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a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 19 (Scavi e prelievi di acqua sotterranea)       delibera sentenza

(1) Il prelievo e l’utilizzo dell’acqua di falda, lo scavo al livello della falda acquifera, l’abbassamento artificiale del livello freatico e lo sfruttamento della geotermia sono soggetti alla procedura di approvazione sui diritti delle acque ai sensi della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

(2)  La procedura di approvazione sui diritti delle acque di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

  1. trivellazioni di sondaggio per indagini geologiche o idrogeologiche, anche con prove di pompaggio finalizzate a determinare le caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo;
  2. affioramenti d’acqua sotterranea derivanti dalla costruzione di fabbricati e impianti;
  3. emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo esclusivo di abbassamento temporaneo del livello di falda con una quantità media d’acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente per territorio;
  4. emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo esclusivo di abbassamento temporaneo del livello di falda con una quantità media d’acqua superiore a 50 litri al secondo, autorizzati dall’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche;
  5. impianti per l’utilizzo del calore del sottosuolo senza emungimento d’acqua, fino a una profondità di 200 metri dal piano di campagna o con una potenza termica non superiore a 100 chilowatt.

(3)  Per gli impianti di cui al comma 2 non devono essere corrisposti canoni di utilizzo ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche.

(4)  Gli affioramenti e gli emungimenti d’acqua sotterranea di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), devono essere eliminati il più presto possibile, adottando tutte le misure di precauzione per evitare un inquinamento dell'acqua sotterranea e per non compromettere le utenze idriche circostanti.

(5)  Gli impianti per l’utilizzo del calore del sottosuolo di cui al comma 2, lettera e), devono essere realizzati secondo il procedimento e le norme tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.

(6)  In caso di utilizzo d’acqua sotterranea in zone idrogeologicamente non conosciute, in caso di incertezza rispetto alla quantità e alla qualità dell’acqua sotterranea individuata o di possibile danneggiamento delle utenze idriche esistenti, l’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche, conclusa la procedura di approvazione di cui al comma 1, può prescrivere l’esecuzione di una trivellazione di prova. L’assessore provinciale competente può rilasciare la concessione all’utilizzo dell’acqua in base alle nuove informazioni così ottenute. 24)

massimeDelibera 10 aprile 2018, n. 321 - Direttiva per la posa in opera di sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiuso - Revoca della deliberazione n. 166/2018
massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114 - Concessioni di derivazioni di acqua - scadenza - rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - mancata previsione della procedura di VIA - pluralità di concessioni in capo ad un unico titolare - cessione da parte degli enti locali della proprietà degli impianti - isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - possibilità di derogare alle distanze tra edifici - illegittimità costituzionale
massimeDelibera N. 2320 del 30.06.2008 - Linee guida tecniche per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di pozzi verticali ed orizzontali e la posta in opera di perforazioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999 - Utilizzazione di acque sotterranee - competenza e giurisdizione
24)
L'art. 19 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
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