(1) La richiesta di referendum va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, che provvede a redigere apposito verbale di deposito. La richiesta deve contenere l'indicazione della legge provinciale, la data della sua approvazione da parte del Consiglio provinciale nonché la data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Se la richiesta è effettuata da consiglieri provinciali, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio provinciale o da un funzionario da esso incaricato.
(3) La richiesta di referendum da parte degli elettori va presentata da almeno 30 promotori. Nella richiesta sono indicati nome, cognome e domicilio dei singoli promotori nonché la persona a cui vanno inviate le comunicazioni previste dal procedimento. Alla richiesta sono allegati i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un comune della provincia di Bolzano.