(1) In seguito alle riscossioni di cui all'articolo 39, gli agenti rendono il conto giudiziale delle entrate relative a ciascun esercizio, inviandolo alla Ripartizione finanze e bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.
(2) La Ripartizione Finanze e bilancio riscontra i conti medesimi apponendovi il visto di conformità e li trasmette alla Corte dei conti. 59)
(3) In caso di difformità o presunte irregolarità, la Ripartizione Finanze e bilancio rinvia il conto, con osservazioni, all’agente della riscossione, il quale è tenuto a dare risposta entro il trentesimo giorno dal ricevimento del conto rinviato. 60)
(4) La Ripartizione provinciale Finanze e bilancio ha la facoltà di eseguire verifiche di cassa presso gli agenti della riscossione. 61)