(1) Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione della presente legge.
(2) Sino all'entrata in vigore degli atti emanati in esecuzione alla presente legge continuano a trovare applicazione:
(3) Sino all'approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti restano in vigore tutti i programmi e tutte le norme attualmente vigenti in materia di programmazione e realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.
(4) La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell'esercizio in corso. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2006 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sui capitoli 21220.00, 21220.05 e 21220.07 del bilancio provinciale 2006 per gli interventi ai sensi delle leggi provinciali abrogate con l'articolo 46.
(5) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.
(6) La Giunta provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 20.28)