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e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 19/bis (Finanziamento di strutture universitarie)     delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata ad individuare le aree e ad acquisire, anche tramite espropri, immobili da destinare alla costruzione di strutture universitarie, secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente. È altresì autorizzata ad assumere le spese per l'affitto, la costruzione e l'adattamento, la manutenzione e l'arredamento di strutture universitarie e di strutture accessorie site in provincia di Bolzano, nonché a concedere in comodato a tali strutture beni immobili e mobili, compresi quelli di carattere sportivo, ricreativo e residenziale, o a concedere appositi finanziamenti.

(2)  La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concorrere finanziariamente alla gestione della Libera Università di Bolzano o di altre strutture di alta formazione o di ricerca scientifica aventi sede nel territorio provinciale.

(2/bis)  La Giunta provinciale è autorizzata a definire accordi programmatici pluriennali, nell'ambito dei finanziamenti per la gestione della Libera Università di Bolzano o di altre strutture di alta formazione o di ricerca scientifica aventi sede nel territorio provinciale; la relativa copertura viene stabilita con legge finanziaria annuale.34) 

(3)  La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere iniziative, attività e progetti concernenti l'attività didattica e la ricerca eseguiti, nell'interesse della Provincia, da università con sede nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca.35) 

massimeDelibera N. 4709 del 15.12.2008 - Criteri e modalià per la concessione di agevolazioni economiche ad università, strutture di alta formazione e di ricerca scientifica
34)
L'art. 19/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 41, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
35)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
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