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b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 81)
Norme per la tutela della qualità dell'aria

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.

[Art. 5 (Autorizzazione alle emissioni)   delibera sentenza

(1)  L'Agenzia provinciale per l'ambiente rilascia l'autorizzazione alle emissioni per l'esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B. Il trasferimento degli impianti da un luogo a un altro comporta la decadenza delle autorizzazioni esistenti.

(2)  Il gestore dell'impianto di cui al comma 1 presenta all'Agenzia provinciale per l'ambiente, almeno 15 giorni prima della sua messa in esercizio, la domanda di autorizzazione alle emissioni, indicando la data di entrata in esercizio dell'impianto. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del gestore che attesta la conformità dell'impianto realizzato con il progetto approvato ai sensi dell'articolo 4. La dichiarazione è sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto al relativo albo professionale.

(3)  La presentazione della documentazione di cui al comma 2 consente l'entrata in esercizio degli impianti.

(4)  L'Agenzia provinciale per l'ambiente, entro 90 giorni dall'entrata in esercizio degli impianti, esegue il collaudo degli stessi e rilascia l'autorizzazione alle emissioni. L'autorizzazione viene trasmessa al gestore dell'impianto e al sindaco territorialmente competente. Essa stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo, nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti.

(5)  Per particolari tipologie di impianti, l'Agenzia provinciale per l'ambiente può concedere una deroga ai termini previsti dai commi 2 e 4 e richiedere l'esecuzione di misurazioni di autocontrollo, che attestino il rispetto dei valori limite e delle prescrizioni. Tali misurazioni devono essere eseguite da un laboratorio di analisi indipendente.

(6)  Il mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la messa fuori esercizio degli impianti.

(7)  Per specifiche tipologie di impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato B e individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, la Giunta provinciale può approvare un'autorizzazione generale nella quale stabilisce i valori limite, le prescrizioni, le eventuali misurazioni di autocontrollo periodiche a cui è soggetta ogni singola tipologia di impianto nonché le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione generale in deroga a quanto disposto dai commi 2 e 4.

(8)  L'autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza.

(9)  Contro l'autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento.]6)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009 - Tutela delle acque, dell'aria e del suolo - gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente
6)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. L'art. 5, così come modificato dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.
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