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b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 81)
Norme per la tutela della qualità dell'aria

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.

Art. 18 (Vigilanza)

(1)  Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari a tal fine autorizzati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  . Per quanto previsto dai capi II, III e IV della presente legge, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo dei comuni. Per i divieti di cui all'articolo 13, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo della Ripartizione competente per le foreste e al corpo permanente dei vigili del fuoco.

(2)  I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

(3) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 19, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge o delle prescrizioni di carattere tecnico previste nell’allegato C, l’autorità di vigilanza di cui al presente articolo procede, secondo la gravità delle infrazioni:

  1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
  3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica o per l'ambiente. 25)

(4)  26)

(5)  Contro le prescrizioni dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  è ammesso, entro 30 giorni, ricorso al comitato VIA5)  di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

4)
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".
25)
L'art. 18, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 4, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
26)
L'art. 18, comma 4, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera a), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
5)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2 ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".
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