(1) Gli agenti della riscossione sono nominati dal direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio e riscuotono le entrate provinciali nei limiti e modi stabiliti dal relativo ordinamento, salvo quanto disposto dalla presente legge. 58)
(2) Gli agenti di cui al comma 1 possono riscuotere tutte le entrate, senza limiti di somma, che derivino da atti di concessione o di disposizione rientranti nella propria competenza, ivi comprese le entrate derivanti da aste pubbliche. La quietanza rilasciata al versante ha efficacia liberatoria nei confronti del medesimo.
(3) Gli agenti della riscossione possono disporre che il pagamento, da parte di qualunque debitore, avvenga mediante operazione bancaria o postale. In tal caso la quietanza è staccata e conservata agli atti a disposizione del debitore.