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
3)
L'art. 1, comma 6-bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
4)
L'art. 1, comma 6-ter, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, successivamente così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, ed infine così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2021, n. 11.
5)
L'art. 1, comma 6-ter.1. è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2021, n. 11.
6)
L'art. 1, comma 6-quater, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente abrogato dalla lettera b) dell'art. 25, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
7)
L'art. 12, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1. Vedi anche l'art. 30, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 1-bis (Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione)     delibera sentenza

(1)  Con regolamento di esecuzione viene ridisciplinato organicamente il sistema di valutazione provinciale delle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3 e 4.

(2)  La valutazione delle scuole dell’infanzia e delle scuole del primo e secondo ciclo si realizza nelle forme della valutazione interna e della valutazione esterna.

(3)  Le scuole dell’infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo verificano la qualità e l’efficacia della propria offerta formativa con adeguate procedure e strumenti di valutazione interna.  Nell’ambito della valutazione interna, ai rappresentanti dei genitori e, dove previsto, alle alunne e agli alunni, sono richiesti pareri e proposte in merito alla verifica della qualità. 8)

(4)  La valutazione esterna verifica l’efficienza e l’efficacia delle singole scuole, comprese quelle dell’infanzia, nonché la qualità del sistema scolastico e formativo nel suo complesso. Al riguardo si avvale anche della collaborazione di organismi nazionali e internazionali.9)

(5) Oltre alla valutazione esterna delle scuole dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, i servizi di valutazione svolgono un monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dell’offerta formativa utilizzando procedure e strumenti adeguati. 10)

(6) Fa parte del monitoraggio l’accertamento periodico delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni. A tal fine le scuole hanno l’obbligo di partecipare alle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento condotte dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), agli studi internazionali sul rendimento scolastico e alle rilevazioni per determinare le competenze linguistiche. Queste ultime tengono particolarmente conto delle specificità linguistiche e culturali della provincia di Bolzano. 11)

(7) Le rilevazioni degli apprendimenti si svolgono con cadenza annuale, biennale o pluriennale, a seconda delle necessità e dei bisogni del sistema di istruzione e formazione del singolo gruppo linguistico, tedesco, italiano o ladino. 12)

(8)  Le modalità dettagliate di attuazione delle rilevazioni degli apprendimenti vengono definite con l’INVALSI e altri partner di cooperazione statali, con organizzazioni operanti a livello internazionale, con organizzazioni estere e con partner locali tramite apposite convenzioni, accordi e contratti. 13)

massimeDelibera 29 marzo 2022, n. 206 - Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale – Quadro di riferimento vincolante per la qualità delle scuole dell’infanzia in lingua tedesca, italiana e ladina nonché standard di qualità per i Servizi di valutazione
massimeDelibera 23 dicembre 2014, n. 1599 - Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale – quadro di riferimento vincolante per la qualitá delle scuole in lingua tedesca, in lingua italiana e delle localitá ladine nonché standard di qualitá per l'attivitá dei Servizi di valutazione delle scuole in lingua tedesca, in lingua italiana e delle localitá ladine (modificata con delibera n. 206 del 29.03.2022)
8)
L'art. 1-bis, comma 3; é stato così integrato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
9)
L'art. 1-bis è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.
10)
L’art. 1-bis, comma 5, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
11)
L’art. 1-bis, comma 6, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
12)
L’art. 1-bis, comma 7, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
13)
L’art. 1-bis, comma 8, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 1-ter (Calendario scolastico)

(1)  L’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

(2)  L’attività educativa nelle scuole dell’infanzia e l’insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia devono comprendere almeno 34 settimane nell’anno scolastico.

(3)  La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce l'inizio, la fine e le interruzioni dell'attività educativa nelle scuole dell'infanzia e dell'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne, ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. 14) 15)

14)
L'art. 1-ter è stato inserito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
15)
L'art. 1-ter, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 13 luglio 2012, n. 13.

Art. 1-quater (Riconoscimento delle offerte formative)     delibera sentenza

(1)  Tutte le scuole del primo ciclo di istruzione possono riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche. A tal fine, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, possono concedere alle alunne e agli alunni un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica per un massimo di 34 ore all’anno.

(2)  Le scuole del primo ciclo di istruzione in lingua tedesca concedono, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, alle alunne e agli alunni per seguire attività formative presso le scuole di musica della Provincia – anche in aggiunta all’esonero di cui al comma 1 – un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica, pari a 34 ore all’anno. Per le scuole in lingua italiana tale riconoscimento può avvenire all’interno del curricolo della medesima disciplina.

(3)  Le scuole del secondo ciclo di istruzione, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o delle studentesse e degli studenti maggiorenni, possono riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia, del Conservatorio di musica e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche e concedere l’esonero dall’orario di insegnamento obbligatorio per un massimo di 57 ore all’anno.

(4)  Nel rispetto delle indicazioni definite dalla Giunta provinciale, le scuole stabiliscono criteri di qualità e disposizioni dettagliate per il riconoscimento e la collaborazione e li inseriscono nel piano triennale dell’offerta formativa. 16)  Il riconoscimento dell’offerta formativa extrascolastica presuppone il riferimento della stessa alle indicazioni provinciali e alla funzione educativa della scuola. I processi di apprendimento e il profitto nell’ambito delle offerte formative extrascolastiche non sono oggetto della valutazione da parte della scuola.

