In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 41 (Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione)

(1)  Entro quindici giorni lavorativi, gli agenti della riscossione versano al tesoriere provinciale l'ammontare delle somme incassate. La quietanza relativa a tale versamento va allegata al conto giudiziale e costituisce documento di discarico. 62)

(2)  Qualora le somme incassate dagli agenti della riscossione superino il limite di detenibilità fissato dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, essi sono tenuti a versare, prima del termine di cui al comma 1, l'intero importo al tesoriere provinciale oppure su un apposito conto corrente bancario intestato alla Provincia.

(3)  Sul predetto conto, autorizzato dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, affluiscono, oltre alle somme depositate a norma del comma 2, anche i versamenti di cui all'articolo 39, comma 3. La giacenza a fine mese su tale conto è versata al tesoriere provinciale a norma del comma 1. Gli interessi maturati sul conto, in misura e con capitalizzazione non inferiori a quelle previste dalla convenzione sul servizio di tesoreria della Provincia, sono versati a cura dell'agente al tesoriere provinciale entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro liquidazione.

(4)  Delle entrate riscosse per il proprio tramite, gli agenti della riscossione rendono conto mensilmente alla Ripartizione finanze e bilancio, mediante trasmissione di estratto del registro generale degli introiti. 63)

(5)  Per le entrate di natura tributaria possono essere stabilite dalla Giunta provinciale modalità di riversamento e rendicontazione diverse da quelle indicate dal presente articolo.

62)
L'art. 41, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 6, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
63)
L'art. 41, comma 4, è stato così modificato dall'art. 1, comma 15, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActiona) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
ActionActionBilancio pluriennale e leggi di spesa
ActionActionBilancio annuale di previsione e piano di gestione
ActionActionGestione delle entrate
ActionActionArt. 35  
ActionActionArt. 36 (Accertamento delle entrate)  
ActionActionArt. 37 (Riscossione delle entrate)   
ActionActionArt. 38  
ActionActionArt. 39 (Norme integrative sugli agenti della riscossione)
ActionActionArt. 40 (Conti giudiziali delle entrate)
ActionActionArt. 41 (Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione)
ActionActionArt. 42  
ActionActionArt. 43 (Snellimento nell'acquisizione delle entrate)
ActionActionArt. 44 (Norme per la riscossione coattiva)       
ActionActionArt. 44/bis (Alto Adige riscossioni spa)    
ActionActionArt. 45 (Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità)     
ActionActionArt. 46  
ActionActionGestione delle spese
ActionActionRendiconto generale
ActionActionContabilità degli enti provinciali, delle gestioni fuori bilancio e disposizioni generali
ActionActionCollegio dei revisori dei conti 
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 7 dicembre 2018, n. 35
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 2 dicembre 2019, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2021, n. 38
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 23 ottobre 2023, n. 36
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico