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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata 2)

1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

CAPO 1
Norme generali

Art. 1 (Finalità della legge) 

(1)  In attuazione della propria competenza legislativa primaria in materia di edilizia comunque sovvenzionata di cui all'articolo 8, comma 1, numero 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché in attuazione dei principi fondamentali e degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo e coordinamento territoriale approvato con legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, la Provincia autonoma di Bolzano persegue le seguenti finalità:

  1. la costruzione, l'acquisto, il recupero e la presa in locazione di abitazioni da assegnare in locazione ai richiedenti a più basso reddito;
  2. la costituzione di proprietà abitativa per ampi strati della popolazione tramite l'agevolazione della costruzione, dell'acquisto e del recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario;
  3. la messa a disposizione di terreno edificabile tramite l'agevolazione dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di terreno edificabile per l'edilizia abitativa agevolata;
  4. il recupero per fini abitativi del patrimonio edilizio esistente;
  5. il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche alternative nel settore dell'edilizia abitativa agevolata;
  6. il finanziamento alla proprietà abitativa sul modello del risparmio edilizio tramite misure di sostegno aggiuntive. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale.3)

(2)  Per il raggiungimento dell'obiettivo di costituire proprietà abitativa per larghi strati della popolazione, deve essere dato impulso al risparmio ed alla prestazione in proprio.

3)
La lettera f), dell'art. 1, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 2 (Categorie di interventi)                              delibera sentenza

(1) Gli interventi di edilizia abitativa agevolata hanno per oggetto:

  • A) La concessione di contributi in conto capitale all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito denominato "IPES", per l'attuazione dei programmi di costruzione e per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione. 4)
  • B) La concessione di contributi pluriennali costanti all’IPES per l'ammortamento di mutui da esso stipulati, su autorizzazione della Giunta provinciale, per l'attuazione dei programmi di costruzione e per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione. 5)
  • C) La concessione di contributi in conto capitale all'IPES:
    • 1) per l'acquisto di abitazioni; 6)
    • 2) per l'esercizio del diritto di prelazione su alloggi ceduti in proprietà nei casi previsti da leggi provinciali e statali.
  • D) Gli aiuti in casi straordinari che richiedono interventi immediati per esigenze particolari nei seguenti casi:
    • 1) interventi di emergenza, quando questa è determinata da calamità naturali, estesi all'emergenza determinata da catastrofi;
    • 2) interventi di emergenza per gravi casi sociali;
    • 3) interventi di emergenza per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali. 7)
  • E1) La concessione a richiedenti singoli o associati in cooperative di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
  • E2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati con istituti di credito da richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
  • E3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
  • E4) La concessione di contributi a fondo perduto in alternativa ai mutui, contributi per interessi e contributi decennali costanti previsti alle lettere E1), E2) ed E3).
  • F1) La concessione a richiedenti singoli di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
  • F2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati da richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
  • F3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti signoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
  • F4) La concessione di contributi a fondo perduto a richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
  • G) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di:
    • 1) contributi a fondo perduto a richiedenti che assumano per le abitazioni recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata;
    • 2) contributi a fondo perduto ai comuni;
    • 3) contributi a richiedenti che assumano per le abitazioni acquistate e recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata.8)
  • H) Ilfinanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata mediante:
    • 1) l'assunzione diretta a carico della Provincia del 50 per cento delle indennità di esproprio dovute per le aree per l'edilizia abitativa agevolata;
    • 2) la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale ai comuni, all’IPES ed a società senza scopo di lucro; 9)
    • 3) la concessione di contributi "una tantum" a persone in possesso dei requisiti per essere assegnatari di aree per l'edilizia abitativa agevolata.
  • I) La concessione di contributi a fondo perduto a favore di comuni, dell'IPES o di società o enti costituiti con lo scopo di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, oppure costruire case-albergo per lavoratori e studenti. I contributi possono essere concessi anche per la realizzazione di abitazioni mediante il recupero di edifici esistenti.10)
  • K) 11)
  • L) La concessione di contributi a fondo perduto fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza alle persone in situazione di handicap, nonché per l'adeguamento di abitazioni alle esigenze della persona in situazione di handicap.
  • M) La promozione di iniziative per divulgare la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata, per favorire l'accesso dei cittadini ad un'abitazione adeguata, il finanziamento di studi, ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica e la concessione di contributi ad enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono tali finalità.
  • N) La concessione di contributi alle cooperative di garanzia di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40.
  • O) Il finanziamento di progetti pilota realizzati tramite l'IPES, aventi in particolare ad oggetto il risparmio energetico nell'edilizia abitativa.
  • P) La concessione di contributi ad enti pubblici o privati che mediante convenzione con l'amministrazione provinciale si impegnano a mettere a disposizione alloggi privati, di cui abbiano la disponibilità, da destinare ad abitazione di lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio provinciale. A tal fine la Giunta provinciale approva un programma nel quale vengono determinati il numero degli alloggi per i quali viene concesso un contributo e le categorie di lavoratori ai quali gli alloggi possono essere dati in locazione. Il contributo non può essere superiore al 30 per cento del canone provinciale delle abitazioni messe a disposizione, determinato ai sensi dell'articolo 7. 12)
  • Q1) La concessione di fondi destinati a sostenere la proprietà abitativa secondo il modello del risparmio edilizio. Il modello del risparmio edilizio è volto a incentivare il risparmio privato per la costruzione, l’acquisto e il recupero della prima casa mediante l’adesione ad un programma pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati convenzionati con la Provincia; 13)
  • Q2) Misure di sostegno aggiuntive per il finanziamento della proprietà abitativa sul modello del risparmio edilizio;14)
  • R) La concessione di agevolazioni sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato. 15)
  • S) La promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi di co-housing e co-working, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale. 16)
  • T) La concessione di contributi per l’istituzione e la gestione di fondi di garanzia ai sensi dell’articolo 131/ter. 17)

