(1) Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste d’attesa da parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, la persona che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale presso l’Azienda stessa e che non può o non intende presentarsi nel giorno e nell’ora fissati, è obbligata ad avvisare l’Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario provinciale entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 5.
(2) Alla persona che non si presenta alla data e all’ora della prestazione prenotata e omette, senza idonea giustificazione, di avvisare ai sensi del comma 1, l’Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 35,00; la sanzione si applica in ogni caso, anche a persone esenti per qualsiasi motivo dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
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(4) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3. Nell’irrogare e introitare le sanzioni amministrative, l’Azienda sanitaria applica le disposizioni provinciali in materia. I relativi proventi sono attribuiti all’Azienda sanitaria. La sanzione amministrativa non viene irrogata se ricorrono le circostanze stabilite dalla Giunta provinciale, che giustificano la mancata fruizione della prestazione specialistica ambulatoriale prenotata.
(5) La Giunta provinciale fissa il termine per l’avviso di cui al comma 1, i criteri per una corretta applicazione del presente articolo, la decorrenza delle misure di cui ai commi 2 e 3, e prevede eventuali esenzioni dalla sanzione amministrativa ivi prevista nonché misure per una più ampia informazione ai pazienti. 94)