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d) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 91)
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate
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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Art. 8 (Determinazione della tassa)       delibera sentenza

(1)  Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(2)  La Giunta provinciale è autorizzata a introdurre entro il 31 dicembre  di ciascun anno, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale, istituendo anche tariffe differenziate per singole categorie di veicoli. 12) 

(3)  Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dello stesso per esportazione all'estero o rottamazione, avvenuti successivamente al 1° gennaio 2005 ed entro il termine utile di pagamento della tassa, la stessa non è dovuta, purché la perdita di possesso o la radiazione siano state annotate nel Pubblico registro automobilistico.13) 

(4)  Nell’ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dello stesso per esportazione all’estero o rottamazione, è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso, purché tali mesi siano almeno pari a quattro. Con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della presente legge sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalità e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonché la decorrenza effettiva del diritto stesso. 14)

(5)  Il provvedimento dell'agente della riscossione che dispone il fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i successivi periodi d'imposta. 15)

(6)  I veicoli a carico dei quali è stata annotata nel Pubblico Registro Automobilistico la sentenza di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche, o il decreto di fissazione di prima udienza ai sensi dell’articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modifiche, oppure il decreto di scioglimento o di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative o degli enti mutualistici, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica dalla data della sentenza o dei decreti di cui sopra fino alla chiusura della relativa procedura oppure fino alla vendita o alla radiazione dei veicoli. 16)

(7)  Gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose sono assoggettati alla tassa automobilistica provinciale prevista per le autovetture ad uso privato per il trasporto di persone. 17)

(8)  Le variazioni di dati tecnici o dell’uso del veicolo annotate sul documento unico di circolazione e proprietà oppure sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo tributario successivo alla data dell’evento. 18)

massimeDelibera 16 novembre 2021, n. 959 - Tassa automobilistica provinciale – Riduzione tariffaria dal 2022 per le autovetture appartenenti alla classe ambientale “euro 6” e superiori
massimeDelibera 30 ottobre 2018, n. 1102 - Tassa automobilistica provinciale – Riduzione tariffaria dal 2019 per le autovetture Euro 6 e superiori e per le autovetture ad alimentazione ecologica
massimeDelibera 29 ottobre 2012, n. 1613 - Tassa automobilistica provinciale: tariffe con decorrenza 1° gennaio 2013
massimeDelibera 12 dicembre 2011, n. 1906 - Tassa automobilistica provinciale: conferma per l'anno 2012 della riduzione del 10% rispetto alle tariffe nazionali
massimeDelibera N. 4786 del 28.12.2001 - Tariffe dei tributi provinciali in Euro
12)
L'art. 8, comma 2,  è stato  prima  sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e successivamente così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
13)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
14)
L'art. 8, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
15)
L'art. 8, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
16)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 23.
17)
L'art. 8, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
18)
L'art. 8, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
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