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b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 81)
Norme per la tutela della qualità dell'aria

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.

Art. 4 (Approvazione dei progetti)

(1)  La costruzione, l'esercizio o la modifica sostanziale di impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B sono soggetti ad approvazione da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  , fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

(2)  Per l'approvazione degli impianti deve essere presentata al sindaco territorialmente competente, unitamente alla domanda di concessione edilizia, la seguente documentazione:

  1. la descrizione dell'impianto;
  2. la descrizione del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate;
  3. la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
  4. l'indicazione della quantità, della qualità e dei punti delle emissioni.

(3)  Il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere sul progetto all'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  , la quale si pronuncia entro 60 giorni. Il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  è vincolante.

(4)  Avverso il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA5)  di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

4)
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".
5)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2 ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".
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