(5)  Il riconoscimento delle offerte formative delle scuole di musica della Provincia e dell’offerta formativa extrascolastica disciplinato dal presente articolo non ha ripercussioni sul contingente dell’organico delle singole scuole. 17)

massimeDelibera 31 maggio 2016, n. 583 - Indicazioni per il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche da parte delle scuole in lingua italiana
massimeDelibera 1 settembre 2015, n. 1004 - Indicazioni per il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche da parte delle scuole delle località ladine
massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 721 - Indicazioni per il risconoscimento delle offerte formative extrascolastiche dalle scuole in lingua tedesca
16)
Nell'art. 1-quater, comma 4, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa" dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
17)
L'art. 1-quater è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

Art. 1-quinquies (Sistema informativo scolastico provinciale)

(1)  L’Amministrazione provinciale gestisce il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione, anche per le scuole dell’infanzia e le scuole paritarie e riconosciute, attraverso l’attivazione di un sistema informativo, secondo criteri e modalità che garantiscono in particolare l’utilizzazione in rete dei dati e delle informazioni. Il sistema informativo comprende l’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni. Per l’alimentazione del sistema informativo possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati.

(2)  Il sistema informativo può contenere dati definiti sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il cui trattamento è strettamente necessario all’organizzazione del servizio educativo provinciale di istruzione e formazione.

(3)  I dati personali generali degli alunni e delle alunne possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti pubblici e privati che forniscono servizi diretti agli alunni e alle alunne, purché funzionali ad una migliore organizzazione del servizio scolastico, nonché ai comuni, all’Azienda sanitaria, al Sindaco del comune competente, all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché alle unità organizzative provinciali competenti esclusivamente per il conseguimento dei loro fini istituzionali. 18)

18)
L'art. 1-quiquies è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

Art. 1-sexies (Curriculum dell’alunno e dell’alunna)

(1)  Per ogni alunno e per ogni alunna viene predisposto un curriculum personale digitale, che contiene tutti i dati fondamentali relativi al percorso formativo e alle competenze acquisite.

(2)  Di tale curriculum si tiene conto, secondo le disposizioni vigenti, nello svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione.

(3)  La Giunta provinciale definisce contenuti, criteri e modalità per la realizzazione di una struttura unitaria del curriculum dell’alunna e dell’alunno, garantendo standard minimi di comparabilità dei dati messi a disposizione, in conformità con il modello nazionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. Definisce altresì le modalità di pubblicazione del curriculum. 19)

19)
L'art. 1-sexies è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.

Art. 1-septies  20)   delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - sentenza 8 maggio 2018, n. 122 - Istruzione – autonomia delle scuole – valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche – parziale non fondatezza
20)
L'art. 1-septies è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14, e successivamente abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera e), della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 1-octies (Finanziamento di attività formative)

(1)  I dipartimenti Istruzione e Formazione possono, anche in aggiunta alle attività delle istituzioni scolastiche, mettere in atto attività formative e manifestazioni per la promozione delle alunne e degli alunni, ivi inclusi quelli delle scuole serali, nonché dei rappresentanti negli organi collegiali scolastici e possono effettuare le relative spese. Si tratta in particolare di attività negli ambiti promozione delle eccellenze, attività sportive scolastiche, scuola serale, concorsi per alunni e alunne, educazione stradale, educazione alla salute, educazione civica e politica e mirate promozioni per l’attività didattica. Il finanziamento di tali attività può altresì includere spese per vitto e alloggio, spese di viaggio, spese per la premiazione di alunne e di alunni nonché spese per le relative cerimonie.

(2)  I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese nell’ambito della professionalizzazione del personale delle scuole dell’infanzia e delle scuole, dello sviluppo scolastico e didattico, ivi inclusi materiali didattici e strumenti, nell’ambito della ricerca e consulenza pedagogico-didattica nonché nell’ambito dello scambio con istituzioni nazionali ed estere operanti nel settore formativo.

(3)  I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese connesse con la conclusione di corsi formativi realizzati dai dipartimenti Istruzione e Formazione. 21) 

21)
L'art. 1-octies è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.

CAPO II
Scuola dell'infanzia

Art. 2 (Finalità della scuola dell'infanzia)     

(1)  La scuola dell'infanzia concorre all'educazione integrale delle bambine e dei bambini, partendo dai loro bisogni e promuovendo il loro sviluppo affettivo, cognitivo, sociale, etico e religioso; ne promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento ed assicura loro adeguate opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla realizzazione e diffusione di una cultura dell'infanzia in armonia con il contesto locale. Nella sua autonomia e nell'adempimento del suo compito pedagogico nonché nel rispetto della libertà di insegnamento del personale, essa persegue le finalità e realizza gli obiettivi definiti nelle indicazioni provinciali nonché la continuità educativa con il complesso dei servizi alla prima infanzia e con la scuola primaria.

(2)  La frequenza della scuola dell'infanzia costituisce un diritto dei singoli bambini e bambine. A tal fine l'offerta educativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia sono assicurate a tutte le bambine e a tutti i bambini. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa. Un anno nella scuola dell’infanzia è obbligatorio, non incide sull’obbligo scolastico nonché sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti dalla normativa nazionale. La Giunta provinciale definisce i relativi criteri e dettagli prevedendo che per l’anno obbligatorio non debba essere corrisposta una retta per concorrere alle spese di gestione. 22)

(3)  L'integrazione e l'inclusione delle bambine e dei bambini in situazione di svantaggio o di handicap costituisce una finalità precipua della scuola dell'infanzia, al cui perseguimento concorre tutto il personale assegnato alla singola scuola dell'infanzia. A tal fine trovano applicazione anche nei confronti della scuola dell'infanzia le disposizioni della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

(4)  La scuola dell'infanzia ricerca attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. La scuola dell'infanzia cura la personalizzazione e l'individualizzazione delle attività educative nonché la documentazione relativa al processo educativo e al percorso di apprendimento individuale delle bambine e dei bambini, in collaborazione con le famiglie.

