(1) I valori limite di emissione stabiliti nell'allegato C si applicano ai singoli punti di emissione in atmosfera e si riferiscono alla quantità di effluente gassoso emesso, non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
(2) Ove tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono essere convogliate.
(3) I valori limite di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono all'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
(4) L'effluente gassoso deve essere espulso in atmosfera in modo che si diluisca direttamente nelle correnti d'aria e in genere lo sbocco dei gas non deve trovarsi ad un'altezza inferiore alla sommità del tetto.
(5) L'allegato C stabilisce inoltre particolari norme tecniche per specifiche tipologie di impianti.3)