(1) Per la durata della formazione al medico è inibito l’esercizio dell’attività libero professionale e ogni altro rapporto di lavoro o incarico con enti e istituzioni pubbliche o private. Fanno eccezione la sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario e, fino al 31 dicembre 2021, ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale e provinciale. Il medico può inoltre venire iscritto negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma può venire occupato solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti nei predetti elenchi. 11)
(2) La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibilità presente in caso di formazione a tempo pieno. Pertanto, ai medici che optano per tale tipologia di corso è consentito lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa, purché compatibile con i periodi di formazione stabiliti dalla Provincia autonoma di Bolzano, fatta eccezione per i periodi in cui il corso è strutturato a tempo pieno. 12)