(1) È istituito il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato “Collegio”, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Provincia. Il Collegio opera in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano.
(2) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre 2016, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall’articolo 65/septies, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della Provincia. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall’incarico secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 65/septies e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.
(3) La composizione del Collegio si adegua alle norme provinciali vigenti in materia di rispetto della consistenza dei tre gruppi linguistici e di rispetto dell’equilibrio fra i generi. I membri del Collegio possiedono un’adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca.
(4) Nell’elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche, da almeno dieci anni;
- esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche;
- acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;
- onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo quanto previsto all’articolo 2387 del codice civile, e successive modifiche. 121)