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d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 41 (Attività dello spazzacamino o della spazzacamino)   delibera sentenza

(1)  Ogni proprietario di edificio, inquilino o amministratore è obbligato a fare pulire e controllare a intervalli regolari gli impianti di combustione da un'impresa di spazzacamino abilitata.

(2)  I comuni dividono il proprio territorio in comprensori e nominano per ciascuno di essi un'impresa di spazzacamino abilitata. La relativa concessione è assegnata mediante gara ad evidenza pubblica.

(3)  Delle periodiche operazioni di pulitura e controllo degli impianti di combustione può essere incaricata anche un'impresa di spazzacamino abilitata, diversa da quella nominata dal comune.

(4)  La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata è comunicata dal proprietario dell'edificio, dall'inquilino o dall'amministratore sia all'impresa uscente che all'amministrazione comunale. 43)

(5)  Per la pulitura e il controllo degli impianti di combustione l'impresa di spazzacamino abilitata e i suoi addetti hanno libero accesso ai terreni e agli edifici.

(6)  Sentiti il Consiglio dei comuni, l'Agenzia provinciale per l'ambiente, il Centro tutela consumatori utenti dell'Alto Adige, le organizzazioni professionali più rappresentative della provincia nonché le ripartizioni provinciali competenti per la formazione professionale, sono stabiliti con regolamento di esecuzione i seguenti aspetti:

  1. 44)
  2. la dimensione dei comprensori;
  3. i principali criteri e le modalità di appalto per la nomina dell'impresa di spazzacamino;
  4. le disposizioni dettagliate relative al servizio di spazzacamino;
  5. gli impianti di combustione;
  6. le scadenze per la pulitura;
  7. il tariffario.
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 17 novembre 2009, n. 370 - Spazzacamino abilitato - iscrizione nel registro delle imprese presso Camera di commercio - conferimento della concessione - compiti dei Comuni
43)
L'art. 41, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
44)
La lettera a) dell'art. 41, comma 6, è stata abrogata dall'art. 14, comma 1, lettera b), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
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