(1) Su istanza del proprietario o della proprietaria può essere costituito il maso chiuso, previa autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi, qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 2.
(2) In caso di comproprietà la domanda di costituzione del maso deve essere presentata da tutti i comproprietari o da tutte le comproprietarie.
(3) Gli effetti giuridici del maso chiuso entrano in vigore con il rilascio del decreto tavolare di trasferimento degli immobili nella sezione I del libro fondiario.
(4) I masi neocostituiti su richiesta di giovani agricoltori/agricoltrici ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), numero 2), non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l’alienazione non avvenga a favore del o della coniuge, di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori che possiedono i requisiti di cui all’articolo 2. La commissione locale per i masi chiusi autorizza la costituzione di un nuovo maso chiuso, a condizione che il divieto di alienazione di cui al presente comma venga annotato nel libro fondiario. In casi eccezionali, come regolati all’articolo 5 e al comma 1 dell’articolo 6, il divieto d’alienazione non trova applicazione, a condizione che venga rilasciato il visto da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura. 6)