22)
L’art. 2, comma 2, è stato prima modificato dall’art. 5, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12, e successivamente dall’art. 12, comma 1, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 3 (Programmazione dell'attività educativa)     delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, definisce le indicazioni provinciali per l'attività educativa della scuola dell'infanzia, con particolare riferimento agli obiettivi generali del processo educativo e formativo, nonché per la documentazione dei processi di apprendimento.

(2)  Ogni circolo di scuola dell'infanzia predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il proprio progetto educativo-formativo. Il progetto educativo-formativo è coerente con le indicazioni definite dalla Giunta provinciale e riflette le esigenze del contesto del territorio.

(3)  Ogni singola scuola dell'infanzia elabora, sulla base delle indicazioni provinciali e del progetto educativo e formativo del circolo, una propria programmazione delle attività educative e la illustra alle famiglie.

massimeDelibera 5 luglio 2022, n. 478 - Aggiornamento indicazioni provinciali per la scuola dell’infanzia in lingua italiana
massimeDelibera 27 aprile 2009, n. 1181 - Indicazioni provinciali per le scuole dell'infanzia delle località ladine
massimeDelibera 3 novembre 2008, n. 3990 - Indicazioni provinciali per le scuole dell'infanzia in lingua tedesca

Art. 4 (Autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia)

(1)  Ai circoli di scuola dell'infanzia è riconosciuta personalità giuridica ed autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione, finanziaria e amministrativa. I principi dell'autonomia di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, trovano applicazione anche per i circoli di scuola dell'infanzia, nel rispetto delle seguenti disposizioni. Le modalità e le altre regole dettagliate dell'autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia sono determinate con regolamento di esecuzione.

(2)  Al circolo di scuola dell'infanzia è preposta una direttrice o preposto un direttore, cui sono attribuite le competenze di cui all'articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.

(3)  Le direttrici e i direttori dei circoli di scuola dell'infanzia in possesso del diploma di laurea magistrale o equivalente e dell'attestato di conoscenza delle lingue tedesca e italiana, ovvero tedesca, italiana e ladina riferito al diploma di laurea, hanno titolo ad essere preposti a dirigere istituti scolastici comprensivi. Le dirigenti e i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione hanno titolo ad essere preposti ai circoli di scuola dell'infanzia.

(4)  Su proposta dell'Intendente scolastica o dell'Intendente scolastico competente la Giunta provinciale nomina le ispettrici e gli ispettori per le scuole dell'infanzia dei tre gruppi linguistici. Le ispettrici e gli ispettori supportano l'autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia secondo le disposizioni provinciali e le previsioni contrattuali in materia e promuovono lo scambio e la collaborazione fra i circoli di scuola dell'infanzia e gli istituti comprensivi.

Art. 5 (Piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell'infanzia ed istituzione delle scuole dell'infanzia) 

(1)  Il raggiungimento delle dimensioni ottimali dei circoli di scuola dell'infanzia ha la finalità di garantire ai circoli stessi l'efficace esercizio dell'autonomia e l'adempimento del loro compito formativo. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento dei circoli di scuola dell'infanzia è finalizzato a dare ad essi stabilità nel tempo e ad assicurare la necessaria capacità di confronto e interazione con la comunità locale.

(2)  Sulla base di una programmazione pluriennale la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, definisce i criteri per le dimensioni dei circoli di scuola dell'infanzia ed approva il relativo piano di distribuzione su basi territoriali omogenee, tenuto conto della consistenza demografica di ciascun gruppo linguistico con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali.

(3)  Ai fini dell'elaborazione del piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell'infanzia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

(4)  La Giunta provinciale provvede all'istituzione delle scuole dell'infanzia e ne dispone, con il piano di distribuzione territoriale, l'assegnazione al circolo di scuola dell'infanzia competente per territorio ovvero ad un istituto scolastico comprensivo.

Art. 6 (Gestione delle scuole dell'infanzia)                 delibera sentenza

(1)  La singola scuola dell'infanzia è costituita, di norma, da non più di quattro sezioni, formate da un numero di bambini e bambine compreso tra 14 e 25. A detti parametri è possibile derogare in presenza di bambini e bambine in situazione di handicap o bisognosi di specifiche azioni didattiche ed educative, e tenuto conto delle esigenze territoriali come pure di quelle culturali di ciascun gruppo linguistico.

(2)  La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, stabilisce sulla base di criteri predeterminati la dotazione organica complessiva del personale delle scuole dell'infanzia, compresa quella per le sezioni con orario prolungato e per le scuole dell'infanzia a tempo pieno.

(3)  Ogni circolo di scuola dell'infanzia è diretto da una direttrice o un direttore.

(4)  Sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, ad ogni scuola dell'infanzia ovvero rete di scuole dell'infanzia è preposta un'insegnante coordinatrice ovvero un insegnante coordinatore. Questi sono esonerati dalla gestione di una sezione di scuola dell'infanzia.

(5)  Per ogni sezione di scuola dell'infanzia sono assegnate ed assegnati un'insegnante o un insegnante ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.

(6)  Per ciascuna sezione integrata, composta di norma da 15 bambine e bambini e frequentata da almeno due bambine o bambini in situazione di handicap, sono assegnati due insegnanti, di cui una o uno in possesso del relativo titolo di specializzazione, ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.

