(1) Fermo restando il rapporto tra paziente e medico di famiglia scelto dal paziente, l’assistenza sanitaria prestata dai medici convenzionati in ambito territoriale è erogata secondo le modalità previste dalle disposizioni statali che promuovono lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
(2) La Giunta provinciale definisce le relative linee guida la cui attuazione è demandata all’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. 16)
(3) 17)
(4) La Provincia autonoma di Bolzano può concedere agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione e la dotazione di attrezzature degli ambulatori dei medici di medicina generale. Queste agevolazioni sono destinate in particolare ad ambulatori situati in località carenti e disagiate dell’Alto Adige e nelle aggregazioni funzionali territoriali. 18)
(5) La Provincia autonoma di Bolzano può incentivare istituti di ricerca nell’ambito della medicina generale. 19)
(6) La Giunta provinciale stabilisce l’entità delle agevolazioni, i criteri ed eventuali forme di convenzionamento con le case di riposo e di cura. 20)
(7) In caso di necessità ed urgenza, espletate tutte le procedure previste dall’accordo collettivo nazionale che regolamentano il massimale di scelte e le sue limitazioni, l’Azienda Sanitaria può adottare misure straordinarie quale l’aumento del massimale di scelte per il singolo medico, la sospensione temporanea dell’autolimitazione nonché ogni altra misura prevista dai contratti collettivi di riferimento, per garantire l’assistenza medica primaria della popolazione nei singoli ambiti territoriali. 21)
(8) L’Azienda Sanitaria concede ai medici ai quali, a causa della mancanza di medici di medicina generale, viene assegnato un numero di scelte superiore al massimale previsto, per garantire l’assistenza medica in quell’ambito territoriale fino all’insediamento di un nuovo medico, a decorrere dal 1° gennaio 2017 un compenso una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale. 22)
(9) Viste la particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano e la mancanza di pediatri nelle strutture ospedaliere, si corrisponde ai pediatri di libera scelta, per l’impegno ad assumere obblighi assistenziali ulteriori, un compenso una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale. 23)