(1) Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di sezione della Provincia, la Commissione per i procedimenti referendari accerta il numero degli elettori che hanno votato. Essa proclama l'esito del referendum previa verifica dei voti validi favorevoli e di quelli contrari nonché previo riesame dei voti contestati, attestando se tra tutti i voti validi prevalgono i voti favorevoli oppure quelli contrari all'approvazione della legge.
(2) Qualora risulti che la legge provinciale sottoposta a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, il Presidente della Provincia procede alla sua promulgazione.
(3) Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge provinciale, il Presidente della Provincia cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(4) Il Presidente della Provincia, qualora risulti che la legge provinciale sottoposta a referendum è stata approvata, procede alla promulgazione della legge con la formula seguente:
"Il Consiglio provinciale ha approvato;
Il referendum indetto in data à ha dato risultato favorevole;
Il Presidente della Provincia promulga la seguente legge provinciale:
(Testo della legge)".