(2)  Qualora il responsabile del procedimento per l'istruzione della domanda di concessione delle agevolazioni edilizie rilevi che per il richiedente sussista un altro tipo di agevolazione più favorevole a quella richiesta, propone al richiedente la trasformazione della domanda. Il richiedente può chiedere la trasformazione della domanda entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Qualora la domanda di trasformazione non venga presentata, rimane ferma l'originaria domanda.

massimeDelibera 14 marzo 2023, n. 216 - Modello risparmio casa – convenzione tipo
massimeDelibera 14 marzo 2023, n. 215 - Criteri di adesione al modello risparmio casa
massimeDelibera 28 dicembre 2021, n. 1131 - Covid-19 - Proroga del termine per la rendicontazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici ad uso abitativo di un ulteriore anno
massimeDelibera 2 marzo 2021, n. 189 - Criteri per la concessione di contributi a enti e organizzazioni per iniziative in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata - Revoca della deliberazione n. 496 del 22 marzo 2010
massimeDelibera 29 dicembre 2020, n. 1085 - COVID-19 - Ulteriori misure nel settore dell'edilizia abitativa
massimeDelibera 15 dicembre 2020, n. 989 - Covid-19 - Proroga del termine per la rendicontazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici ad uso abitativo
massimeDelibera 25 agosto 2020, n. 618 - Edilizia abitativa - Proroga Progetto Cohousing "Mi impegno e prendo casa" Convitto Rosenbach
massimeDelibera 7 aprile 2020, n. 248 - COVID-19 - Misure nel settore dell'edilizia abitativa
massimeDelibera 16 luglio 2019, n. 605 - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici a uso abitativo
massimeDelibera 2 aprile 2019, n. 233 - Modello Risparmio casa – proroga del termine per la presentazione delle domande e modifica della delibera n. 1210 del 20.11.2018
massimeDelibera 29 gennaio 2019, n. 31 - Modello risparmio casa – modifica della delibera n. 1210 del 20.11.2018
massimeDelibera 20 novembre 2018, n. 1210 - Modello risparmio casa (modificata con delibera n. 31 del 29.01.2019 e delibera n. 233 del 02.04.2019) (vedi anche delibera n. 233 del 02.04.2019)
massimeDelibera 9 ottobre 2018, n. 1015 - Edilizia abitativa – Progetto pilota per alloggi a canone provinciale denominato “Mi impegno&Prendo casa II”
massimeDelibera 15 maggio 2018, n. 431 - Criteri per la concessione di contributi per la rimozione o lo smaltimento di amianto dagli edifici a uso abitativo (vedi anche delibera n. 605 del 16.07.2019, delibera n. 989 del 15.12.2020 e delibera n. 1131 del 28.12.2021)
massimeDelibera 18 aprile 2017, n. 447 - Edilizia abitativa - Approvazione del Progetto di co-housing “Mi impegno&Prendo casa”
massimeDelibera 11 aprile 2017, n. 433 - Edilizia Abitativa - Criteri generali per la concessione di finanziamenti per la promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi
massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 714 - Edilizia abitativa agevolata – Ottimizzazione delle risorse e semplificazione burocratica nell’ambito delle agevolazioni edilizie dall'1.09.2015
massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015 (vedi anche delibera n. 713 del 16.06.2013)
massimeDelibera N. 4732 del 15.12.2008 - Edilizia abitativa agevolata: lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, - approvazione di un programma di costruzione per 1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale (modificata con delibera n. 542 del 29.03.2010)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24 marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata - valutazione del reddito - quota societaria fiscalmente detraibile non costituisce reddito ai fini di contributi edilizi
