(1) Gli acquedotti pubblici di acqua potabile concessi o approvati non possono essere posti in esercizio se non previo collaudo. A tal fine, il gestore dell'acquedotto comunica all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche l'avvenuta realizzazione delle opere e richiede l'esecuzione del collaudo.
(2) Il collaudo tecnico-igienico delle opere è effettuato da un tecnico dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche e da un tecnico dell'azienda sanitaria territorialmente competente, in presenza del responsabile dell'acquedotto. È fatto obbligo di redigere un verbale di collaudo.