(1) Se le prestazioni sanitarie sono conseguenza di fatto illecito, la relativa spesa è a carico di colui che ha commesso il fatto illecito.
(2) Le aziende sanitarie provvedono al recupero delle spese ai sensi dell'articolo 76, comma 3, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.89)