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a) Legge provinciale 17 luglio 2002, n. 101)
Norme sul referendum previsto dall'articolo 47, comma 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

1)
Pubblicata nel B.U. 30 luglio 2002, n. 32.

Art. 1 (Prima pubblicazione della legge)

(1) La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 47, comma 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sulle leggi provinciali di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

(2) Quando il Consiglio provinciale abbia approvato una legge ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il Presidente della Provincia provvede alla sua immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

(3) Il testo della legge è preceduto dall'avvertimento che essa è sottoposta a referendum popolare, qualora entro tre mesi ne facciano richiesta:

  • a)  sette consiglieri provinciali o un cinquantesimo degli elettori aventi diritto al voto per l' elezione del Consiglio provinciale, nel caso in cui l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio provinciale;
  • b)  un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l' elezione del Consiglio provinciale, nel caso in cui l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Art. 2 (Richiesta di referendum)

(1) La richiesta di referendum va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, che provvede a redigere apposito verbale di deposito. La richiesta deve contenere l'indicazione della legge provinciale, la data della sua approvazione da parte del Consiglio provinciale nonché la data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Se la richiesta è effettuata da consiglieri provinciali, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio provinciale o da un funzionario da esso incaricato.

(3) La richiesta di referendum da parte degli elettori va presentata da almeno 30 promotori. Nella richiesta sono indicati nome, cognome e domicilio dei singoli promotori nonché la persona a cui vanno inviate le comunicazioni previste dal procedimento. Alla richiesta sono allegati i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un comune della provincia di Bolzano.

Art. 3 (Raccolta e deposito delle firme)  

(1) Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli numerati progressivamente e contenenti gli estremi della richiesta di referendum. Essi devono essere vidimati dal Segretario generale del Consiglio provinciale o da funzionario da lui incaricato e restituiti ai promotori entro tre giorni dalla presentazione.

(2) L'elettore appone la propria firma in calce alla dichiarazione della richiesta di referendum, indicando accanto alla stessa il nome e cognome, il luogo e la data di nascita nonché il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

(3) La firma va autenticata da una delle seguenti persone previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia. Sono inoltre competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della Provincia e al sindaco. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa deve indicare anche il numero di firme contenute nel foglio.

(4) Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori provvedono al deposito delle stesse presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge.

Art. 4 (Commissione per i procedimenti referendari)

(1) Presso il Consiglio provinciale è istituita la Commissione per i procedimenti referendari, composta da:

  • a)  un magistrato del Tribunale di Bolzano;
  • b)  un magistrato della Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano;
  • c)  un magistrato della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa.

(2) Il Presidente del Consiglio provinciale individua i componenti della Commissione per i procedimenti referendari, sorteggiando da tre terne di nomi - designati rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Bolzano, dal Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e dal Presidente della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa - un componente effettivo e un supplente e convoca la prima riunione.

(3) Funge da segretario il Segretario generale del Consiglio provinciale o una persona da lui delegata.

(4) La Commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il Presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera alla presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti.

(5) Ai membri della Commissione per i procedimenti referendari spetta l'indennità prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, per i componenti, esterni all'amministrazione provinciale, di commissioni con funzione di rilevanza esterna.

Art. 5 (Esame di procedibilità)

(1) La Commissione per i procedimenti referendari verifica la regolarità delle firme raccolte, anche sommando le firme di più iniziative referendarie riguardanti la stessa legge, e decide sulla procedibilità del referendum entro 30 giorni dal deposito delle firme oppure da quando ne abbiano fatto richiesta almeno sette consiglieri provinciali. Per l'esatta determinazione del numero di elettori necessari si prendono come riferimento i dati risultanti dalle liste elettorali a seguito dell'ultima revisione dinamica semestrale effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

(2) Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge non è stata avanzata richiesta di referendum o se questa sia stata dichiarata improcedibile dalla Commissione per i procedimenti referendari, il Presidente della Provincia provvede alla promulgazione della legge.

Art. 6 (Indizione del referendum e adempimenti organizzativi)

(1) Ricevuta la comunicazione di procedibilità della richiesta di referendum, il Presidente della Provincia indice il referendum, fissando la data per lo svolgimento dello stesso in una domenica entro i successivi tre mesi.

(2) Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e dello stesso è data notizia mediante manifesti da affiggersi, a cura dei comuni, almeno 30 giorni prima della data di convocazione degli elettori.

(3) Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge concernente ... , approvata dal Consiglio provinciale il ... e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. ... del ...?".

(4)  2)

2)
Integra il punto 2 dell'allegato A della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 7 (Disciplina della votazione)

(1) Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Bolzano per le elezioni del Consiglio provinciale.

(2) La tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la stesura delle schede referendarie e le operazioni di voto e di scrutinio sono regolati dalla normativa applicabile per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 8 (Proclamazione dei risultati)

(1) Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di sezione della Provincia, la Commissione per i procedimenti referendari accerta il numero degli elettori che hanno votato. Essa proclama l'esito del referendum previa verifica dei voti validi favorevoli e di quelli contrari nonché previo riesame dei voti contestati, attestando se tra tutti i voti validi prevalgono i voti favorevoli oppure quelli contrari all'approvazione della legge.

(2) Qualora risulti che la legge provinciale sottoposta a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, il Presidente della Provincia procede alla sua promulgazione.

(3) Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge provinciale, il Presidente della Provincia cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4) Il Presidente della Provincia, qualora risulti che la legge provinciale sottoposta a referendum è stata approvata, procede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

"Il Consiglio provinciale ha approvato;

Il referendum indetto in data à ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Provincia promulga la seguente legge provinciale:

(Testo della legge)".

Art. 9 (Rimborso delle spese)

(1) Se viene accertata la procedibilità della richiesta di referendum, ai promotori spetta, su richiesta e a titolo di rimborso spese, una somma di euro 0,50 per ogni firma valida fino al raggiungimento del numero necessario per la validità della richiesta. Nella relativa domanda, da presentarsi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, va indicato il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

(2) Nel caso di più iniziative referendarie su una stessa legge, l'importo massimo calcolato ed erogabile ai sensi del comma 1 a titolo di rimborso spese viene erogato in favore delle singole iniziative in rapporto all'incidenza del numero di firme valide raccolte e depositate da ciascuna di esse sul totale delle firme valide depositate.

Art. 10 (Disposizioni finanziarie)

(1) Sono a carico del bilancio provinciale:

  • a)  il rimborso delle spese ai promotori di referendum ai sensi dell' articolo 9;
  • b)  i compensi ai componenti della Commissione per i procedimenti referendari;
  • c)  le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, ivi incluso il rimborso delle spese sostenute dai comuni, secondo modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

(2) Alla liquidazione delle spese indicate al comma 1 provvede la Ripartizione Servizi centrali sulla base della documentazione riscontrata dal Segretario generale del Consiglio provinciale per quanto attiene alle spese di cui al comma 1, lettere a) e b).

(3) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002 è istituito il seguente capitolo:

Cap. 11002 - Spese connesse con i referendum popolari previsti dall'articolo 47, comma 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche), con stanziamento "per memoria".

(4) Nell'elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie, di cui all'allegato n. 1 al bilancio, è inserito il capitolo 11002.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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