(7)  L'inserimento di bambine e bambini provenienti da altri Paesi nonché di bambine e bambini in situazioni linguistiche locali complesse viene favorito attraverso l'utilizzazione di personale aggiuntivo provvisto di specifiche competenze stabilite dalla Giunta provinciale.

(8)  La Giunta provinciale determina i criteri in base ai quali le rispettive direzioni provinciali Scuola dell’infanzia e la direzione provinciale Scuole ladine possono istituire, compatibilmente con le risorse disponibili, sezioni di scuola dell’infanzia con orario prolungato. Per ogni sezione con orario prolungato sono assegnati, di norma, aggiuntivamente un'insegnante o un insegnante ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico, tenuto conto del numero delle bambine e dei bambini. 23)

(9)  La Giunta provinciale definisce i criteri per l'assegnazione di insegnanti e collaboratrici pedagogiche o collaboratori pedagogici per le supplenze all'interno di ogni circolo di scuola dell'infanzia.

(10)  Il personale delle scuole dell'infanzia di cui sia stata accertata la definitiva inidoneità all'attività pedagogica con bambini e bambine è impiegato per compiti amministrativi. L'impiego avviene in posti del ruolo amministrativo provinciale.

(11)  Alla gestione delle scuole dell'infanzia provvede il comune competente per territorio ovvero un consorzio di comuni. Se una scuola dell'infanzia rappresenta un bacino di confluenza di bambini e bambine provenienti da altri comuni, alla sua gestione provvede il comune nel cui territorio è sita la scuola dell'infanzia, con l'obbligo per gli altri comuni di concorrere alle spese in proporzione al numero dei rispettivi bambini e delle rispettive bambine.  La gestione della scuola dell’infanzia provinciale può essere affidata dal comune o da un consorzio di comuni, su domanda, all'ente promotore o associazione promotrice, qualora tale ente o associazione sia proprietario o concessionario di un immobile, oppure abbia comunque la disponibilità. In ogni caso un comune o un consorzio di comuni può incaricare i soggetti giuridici, ai quali, ai sensi della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è stata affidata la gestione di una scuola dell’infanzia provinciale, a continuare la gestione della scuola dell’infanzia loro affidata mettendo, ove necessario, anche a sua disposizione l’immobile. 24)

(12)  Una scuola dell'infanzia è soppressa d'ufficio, qualora sia frequentata da meno di cinque bambine e bambini. La Giunta provinciale decide sull'eventuale soppressione, qualora per almeno due anni scolastici consecutivi il numero delle bambine iscritte e dei bambini iscritti varii tra cinque e dieci.

massimeDelibera 7 marzo 2023, n. 186 - Assegnazione di posti al personale d’integrazione provinciale
massimeDelibera 8 febbraio 2022, n. 83 - Modifiche concernenti l’assegnazione dei posti al personale delle scuole dell’infanzia
massimeDelibera 11 maggio 2021, n. 408 - Assunzione a tempo determinato dei collaboratori / collaboratrici all'integrazione per bambini ed alunni con handicap - rinvio scadenza per lo scioglimento della riserva per la formazione aggiuntiva dal 14.06.2021 al 30.06.2021
massimeDelibera 2 marzo 2021, n. 186 - Assunzione a tempo determinato degli insegnanti delle scuole professionali e di musica, dei “collaboratori e delle collaboratrici all’integrazione” comprese educatrici ed educatori professionali – rinvio scadenza dal 28.02.2021 al 31.03.2021
massimeDelibera 13 marzo 2018, n. 223 - Assunzioni a tempo determinato e trasferimenti nel profilo professionale di "collaboratore/collaboratrice all'integrazione" (modificata con delibera n. 184 del 17.03.2020 e delibera n. 282 del 30.03.2021)
massimeDelibera 24 marzo 2015, n. 347 - Approvazione dei criteri di accesso, dei titoli e del programma d’esame per la procedura di selezione, per titoli e colloquio, di personale insegnante di scuola dell’infanzia tedesca della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige da utilizzare per le attivitá di responsabile di tirocinio (DM n. 249/2010, art. 11, comma 2 e comma 4) nel Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria, sezione tedesca, scuola dell’infanzia, presso la Libera Universitá di Bolzano
massimeDelibera 18 marzo 2014, n. 293 - Approvazione dei criteri di accesso, dei titoli e del programma d'esame per la procedura di selezione, per titoli e colloquio, di personale insegnante di scuola dell'infanzia e di scuola primaria in servizio presso la scuola dell'infanzia e presso la scuola primaria della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige da utilizzare per le attività di responsabile di tironcinio (DM n. 249/2010, art. 11, comma 2 e comma 4) nel Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria presso la Libera Università di Bolzano
massimeDelibera N. 3278 del 20.07.1998 - Esonero di personale di scuola materna per progetti pedagogici
23)
L'art. 6, comma 8, è stato così integrato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
24)
L'art. 6, comma 11, è stato così integrato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 7 (Organi del circolo di scuola dell'infanzia)

(1)  I circoli di scuola dell'infanzia hanno i seguenti organi, che concorrono alla gestione dell'offerta formativa:

  1. la direttrice o il direttore del circolo di scuola dell'infanzia;
  2. il consiglio di circolo;
  3. il collegio del personale insegnante nonché delle collaboratrici pedagogiche e dei collaboratori pedagogici;
  4. il comitato dei genitori;
  5. il comitato della singola scuola dell'infanzia;
  6. il comitato di valutazione.

