(1) I beneficiari di agevolazioni edilizie ed i loro aventi causa, che prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno commesso una contravvenzione contro le disposizioni dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, o contro l'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, possono chiedere l'autorizzazione in via di sanatoria per l'alienazione, per il trasferimento dell'ipoteca e del vincolo, la locazione, la costituzione di diritti reali di godimento, la cessione della metà indivisa al coniuge e la successione nell'agevolazione come previsto dagli articoli 62 e seguenti. Qualora l'autorizzazione in via di sanatoria non possa essere concessa, si applicano le sanzioni per le contravvenzioni al vincolo sociale di cui all'articolo 65 e, se del caso, si procede alla dichiarazione di decadenza dell'assegnazione dell'area ai sensi dell'articolo 85.
(2) Per quanto si tratti di contravvenzioni contro le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, l'applicazione delle sanzioni può essere evitata se il beneficiario rinuncia all'agevolazione edilizia ai sensi dell'articolo 64. Ad avvenuto pagamento della somma dovuta, il Direttore della Ripartizione Edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo sociale.
(3) Questa disposizione non si applica a provvedimenti già definitivamente eseguiti.373)