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c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 3 (Istanza di costituzione di un maso chiuso)   delibera sentenza

(1)  Su istanza del proprietario o della proprietaria può essere costituito il maso chiuso, previa autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi, qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 2.

(2)  In caso di comproprietà la domanda di costituzione del maso deve essere presentata da tutti i comproprietari o da tutte le comproprietarie.

(3)  Gli effetti giuridici del maso chiuso entrano in vigore con il rilascio del decreto tavolare di trasferimento degli immobili nella sezione I del libro fondiario.

(4) I masi neocostituiti su richiesta di giovani agricoltori/agricoltrici ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), numero 2), non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l’alienazione non avvenga a favore del o della coniuge, di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori che possiedono i requisiti di cui all’articolo 2. La commissione locale per i masi chiusi autorizza la costituzione di un nuovo maso chiuso, a condizione che il divieto di alienazione di cui al presente comma venga annotato nel libro fondiario. In casi eccezionali, come regolati all’articolo 5 e al comma 1 dell’articolo 6, il divieto d’alienazione non trova applicazione, a condizione che venga rilasciato il visto da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura.  6)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 09.04.1996 - Delibere delle commissioni per i masi chiusi - sindacato di legittimità - giudice amministrativo
6)
L'art. 3, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
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