(2)  Con regolamento di esecuzione sono stabiliti la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e le elezioni degli organi dei circoli di scuola dell'infanzia.

(3)  Per gli istituti scolastici comprensivi che comprendono anche la scuola dell'infanzia il regolamento di esecuzione di cui al comma 2 determina altresì le modalità di integrazione degli organi collegiali dell'istituzione scolastica con le rappresentanti e i rappresentanti del personale e dei genitori della scuola dell'infanzia.

Art. 8 (Finanziamento delle scuole dell'infanzia)      delibera sentenza

(1)  Le spese di gestione delle scuole dell'infanzia sono di competenza comunale, ai sensi della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche. Gli oneri a carico dell'ente gestore, quelli a carico della Provincia e le relative assegnazioni provinciali ai comuni sono regolati con appositi accordi, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la finanza locale. Gli accordi predetti comprendono anche i criteri per le assegnazioni ai circoli di scuola dell'infanzia, volte a garantire il funzionamento didattico-amministrativo.

(2)  L'ente gestore della scuola dell'infanzia chiede ai genitori o a coloro che ne fanno le veci una retta per concorrere alle spese di gestione; la quota massima della retta viene fissata dalla Giunta provinciale sulla base degli accordi di cui al comma 1.

(3)  Durante i periodi di interruzione dell'attività di insegnamento, nelle scuole dell'infanzia la Giunta provinciale può promuovere e finanziare offerte formative aggiuntive.

(4)  Alle scuole dell'infanzia paritarie possono essere concessi contributi per le spese di personale, di gestione e di funzionamento.

massimeDelibera 6 ottobre 2020, n. 754 - Criteri per la concessione di contributi alle scuole dell’infanzia private paritarie per le spese di personale, gestione e funzionamento (modificata con delibera n. 632 del 20.07.2021)
massimeDelibera N. 1150 del 27.04.2009 - Determinazione della retta massima mensile per le scuole materne provinciali con decorrenza dall'anno scolastico 2009/2010

Art. 9 (Valutazione delle scuole dell'infanzia) 25) 

25)
L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 17, comma 3, della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.

Art. 10 (Orario annuale delle scuole dell'infanzia)

(1)  L'orario annuale delle attività educative nella scuola dell'infanzia, che varia da un minimo di 850 ore ad un massimo di 1700 ore, si articola sulla base del calendario scolastico vigente e tiene conto delle richieste delle famiglie. La decisione è presa a livello di circolo di scuola dell'infanzia, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 11 (Iscrizione alla scuola dell'infanzia)           delibera sentenza

(1)  Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il mese di dicembre dell’anno in cui avviene l’iscrizione. La Giunta provinciale può prevedere deroghe e stabilire ulteriori disposizioni relative all’iscrizione. 26)

(1-bis)  Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola dell’infanzia interessata, l’ammissione alla frequenza dei bambini e delle bambine viene disposta dal competente comitato secondo criteri di priorità definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei comuni. 27)

(2)  28)

(3)  28)

massimeDelibera 10 novembre 2020, n. 869 - Disposizioni in materia di iscrizione alla scuola dell’infanzia (modificata con delibera n. 926 del 02.11.2021)
massimeDelibera 30 ottobre 2018, n. 1108 - Iscrizione delle bambine e dei bambini residenti in Comuni dislocati fuori dalla Provincia di Bolzano alle scuole dell’infanzia della Provincia
massimeDelibera 24 settembre 2012, n. 1427 - Modifica della delibera n. 4866/01 relativa ai criteri di priorità per l'ammissione di bambini e bambine nella scuola dell'infanzia - Comuni di Bressanone e Merano
massimeDelibera N. 2756 del 16.11.2009 - Modifica della deliberazione 28 dicembre 2001, n. 4866, relativa ai criteri di priorità per l'ammissione di bambini e bambine nella scuola dell'infanzia - Comune di Bolzano
massimeDelibera 28 dicembre 2001, n. 4866 - Criteri di priorità per l'ammissione di bambini e bambine nella scuole materna
26)
L'art. 11, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
27)
L'art. 11, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
28)
L'art. 11, commi 2 e 3, sono stati abrogati dall'art. 20, comma 1, lettera b), della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

CAPO III
Primo ciclo di istruzione

Art. 12 (Articolazione del primo ciclo)

(1)  Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado e si connota per l'unitarietà e la progressività del curricolo e dell'azione formativa. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si assolve all'obbligo di istruzione.

(2)  La scuola primaria, della durata di cinque anni, si raccorda con la scuola dell'infanzia e con la scuola secondaria di primo grado.

(3)  La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

(4)  Il primo ciclo d'istruzione si conclude con l'esame di Stato.

Art. 13 (Iscrizione nella scuola primaria)      delibera sentenza

(1)  Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di agosto dell'anno di riferimento.

(2)  Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento.

(2-bis) Fatto salvo il diritto degli esercenti la responsabilità genitoriale di decidere in merito all’iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico può, anche dopo l’avvenuta iscrizione, prevedere un colloquio obbligatorio di consulenza, se da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale non vi è un supporto linguistico e un accompagnamento nella lingua d'insegnamento. I termini e le modalità del colloquio di consulenza e, se necessario, dei corsi di lingua obbligatori nella lingua d'insegnamento prima dell'inizio delle lezioni sono definiti dalla Giunta provinciale. 29)

(3) 30) 

massimeDelibera 26 settembre 2023, n. 825 - Iscrizione alla scuola primaria - colloquio obbligatorio di consulenza
massimeDelibera 14 dicembre 2021, n. 1083 - Iscrizione alla scuola primaria, alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle scuole professionali
29)
L’art. 13, comma 2-bis, è stato inserito dall’art. 5, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
30)
L'art. 13, comma 3, è stato abrogato dall'art. 16, comma 5, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.

