(1) La Giunta provinciale stabilisce le norme tecniche per la costruzione di pozzi e per l'esecuzione di trivellazioni, nonché le relative norme di esercizio.
(2) La ditta che costruisce il pozzo deve certificare la fine e la corretta esecuzione dei lavori nonché il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione per la perforazione del pozzo stesso. La certificazione deve essere presentata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche entro 30 giorni dal completamento del pozzo.
(3) L'impresa che senza autorizzazione o concessione da parte della pubblica amministrazione realizzi per conto di un terzo un impianto per l'estrazione di acqua sotterranea è obbligata in solido con il terzo committente al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a).