(1) I gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo continuano a gestire il servizio idropotabile pubblico fino alla scadenza della concessione o approvazione di derivazione, purchè entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo siano rispettati i requisiti minimi di cui all'articolo 11 e purchè sia firmata la rispettiva convenzione ai sensi dell'articolo 7. In caso contrario la concessione idropotabile e il servizio idropotabile pubblico passeranno al comune, che applica il procedimento previsto in caso di scadenza della concessione ai sensi del comma 2.
(2) In caso di scadenza della concessione idropotabile il comune provvede ai sensi dell'articolo 7. Inoltre rileva l'intero impianto idropotabile mediante il procedimento di espropriazione per interesse pubblico, salvo diverso accordo stipulato con il proprietario dell'impianto stesso.
(3) Entro sei mesi dalla data in cui è stata firmata la convenzione di cui al comma 1, ogni gestore d'acquedotto idropotabile pubblico esistente redige il proprio regolamento di acquedotto di cui all'articolo 12.19)