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d) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 91)
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate
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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Art. 8-bis (Agevolazioni)

(1)  19) 

(2)  20) 

(3)   21) 22) 

(3-bis) 23)

(4) 24)

(5)  Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone con sindrome di down, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico e a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 25)

(6)  Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati per il trasporto o l’autonoma locomozione di persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, se il soggetto passivo del tributo ai sensi della vigente normativa è iscritto nel Registro unico del Terzo settore o un’organizzazione di volontariato o di promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, o un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o un’azienda pubblica di assistenza alla persona di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, o una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, o un’associazione o un’organizzazione senza scopo di lucro. L’esenzione è concessa a condizione che il veicolo sia esclusivamente destinato all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività sia espressamente prevista nel rispettivo statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo risultino dalla carta di circolazione. L’esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di presentazione della relativa domanda alla competente struttura provinciale. 26)

19)
L'art. 8-bis, comma 1, nella versione tedesca è stata modificata dall'art. 2, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.  L'art. 8-bis, comma 1 è stato poi sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15. Vedi anche le norme transitorie dell'art. 3, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
20)
L'art. 8-bis, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15. Vedi anche le norme transitorie dell'art. 3, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
21)
L'art. 8-bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1;
22)
L'art. 8-bis,  comma 3,  è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, poi dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11,  ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P.  23 dicembre 2021, n. 15. Vedi anche le norme transitorie dell'art. 3, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
23)
L'art. 8-bis, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 2, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15. Vedi anche le norme transitorie dell'art. 3, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
24)
L'art. 8-bis, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
25)
L'art. 8-bis comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
26)
L'art. 8-bis comma 6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15.
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