massimeDelibera N. 1107 del 03.04.2006 - Edilizia abitativa agevolata: Categorie di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere E3), F1) e F3), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - sospensione della presentazione di domande a partire dall'01.05.2006
massimeDelibera N. 1884 del 30.05.2005 - Edilizia abitativa agevolata: contributi ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera P) della legge provinciale del 27.12.1998, n. 13n nel testo vigente.Modifica del programma riguardante il numero di alloggi e delle categorie di lavoratori ai quali possono essere dati in affitto nonché della convenzione tipo approvata con deliberazione n. 4005 del 4.11.2002
4)
La lettera A) dell'art. 2, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 21, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1, e successivamente così modificata dall'art. 20, comma 1, della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
5)
La lettera B) dell'art. 2, comma 1, è stata cosi sostituita dall'art. 21, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
6)
La lettera C) dell'art. 2, comma 1, numero 1), è stata cosi modificata dall'art. 20, comma 2, della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
7)
Il punto 3) della lettera D), dell'art. 2, comma 1, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
8)
Il punto 3) della lettera G), dell'art. 2, comma 1, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 settembre 2013, n. 14.
9)
Il numero 2) della lettera H), comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
10)
La lettera I), dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall' art. 1, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
11)
La lettera K) dell'art. 2, comma 1, è stata prima  sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2008. n. 9, e successivamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lettera a), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
12)
La lettera P) è stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
13)
La lettera Q1) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
14)
La lettera Q2) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
15)
La lettera R) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
16)
La lettera S) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
17)
La lettera T) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 3 (Divieto di cumulo)

(1) Le agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere E1), E2), E3), E4), F1), F2), F3) ed F4) non possono essere richieste qualora per lo stesso scopo esistano agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.

(2) Chi occupi illegittimamente edifici pubblici o privati altrui al chiaro scopo di procurarsi un'abitazione, è escluso per la durata di cinque anni dagli interventi di edilizia abitativa agevolata previsti nella presente legge e dall'assegnazione in locazione di abitazioni pubbliche.

Art. 4 (Riserva per emigrati all'estero) 

(1)  Gli emigrati all'estero già residenti per almeno cinque anni in provincia prima dell'emigrazione ed i loro coniugi non separati, i quali intendono ristabilire la loro residenza in provincia, sono parificati agli effetti della presente legge alle persone residenti in provincia.

(2)  Il periodo di lavoro prestato all'estero si considera prestato nella provincia. 18)

18)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 5 (Proporzione tra consistenza e fabbisogno dei gruppi linguistici)    delibera sentenza

(1) Le abitazioni disponibili in tutto il territorio provinciale per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 94 e i fondi per gli interventi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere C), E1), E2), E3), E4), F1), F2), F3), F4), I e K, devono essere ripartiti tra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, ed il fabbisogno di ciascun gruppo.

(2) Il fabbisogno di ciascun gruppo linguistico viene determinato annualmente. Ai fini della determinazione del fabbisogno vengono considerate le domande presentate negli ultimi dieci anni, e precisamente:

  1. le domande di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero della propria prima abitazione, che hanno raggiunto non meno di 20 punti;
  2. le domande per l'assegnazione di un alloggio in locazione dell'IPES e per il sussidio casa, che hanno raggiunto non meno di 25 punti.

(3) Non sono soggette al riparto proporzionale tra i gruppi linguistici le abitazioni assegnate a famiglie rimaste senza tetto di cui all'articolo 119.

(4) Al fine di consentire l’osservanza dell’articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il richiedente deve produrre la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.19) 

(5) Chi richiede un’agevolazione edilizia prevista dalla presente legge deve dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che è in possesso dei requisiti per l’ammissione all’agevolazione edilizia richiesta. Deve inoltre indicare nel modulo predisposto a tale scopo dall’amministrazione tutte le circostanze rilevanti per il calcolo del punteggio.20) 

(6) Anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (UE) che risiedono nel territorio provinciale, svolgono un’attività lavorativa e possiedono gli altri requisiti per l’ammissione alle agevolazioni edilizie devono presentare la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici, ai sensi dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. Qualora i richiedenti di cui sopra siano coniugati, in caso di separazione personale solo uno dei due deve essere in possesso del requisito dell’attività lavorativa.21) 

(7) Con la deliberazione di approvazione del programma degli interventi di cui all’articolo 6 o con separato provvedimento la Giunta provinciale determina annualmente il numero delle abitazioni in locazione dell’IPES e l’entità dei mezzi da riservare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi soggiornanti, al momento della presentazione della domanda, continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale e che abbiano svolto nel territorio provinciale un’attività lavorativa per almeno tre anni. Il numero delle abitazioni in locazione che può essere assegnato ai menzionati immigrati è determinato in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza numerica e il loro fabbisogno. La quota dei mezzi per l’edilizia abitativa agevolata destinati all’acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario nonché al sussidio casa è determinata secondo gli stessi criteri. Qualora si tratti di immigrati coniugati, in caso di separazione personale solo uno dei due deve essere in possesso del requisito dell’attività lavorativa triennale. Per il periodo di tempo in cui l’immigrato non sia in possesso dei requisiti del soggiorno e dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a garantire nell’ambito del rapporto di lavoro la sistemazione abitativa. Le relative modalità di attuazione e le sanzioni per il caso di contravvenzione sono determinate dalla Giunta provinciale.22) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987 - Ripartizione delle provvidenze in materia di edilizia sociale in proporzione al fabbisogno dei gruppi linguistici
19)
L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
20)
L'art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
21)
L'art. 5, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
22)
L'art. 5, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9. Vedi anche l'art. 1, comma 28, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.

Art. 6 (Programma degli interventi)

(1) La Giunta provinciale approva annualmente il programma degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata ripartendo i mezzi finanziari disponibili tra le categorie di interventi previste dall'articolo 2.

(2) Nel programma di interventi la Giunta provinciale determina l'utilizzazione dei fondi che rifluiscono ai singoli fondi di rotazione.

(3) Nel programma di interventi viene anche destinata l'utilizzazione del ricavato netto dalla locazione e dalla vendita delle abitazioni e degli altri immobili dell'IPES.

Art. 7 (Costi convenzionali)     delibera sentenza

(1)  Contestualmente alla determinazione del costo di costruzione per metro cubo agli effetti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la Giunta provinciale determina il costo di costruzione per metro quadrato di superficie convenzionale agli effetti dell'edilizia abitativa agevolata. 23)

(2) Con regolamento di esecuzione vengono determinati i criteri per il calcolo della superficie convenzionale delle abitazioni agli effetti:

  1. dell'ammissione alle agevolazioni edilizie;
  2. della determinazione dei costi di costruzione ammissibili per la realizzazione dei programmi di costruzione dell'IPES;
  3. della determinazione del valore convenzionale delle abitazioni.

(3) Per quanto non disposto diversamente, il canone di locazione per le abitazioni costruite, acquistate o recuperate con agevolazioni edilizie provinciali non può essere superiore al 4 per cento del valore convenzionale dell'abitazione. Il valore convenzionale dell'abitazione si compone:

  1. del costo di costruzione convenzionale, che risulta dall'applicazione del costo di costruzione per metro quadrato alla superficie convenzionale dell'abitazione;
  2. del costo dell'area, la cui incidenza massima non deve superare il 30 per cento del costo di costruzione di cui alla lettera a);
  3. degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi di legge.

(4) Qualora si tratti di abitazioni ammobiliate, trova applicazione l'articolo 12, comma 5, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(5) Il canone di locazione determinato ai sensi del comma 3 è denominato di seguito "canone provinciale".

massimeDelibera 13 dicembre 2022, n. 932 - Edilizia abitativa agevolata - determinazione del costo di costruzione per metro cubo e per metro quadrato per l'anno 2023
massimeDelibera 23 novembre 2021, n. 975 - Determinazione del costo di costruzione per metro cubo e per metro quadrato per l'anno 2022
23)
L'art. 7, comma 1, è stato così modificato dall'art. 28, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 8 (Deliberazione degli interventi)    delibera sentenza

(1)  Gli interventi di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 2 vengono disposti, sulla base del programma unitario degli interventi approvato dalla Giunta provinciale, dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa. I relativi mezzi possono essere gestiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49. 24)

(2) Qualora l'assessore accerti che le dichiarazioni rese dal richiedente ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali non siano veritiere, dispone l'esclusione della domanda, salvo che le dichiarazioni non veritiere siano da considerarsi, secondo le circostanze, irrilevanti ai fini dell'ammissione all'agevolazione o dell'entità della stessa.

(3) 25) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - presentazione dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico - criterio di proporzionalità fra i gruppi linguistici
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 10.02.1998 - Widerruf von Wohnbauförderung - Zuständigkeit des Wohnbaukomitees Rechtswidrigkeit eines Widerruf nur wegen nicht beigebrachter Unterlagen
24)
L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
25)
L'art. 8, comma 3, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a) della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.

Art. 9 (Comitato per l'edilizia residenziale)       delibera sentenza

(1) È istituito presso la Ripartizione provinciale edilizia abitativa il Comitato per l'edilizia residenziale.

(2) Il Comitato per l'edilizia residenziale è composto dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa, che lo presiede, e da quattro ulteriori assessori, dei quali uno viene nominato vicepresidente.

(3) Il Comitato per l'edilizia residenziale viene costituito dalla Giunta provinciale per la durata del proprio periodo di carica.

(4) Il servizio di segreteria del Comitato per l'edilizia residenziale è svolto dall'Ufficio programmazione dell'edilizia agevolata della Provincia.

(5) Il Comitato per l’edilizia residenziale ha il compito di decidere in via definitiva i ricorsi proposti:

  1. contro le decisioni dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa;
  2. contro le decisioni del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa;
  3. 26)
  4. 27)
  5. contro i provvedimenti del Presidente dell’IPES.28)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni - comunicazione di sopralluogo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della decisione del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 03.11.1998 - Inadempienze contrattuali dopo la concessione del contributo edilizio - organo competente a intervento
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 10.02.1998 - Widerruf von Wohnbauförderung - Zuständigkeit des Wohnbaukomitees Rechtswidrigkeit eines Widerruf nur wegen nicht beigebrachter Unterlagen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997 - Wohnbaukomitee - Kollegialorgan des Landes ohne eigene Rechtspersönlichkeit Bewertung des Vermögens des Wohnbauhilfegesuchstellers - ausführliche Begründung
26)
La lettera c) dell'art. 9, comma 5, è stata abrogata dall'art. 23, comma 1, lettera b), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
27)
La lettera d) dell'art. 9, comma 5, è stata abrogata dall'art. 23, comma 1, lettera b), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
28)
L'art. 9, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.

CAPO 2
Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata
   
 delibera sentenza

Art. 1029) 

29)
L'art. 10 è stato modificato dall'art. 31 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera b) della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 03.11.1998 - Inadempienze contrattuali dopo la concessione del contributo edilizio - organo competente a intervento

CAPO 3
Istituto per l'edilizia sociale

Art. 11  - Art. 21   30) delibera sentenza

massimeDelibera 8 novembre 2016, n. 1197 - Edilizia abitativa agevolata - Approvazione del nuovo statuto dell’Istituto per l’edilizia sociale. - Revoca della delibera di Giunta provinciale n.1086 del 07.04.2003
30)
Gli articoli  da 11 a 21 sono stati abrogati dall'art. 23, comma 1, lettera c) della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

Art. 22 (Programmi di costruzione dell'IPES) 

(1) I programmi di costruzione dell'IPES vengono approvati dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale all'edilizia abitativa, tenendo conto del fabbisogno di alloggi risultante dalle domande di assegnazione di un alloggio in locazione, presentate nei singoli comuni.31) 

(2) Nei programmi di costruzione dell'IPES viene anche determinato il numero degli alloggi da riservare alle categorie speciali previste dalla legge; in tale contesto almeno il 20 per cento degli alloggi complessivamente programmati può essere riservato agli anziani.

(3) Nei programmi di costruzione dell'IPES viene anche determinato il numero degli alloggi da riservare a particolari categorie sociali. Queste categorie vengono definite nella stessa delibera di approvazione del programma di costruzione. I requisiti oggettivi e soggettivi per tali categorie e per le persone anziane sono stabiliti dalla Giunta provinciale anche in deroga a quelli previsti dalla presente legge.

(4) Per la sistemazione di persone in situazione di handicap l'IPES è autorizzato a costruire, acquistare, recuperare e prendere in locazione e ad adattare alle esigenze della persona in situazione di handicap anche singoli alloggi.

(5) 32) 

(6) Per facilitare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 60 della legge urbanistica provinciale, la sistemazione temporanea di famiglie che devono sgomberare la loro attuale abitazione, l'IPES è autorizzato ad acquistare o a locare sul mercato libero abitazioni.

(7)  Nei programmi di costruzione dell’IPES può essere prevista anche la realizzazione di case-albergo per lavoratori, per persone singole che a causa di separazione personale devono lasciare la casa coniugale, per studenti, per persone in situazione di handicap e per persone appartenenti alle particolari categorie sociali.33) 

31)
Vedi l'art. 1 della L.P. 20 settembre 1985, n. 14, riportato in nota all'art. 35 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
32)
Il comma 5 è stato abrogato dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
33)
L'art. 22, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.

Art. 22/bis   34)  delibera sentenza

massimeDelibera 22 novembre 2010, n. 1859 - Edilizia abitativa agevolata - articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per l'assegnazione dei miniappartamenti per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano - revoca e sostituzione della n. 1344 del 26 aprile 2005 (modificata non delibera n. 1263 del 04.12.2018)
34)
L'art. 22/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

Art. 22/ter (Acceleramento dei programmi di costruzione)    delibera sentenza

(1)  Al fine di accelerare nei comuni con più di 10.000 abitanti la realizzazione dei programmi di costruzione dell’IPES di cui agli articoli 22 e 90, l’IPES applica, previa autorizzazione della Giunta provinciale, la seguente procedura in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13:

  1. l’IPES indice una gara per l’acquisto di aree edificate o non edificate, idonee alla realizzazione di abitazioni. Nella misura massima del 30 per cento dei programmi di cui agli articoli 22 e 90 possono essere oggetto della gara nei primi cinque anni dell’entrata in vigore della presente legge abitazioni anche già realizzate. L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
  2. l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerente che, in base all’ubicazione, alla dimensione, al tipo di costruzione e al prezzo, presenta la migliore offerta e garantisce inoltre la consegna delle abitazioni all’IPES entro 24 mesi dall’aggiudicazione;
  3. qualora la realizzazione delle abitazioni programmate sia prevista su un’area sulla quale, in base alle indicazioni del vigente piano urbanistico comunale, non è ammessa la realizzazione di abitazioni o comunque non è ammessa nella misura prevista, l’offerente partecipante alla gara di cui al comma 1, lettera a), all’atto della presentazione dell’offerta deve allegare il parere vincolante sull’idoneità urbanistica dell’area. La commissione urbanistica provinciale rilascia detto parere entro 60 giorni su richiesta dell’offerente di concerto con il comune territorialmente competente. Qualora il parere non dovesse essere reso entro il predetto termine, esso si intende positivo. In caso di parere positivo del comune, la Giunta provinciale delibera la variante al piano urbanistico.

