(1) Gli impianti autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, che non rispettano i valori limite di emissione di cui all'articolo 3, devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge. Per tali impianti si applica quanto disposto dall'articolo 18, commi 3 e 4.
(2) I gestori degli impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B e che sono stati realizzati o autorizzati prima del 12 aprile 2000 devono presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni entro i seguenti termini:
(3) Sino all'approvazione dell'allegato D di cui all'articolo 7 resta in vigore il decreto del Presidente della giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2.31)