(1) Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e comunque fino all’approvazione del rendiconto generale del terzo esercizio finanziario; i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza.
(2) I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall’incarico in caso di: