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a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 65/quater (Cause di esclusione e incompatibilità)

(1)  Non possono essere nominati componenti del Collegio:

  1. i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;
  2. i membri della Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano;
  3. i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e degli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche;
  4. i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i rappresentanti delle istituzioni europee;
  5. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile, e successive modifiche;
  6. i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera i), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

(2)  Sono incompatibili con l’incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Provincia, alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o agli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, da un rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale. I componenti del Collegio non possono altresì instaurare i rapporti predetti durante l’esercizio del proprio mandato.

(3)  L'incarico di revisore non è compatibile con l'incarico di revisore presso la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché con gli incarichi di revisione e controllo presso enti strumentali e società a partecipazione di maggioranza della Provincia. 122)

122)
L'art. 65/quater è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente così modificato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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