(1) L’obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati, acquisiti per la rivendita ai sensi dell’articolo 36, comma 10, del decreto- legge 23 febbraio 1995, n. 41, e successive modifiche, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La sospensione opera finché il veicolo non è più destinato alla rivendita.
(2) Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine di cui all’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell’acquisizione del veicolo. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre dal periodo tributario in corso alla data dell’acquisizione del veicolo.
(3) Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine di cui all’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA.
(4) La sospensione è revocata se il veicolo è posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di prova.
(5) Non trovano applicazione i commi dal quarantatreesimo al quarantottesimo dell’articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, e successive modifiche. 9)