In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 2 (Costituzione di un maso chiuso)            delibera sentenza

(1)  Affinchè fondi rustici possano essere costituiti in maso chiuso, nella costituzione del maso stesso deve essere compresa una casa di abitazione con relativi annessi rustici e il reddito medio annuo del maso deve essere sufficiente per assicurare un adeguato mantenimento ad almeno quattro persone, senza tuttavia superare il triplo di tale reddito.

(2)  È considerata casa d'abitazione ai sensi del comma 1 ogni edificio, vano o gruppo di vani, destinato alle esigenze abitative del proprietario o della proprietaria e dei suoi congiunti viventi nel maso, compreso il cedente o la cedente e il suo coniuge, e dei lavoratori agricoli o delle lavoratrici agricole abitualmente in servizio presso il maso, nonché alle attività agrituristiche. È considerato annesso rustico, ai sensi del comma 1, ogni edificio, vano o gruppo di vani, anche se inclusi nella casa di abitazione o con essa comunque collegati, destinato alle scorte vive e morte, nonché al deposito, alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti del maso.

(3) In mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici può essere costituito una sola volta per il medesimo soggetto un maso chiuso:

  1. qualora vengano incluse tutte le superfici agricole utilizzabili idonee alla costituzione di un maso chiuso di proprietà della persona fisica richiedente e dei suoi genitori e
    1. se la superficie aziendale ha un’estensione di almeno tre ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato e la persona richiedente è coltivatore diretto ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed è in possesso di uno dei titoli di studio o diplomi determinati con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 49, oppure in alternativa al titolo di studio o diploma si dedica all’attività agricola da almeno cinque anni oppure comprova di avere un’esperienza professionale in agricoltura almeno quinquennale, oppure
    2. se la superficie aziendale ha un’estensione di almeno due ettari di vigneto o frutteto ovvero quattro ettari di arativo o prato e la persona richiedente è un giovane agricoltore/una giovane agricoltrice ai sensi delle norme vigenti, se era iscritta in passato per almeno tre anni nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ed è in possesso di uno dei titoli di studio o diplomi determinati con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 49, oppure in alternativa al titolo di studio o diploma si dedica all’attività agricola da almeno cinque anni;
  2. se né la persona richiedente né il suo o la sua coniuge o i suoi genitori sono o sono stati, negli ultimi cinque anni, proprietari di un edificio d’abitazione idoneo per una famiglia coltivatrice, sia come proprietari o comproprietari, sia come soci di una società, e sussistono per l’azienda agricola oggettive esigenze che giustifichino la costruzione di una nuova sede aziendale.  2) 

(3-bis)  Per il raggiungimento della superficie minima di cui alla lettera a) non possono essere considerate le aree distaccate da altri masi chiusi che negli ultimi dieci anni si sono avvalsi di una delle possibilità edificatorie riservate al maso chiuso. 3)

(3-ter)  Se la persona richiedente soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), numero 1) rispettivamente numero 2) del comma 3, ma la superficie aziendale invece dell’estensione ivi indicata ammonta ad almeno quattro ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato, non devono essere incorporate ulteriori superfici di proprietà dei genitori ai sensi della lettera a) ed il maso può essere costituito anche quando i genitori siano proprietari di un edificio d’abitazione idoneo ai sensi della lettera b). 4)

(4)  Il maso chiuso non perde la sua qualifica se il suo reddito medio annuo supera il reddito massimo di cui al comma 1. In tal caso la commissione locale per i masi chiusi, su istanza del proprietario o della proprietaria, di un comproprietario o di una comproprietaria o di un/una coerede, adegua la consistenza del maso chiuso alle condizioni previste dal comma 1, determinando i terreni da escorporare dal maso. Le relative istanze devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre la data di notifica del decreto con il quale il/la giudice, nella procedura per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, fissa l'udienza per la discussione.5)

(5)  Il maso chiuso non perde inoltre la sua qualifica se vengono a mancare, per qualsiasi causa, tutti o una parte dei fabbricati di cui al comma 1. La commissione locale per i masi chiusi può tuttavia disporre, su istanza del proprietario o della proprietaria, di un comproprietario o di una comproprietaria o di un/una coerede, la revoca della qualifica di maso chiuso, qualora sussistano gravi ragioni che escludano in modo permanente la ricostruzione dei fabbricati stessi.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 393 del 01.12.2008 - Maso chiuso - trasferimento di sede e spostamento della sede - commissione speciale ex comma 29 dell'art. 107 legge urbanistica provinciale
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 337 vom 07.08.2006 - Geschlossener Hof - Wohngebäude - Abtrennung ohne Angliederung
massimeDelibera N. 4039 del 31.10.2005 - Determinazione del compendio unico ai sensi della lege provinciale sui masi chiusi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 332 vom 05.07.2004 - Geschlossener Hof - Auflösung - Voraussetzungen - Hälfte Ertrag für Unterhalt vierköpfiger Familie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 28.05.2001 - Ricorso giurisdizionale - mancata indicazione norme inequivocabilmente desumibili Maso chiuso - domanda di svincolo - valutazione della produttività - minima unità culturale
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 06.12.2000 - Widerruf der Eigenschaft als geschlossener Hof - Bewertung des Ertrages - Ermessensentscheidung der Landeshöfekommission
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 09.04.1996 - Delibere delle commissioni per i masi chiusi - sindacato di legittimità - giudice amministrativo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 89 vom 01.04.1996 - Eigenschaft als geschlossener Hof - Feststellung durch die Landeshöfekommission - Ermessensbeurteilung Geschlossener Hof im Eigentum von kirchlichen Einrichtungen - Konkordatsregelung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 3 vom 08.01.1996 - Zusammensetzung der LandeshöfekommissionBildung eines geschlossenen Hofes ohne Wohn- und Wirtschaftsgebäude - Definition von Selbstbebauer
2)
L'art. 2, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, e successivamente dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
3)
L'art. 2, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
4)
L'art. 2, comma 3-ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
5)
La versione tedesca dell'art. 2, comma 4, è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1960, n. 42
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 10 —
ActionActionc) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionArt. 1 (Maso chiuso)  
ActionActionArt. 2 (Costituzione di un maso chiuso)           
ActionActionArt. 3 (Istanza di costituzione di un maso chiuso)  
ActionActionLimitazioni della facoltà di disporre del proprietario o della proprietaria del maso chiuso
ActionActionDiritto di prelazione sul maso chiuso
ActionActionDisposizioni particolari concernenti la divisione del patrimonio ereditario
ActionActionSvincolo del maso chiuso
ActionActionDisposizioni particolari
ActionActionOrgani e procedure
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2006, n. 19
ActionActione) Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 5
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico