(1) Alle studentesse ed agli studenti che, entro sei anni dall'ultimazione del corso di studi,
può essere concessa una borsa di studio. Requisito è che le studentesse e gli studenti abbiano ultimato un corso di studi presso un'università, abbiano conseguito il merito richiesto e si trovino nella situazione economica di cui all’articolo 3, comma 3. 31)
(2) L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.
(3) Nel regolamento di esecuzione vengono fissati: 32)
(4) Le borse di studio non sono cumulabili con altre provvidenze concesse da istituzioni o enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.