(1) Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari a tal fine autorizzati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente4) . Per quanto previsto dai capi II, III e IV della presente legge, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo dei comuni. Per i divieti di cui all'articolo 13, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo della Ripartizione competente per le foreste e al corpo permanente dei vigili del fuoco.
(2) I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.
(3) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 19, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge o delle prescrizioni di carattere tecnico previste nell’allegato C, l’autorità di vigilanza di cui al presente articolo procede, secondo la gravità delle infrazioni:
(4) 26)
(5) Contro le prescrizioni dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4) è ammesso, entro 30 giorni, ricorso al comitato VIA5) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.