(1) 19)
(2) 20)
(3) 21) 22)
(3-bis) 23)
(4) 24)
(5) Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone con sindrome di down, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico e a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 25)
(6) Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati per il trasporto o l’autonoma locomozione di persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, se il soggetto passivo del tributo ai sensi della vigente normativa è iscritto nel Registro unico del Terzo settore o un’organizzazione di volontariato o di promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, o un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o un’azienda pubblica di assistenza alla persona di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, o una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, o un’associazione o un’organizzazione senza scopo di lucro. L’esenzione è concessa a condizione che il veicolo sia esclusivamente destinato all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività sia espressamente prevista nel rispettivo statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo risultino dalla carta di circolazione. L’esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di presentazione della relativa domanda alla competente struttura provinciale. 26)