Art. 14 (Finalità del primo ciclo di istruzione)       delibera sentenza

(1)  Il primo ciclo di istruzione prosegue il percorso educativo iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell'infanzia, promuove lo sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni e crea le condizioni per un apprendimento globale, interdisciplinare e dialogico. Esso accoglie e valorizza le potenzialità e le differenze individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, e considera un valore la pluralità. Esso ha il fine di sviluppare la costruzione del sè e le capacità relazionali e crea i presupposti per un apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Il primo ciclo di istruzione promuove attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. Nell'ambito della propria autonomia persegue le proprie finalità educative, attua gli obiettivi previsti dalle indicazioni provinciali e realizza la continuità educativa con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo di istruzione.

(2)  La scuola primaria promuove, attraverso un approccio globale, l'apprendimento delle diverse forme espressive ed introduce alle tecniche culturali. Essa crea i presupposti per un confronto con i diversi ambiti di apprendimento, per sviluppare le competenze di base e la comprensione del mondo. Inoltre favorisce esperienze sociali per rafforzare le competenze della convivenza civile.

(3)  Fermi restando i principi di cui al comma 2, nelle scuole delle località ladine l'insegnamento viene impartito nel quadro dell'ordinamento previsto dall'articolo 19, comma 2, dello Statuto di autonomia e dalle norme collegate.

(4)  La scuola secondaria di primo grado promuove, attraverso le discipline di studio e l'insegnamento interdisciplinare, l'ampliamento delle conoscenze, abilità, capacità e attitudini e rafforza la competenza di orientamento delle alunne e degli alunni per una pianificazione della propria vita. Essa organizza, in raccordo con le istituzioni scolastiche del secondo ciclo e i competenti uffici provinciali, iniziative di orientamento per il secondo ciclo e azioni formative volte al superamento dell'esame di Stato.

(5)  Data la particolare situazione linguistica in provincia di Bolzano, il primo ciclo di istruzione assicura lo studio della madrelingua tedesca o italiana, della seconda lingua nonché l'apprendimento di nozioni fondamentali della lingua inglese. Al fine di migliorare le conoscenze plurilingui delle alunne e degli alunni, le scuole possono avviare progetti innovativi di insegnamento delle lingue nel rispetto dell'articolo 19 dello Statuto di autonomia e con le indicazioni della Giunta provinciale. Nelle scuole delle località ladine vengono rafforzate e approfondite, nel quadro delle disposizioni dell'ordinamento paritetico, le competenze nelle lingue ladino, tedesco, italiano e le nozioni fondamentali nella lingua inglese.

massimeDelibera 8 luglio 2014, n. 861 - Insegnamento di discipline non linguistiche in lingue straniere con le modalità didattiche CLIL nelle scuole superiori delle località ladine
massimeDelibera 10 giugno 2014, n. 688 - Progetti glottodidattici e insegnamento di discipline non linguistiche secondo modalità didattiche CLIL nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana
massimeDelibera 8 luglio 2013, n. 1034 - Progetti glottodidattici e insegnamento di discipline non linguistiche secondo modalità didattiche CLIL nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006 - Insegnamento della lingua italiana nella prima classe della scuola elementare in lingua tedesca

Art. 15 (Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli)         delibera sentenza

(1)  Nel rispetto della libertà di insegnamento, dell'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e delle identità culturali delle scuole dei tre gruppi linguistici, la Giunta provinciale - sentito il Consiglio scolastico provinciale - approva distintamente per le scuole dei tre gruppi linguistici le indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Tali indicazioni provinciali definiscono:

  1. l'articolazione del primo ciclo di istruzione in periodi annuali, biennali o triennali;
  2. gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle competenze delle alunne e degli alunni;
  3. l'orario delle lezioni nelle scuole dei tre gruppi linguistici, compreso il monte ore annuale delle singole discipline ed attività per la quota obbligatoria di base e il monte ore annuale minimo per la quota riservata all'istituzione scolastica;
  4. i criteri generali qualitativi per offrire possibilità di scelta alle alunne e agli alunni;
  5. i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni fra le discipline ed attività nell'orario di insegnamento obbligatorio, nonché per l'adozione di percorsi didattici innovativi nell'insegnamento delle lingue.

(2)  Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

(3)  Il piano triennale dell'offerta formativa 31)   delle istituzioni scolastiche autonome prevede un curricolo articolato e flessibile, tenendo conto delle indicazioni provinciali. A tal fine le istituzioni scolastiche determinano il curricolo obbligatorio per le alunne e gli alunni, preordinato al raggiungimento degli obiettivi formativi generali e all'acquisizione delle competenze fondamentali, integrando le discipline e le attività obbligatorie fondamentali con discipline e attività liberamente scelte dalle istituzioni scolastiche stesse.

(4)  L'articolazione e la flessibilità del curricolo possono esplicitarsi anche attraverso la costituzione di gruppi di alunne e alunni provenienti da classi diverse, per realizzare i necessari approfondimenti dell'insegnamento curricolare obbligatorio, il recupero dei ritardi nell'apprendimento e lo sviluppo dell'eccellenza, come pure attraverso la possibilità di scelta da parte degli stessi alunne e alunni, volta all'individualizzazione e alla personalizzazione del processo formativo.

(5)  Le indicazioni provinciali possono prevedere, in aggiunta al curricolo obbligatorio dell'istituzione scolastica, una quota facoltativa opzionale, finalizzata a soddisfare gli interessi, le inclinazioni e i bisogni delle alunne e degli alunni, in considerazione delle esigenze particolari del relativo contesto.

(6)  Nell'ambito delle risorse disponibili, l'ampliamento dell'offerta formativa è preordinato al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 10 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. L'ampliamento dell'offerta formativa non può essere sostitutivo dell'orario di insegnamento obbligatorio.

massimeDelibera 14 marzo 2023, n. 222 - Disciplina “Movimento e sport” nelle scuole primarie delle località ladine – Sperimentazione
massimeDelibera 8 novembre 2022, n. 801 - Indicazioni provinciali – Educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria in lingua italiana - Sperimentazione
massimeDelibera 7 aprile 2020, n. 244 - Educazione civica - modifica delle indicazioni provinciali per le scuole in lingua tedesca
31)
Nell'art. 15, comma 3, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.

Art. 16 (Orario delle lezioni)   delibera sentenza

(1)  Nella scuola primaria il monte ore annuale minimo delle lezioni dell'orario di insegnamento obbligatorio è di 850 ore nella prima classe e di 918 ore in tutte le altre classi.

(2)  Nella scuola secondaria di primo grado il monte ore annuale minimo delle lezioni dell'orario di insegnamento obbligatorio è di 960 ore in tutte le classi.

(3)  L'orario delle lezioni delle alunne e degli alunni di cui ai commi 1 e 2 costituisce una prestazione essenziale minima garantita per legge e può essere aumentata dalle indicazioni provinciali nonché, nei limiti delle risorse disponibili, anche dalle istituzioni scolastiche autonome. Si articola sulla base del calendario scolastico vigente e non è comprensivo dell'intervallo della pausa, determinato dall'istituzione scolastica nell'ambito della propria autonomia.

(4)  Le classi strutturate a tempo pieno nella scuola primaria comprendono un monte ore annuale di insegnamento di 1360 ore complessive; le classi strutturate a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado comprendono un monte ore annuale di insegnamento fino a 1360 ore complessive. I relativi orari includono il tempo dedicato alla mensa, alle pause e all'interscuola. La Giunta provinciale definisce criteri per l'attivazione del tempo pieno e, per le classi strutturate a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, l'orario minimo, tenendo conto dell'organico complessivo del personale docente determinato dalla Provincia.

massimeDelibera 28 novembre 2017, n. 1313 - Indicazioni provinciali per le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca - modifiche

Art. 17 (Organizzazione delle attività educative e didattiche)   delibera sentenza

(1)  L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e del dirigente scolastico o della dirigente scolastica.

(2)  Ai fini della realizzazione dei curricoli delle scuole le istituzioni scolastiche organizzano, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa,32)   le attività e gli insegnamenti della quota riservata alle istituzioni scolastiche e della eventuale quota facoltativa opzionale, coerenti con il profilo educativo della scuola nonché, nella scuola secondaria di primo grado, con la prosecuzione degli studi nel secondo ciclo. La scelta delle attività opzionali è seguita dal personale docente e prevede anche il coinvolgimento delle famiglie. La frequenza di queste attività è gratuita. Le alunne e gli alunni sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Al fine di ampliare l'offerta, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

(3)  Le istituzioni scolastiche realizzano i propri curricoli secondo i principi della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e nel rispetto delle indicazioni provinciali, con una definizione dell'orario complessivo delle lezioni che garantisca un'equilibrata ripartizione dell'offerta formativa tendente a promuovere l'individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti. Le istituzioni scolastiche favoriscono la partecipazione e la riflessione delle alunne e degli alunni e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, assicurano alla singola alunna e al singolo alunno una consulenza individualizzata per l'apprendimento e per l'orientamento nonché una documentazione delle conoscenze e competenze. Il collegio dei docenti definisce criteri e misure per l'attuazione concreta della consulenza nell'apprendimento e per la documentazione dello sviluppo nell'apprendimento.

(4)  Al fine di garantire l'unitarietà dell'insegnamento, i docenti del consiglio di classe operano e svolgono le attività di programmazione collegialmente e sono contitolari della classe. Essi contribuiscono a creare un progetto didattico integrato. Nella scuola primaria i singoli docenti insegnano di norma più discipline e in più classi, anche collegialmente e in forma modulare, e sono utilizzati possibilmente in un unico plesso.

(5)  Per le alunne e gli alunni in situazione di handicap sono fatti salvi gli interventi mirati all'integrazione ed inclusione, previsti dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

massimeDelibera 24 maggio 2016, n. 542 - Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 189, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardanti i corsi per il conseguimento della specializzazione per l’integrazione dei bambini, degli alunni e delle alunne con disabilità, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 249/2010 e del decreto ministeriale 30.09.2011
32)
Nell'art. 17, comma 2, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.

Art. 18 33)

33)
L'art. 18, è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

Art. 19 (Valutazione nella scuola primaria)     delibera sentenza

(1)  La valutazione di tutti gli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni nonché la certificazione delle competenze acquisite sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale. Il personale docente della quota riservata all'istituzione scolastica e della eventuale quota facoltativa opzionale partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

(2)  Le decisioni relative all'ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo tengono conto delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri determinati dalla Giunta provinciale.

(3)  Le alunne e gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per le candidate ed i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive, che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

massimeDelibera 19 maggio 2020, n. 356 - Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole a carattere statale nell'anno scolastico 2019/2020 e recupero degli apprendimenti nell’anno scolastico 2020/2021
massimeDelibera 31 ottobre 2017, n. 1168 - Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione (modificata con delibera n. 621 del 25.08.2020)
massimeDelibera 6 febbraio 2012, n. 164 - Modelli delle pagelle scolastiche per le scuole secondarie di secondo grado - revoca parziale di deliberazioni della Giunta provinciale - Valutazione delle alunne e degli alunni – modifica di deliberazioni della Giunta provinciale (modificata con delibera n. 1819 del 02.12.2013)

Art. 20 (Valutazione nella scuola secondaria di primo grado, scrutini ed esami)       delibera sentenza

(1)  Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli alunni e delle alunne è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, che comprende le attività e gli insegnamenti dell'orario di insegnamento obbligatorio e della quota facoltativa opzionale. In casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

(2)  La valutazione degli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. Il personale docente della quota riservata all'istituzione scolastica e dell'eventuale quota facoltativa opzionale partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

(2-bis)Ferma restando l’autonomia scolastica, la valutazione delle alunne e degli alunni avviene sulla base di una scala di voti da quattro a dieci.34)

(3)  Le decisioni relative all'ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo nonché all'esame di Stato tengono conto dei principi delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri determinati dalla Giunta provinciale.

(4)  Sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del primo ciclo di istruzione e in relazione alle discipline di insegnamento della terza classe della scuola secondaria di primo grado, le prove dell'esame di Stato sono proposte e gestite ai sensi delle indicazioni provinciali. 35)

(5)  Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente l'undicesimo o il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché le candidate e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo rispettivamente da almeno un anno o due anni.

(6)   36)

massimeDelibera 19 maggio 2020, n. 356 - Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole a carattere statale nell'anno scolastico 2019/2020 e recupero degli apprendimenti nell’anno scolastico 2020/2021
massimeDelibera 31 ottobre 2017, n. 1168 - Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione (modificata con delibera n. 621 del 25.08.2020)
massimeDelibera 6 febbraio 2012, n. 164 - Modelli delle pagelle scolastiche per le scuole secondarie di secondo grado - revoca parziale di deliberazioni della Giunta provinciale - Valutazione delle alunne e degli alunni – modifica di deliberazioni della Giunta provinciale (modificata con delibera n. 1819 del 02.12.2013)
34)
L’art. 20, comma 2-bis, è stato inserito dall’art. 5, comma 3, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12, e successivamente così sostituito dall’art. 12, comma 2, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
35)
L'art. 20, comma 4, è stato così modificato dall'art. 9, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
36)
L'art. 20, comma 6, è stato sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera b), della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

CAPO IV
Norme finali e transitorie

Art. 21   37) delibera sentenza

massimeDelibera N. 3295 del 15.09.2008 - Criteri e modalità per l'assegnazione di un rimborso una tantum al personale pedagogico delle scuole dell'infanzia e dal personale docente delle scuole di musica per l'acquisto di attrezzature informatiche e del relativo software ai sensi del articolo 21 della legge provinciale del 16 luglio 2008, nr. 5
37)
L’art. 21 è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lettera c), della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.

Art. 22 (Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole")

(1) 38) 

(2) 39) 

(3) 40) 

38)
Sostituisce la parte introduttiva del comma 1 dell'art. 5 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.
39)
Sostituisce l'art. 17, comma 2, della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.
40)
Sostituisce l'art. 3, comma 2, della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche")

(1) 41) 

41)
Sostituisce l'art. 7, comma 3, della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, recante "Nuove norme in materia di patrimonio scolastico")

(1)  Nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, sono soppresse le seguenti parole: "in base all'articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36,".

Art. 25 (Applicazione della legge)     delibera sentenza

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Gli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 11 nonché le disposizioni del capo III, relative alla scuola del primo ciclo di istruzione, trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, gli articoli 4, 5, 7 e 9 del capo II, relativi alla scuola dell’infanzia, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell’infanzia. 42)

(3)  Fino all'approvazione delle indicazioni provinciali di cui all'articolo 15 le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado sperimentano le disposizioni della presente legge nell'anno scolastico 2008/2009, sulla base delle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti per l'anno scolastico 2007/2008 sulla riforma scolastica.

(4)  La disciplina dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18, relativa alle scuole di musica provinciali, è applicata in via transitoria anche ai corsi del conservatorio istituiti secondo l'ordinamento precedente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

massimeDelibera N. 1193 del 10.04.2006 - Riforma scolastica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua italiana. Anno scolastico 2006/200 (modificata con delibera n. 4926 vom 29.12.2006)
42)
L'art. 25, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 38, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, poi dall'art. 3, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6, ed infine dall'art. 17, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 26 (Abrogazione di disposizioni)

(1)  Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell’infanzia, previsti dalla presente legge, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, gli articoli 16, 17, da 19 a 24, 26, 27, commi 1 e 3, nonché gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche. 43)

(2)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. gli articoli 9 e 12 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2;
  2. la legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, e successive modifiche;
  3. la legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64, e successive modifiche;
  4. la legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25, e successive modifiche;
  5. la legge provinciale 19 luglio 1994, n. 2, e successive modifiche;
  6. il comma 4 dell'articolo 3 e l'articolo 22 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.

(3)  Con effetto dal 1° settembre 2009 sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4, gli articoli da 4 a 15, l’articolo 27, comma 2, gli articoli 30, 32, 34, 35, 36, 57, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, nonché gli articoli 58, 64, 65, 81, 84, 85, 90, 91, 94, 95 e 96 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche. 44)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

43)
L'art. 26, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
44)
L'art. 26, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
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