(2)  Le abitazioni devono corrispondere allo standard casa clima B ai sensi delle direttive di applicazione dell’articolo 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(3)  Il prezzo delle abitazioni deve corrispondere ai criteri fissati dalla Giunta provinciale e non può comunque superare del 25 per cento il valore convenzionale di cui all’articolo 7. Sulla conformità del prezzo si esprime l’Ufficio estimo della Provincia. Qualora le abitazioni corrispondano, ai sensi delle direttive di applicazione dell’articolo 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, allo standard casa clima A, il prezzo di acquisto è aumentato del 5 per cento del valore con venzionale. Il prezzo delle aree corrisponde all’indennità di esproprio per le zone di espansione per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 7/quinquies, comma 3, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

(4)  Qualora un comune intenda realizzare le abitazioni previste nel programma di costruzione di cui all’articolo 90, è autorizzato ad applicare la disposizione per accelerare la realizzazione dei programmi di costruzione di cui al presente articolo.

(5)  La Giunta provinciale concede all’IPES l’autorizzazione di cui al comma 1 solamente qualora non venga stipulata la convenzione per l’individuazione accelerata di zone residenziali di cui all’articolo 87/bis. Previo assenso del comune territorialmente competente la procedura di cui al comma 1 può essere avviata anche indipendentemente dai passi procedurali di cui all’articolo 87-bis, commi 1 e 2.

(6)  Previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere attuata anche dalle società o dagli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), qualora siano incaricati dalla Giunta provinciale della realizzazione dei programmi di costruzione.35)

massimeDelibera N. 1945 del 29.11.2010 - Articolo 22-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri relativi al prezzo delle abitazioni
35)
L'art. 22/ter è stato inseristo dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 23 (Presa in locazione di abitazioni da parte dell'IPES)

(1) Per assolvere agli incarichi previsti dalle relative disposizioni di legge, l'IPES può prendere in locazione sul libero mercato abitazioni idonee alle proprie esigenze.

(2) Il canone di locazione non può essere superiore al canone provinciale.

(3) La spesa per la presa in locazione delle abitazioni viene coperta col ricavato dei canoni di locazione; qualora i ricavi dai canoni di locazione non fossero sufficienti, si provvede nel programma di interventi di cui all'articolo 6.

Art. 23/bis (Permuta di abitazioni)

(1) Previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, l'IPES può permutare proprie abitazioni con abitazioni di altri proprietari. Allo stesso modo l'IPES può essere autorizzata a dare in locazione abitazioni ad altri enti qualora questi diano a loro volta in locazione all'IPES abitazioni di cui dispongono. I canoni di locazione dovuti vengono determinati in base ad una perizia dell'Ufficio estimo.36) 

36)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 41, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 24  37)

37)
L'art. 24  è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera e), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

Art. 25 (Responsabilità dell'IPES)

(1) L'IPES provvede alla progettazione delle opere, la cui realizzazione è prevista dai programmi di costruzione, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.

(2) Il Consiglio di amministrazione approva i progetti di tutte le costruzioni comunque realizzate dall'IPES nei limiti dei prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 28. Il Consiglio di amministrazione accerta anche la rispondenza dei progetti ai criteri di progettazione per abitazioni dell'IPES, previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 21.

(3) La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.

(4) L'IPES provvede direttamente all'appalto dei lavori e cura l'attuazione dei programmi di costruzione con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

(5) I lavori di costruzione approvati dall'IPES sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 26 (Presa in locazione di immobili a scopo di recupero)

(1) Per l'attuazione del suo programma di costruzione l'IPES può stipulare convenzioni con i proprietari di immobili idonei al recupero di abitazioni, aventi ad oggetto la presa in locazione a lungo termine degli immobili e l'effettuazione dei lavori di recupero. Gli importi spesi per il recupero possono essere compensati totalmente o parzialmente con il canone di locazione, tenendo conto della durata del contratto di locazione.

(2) I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 1 devono avere una durata di almeno 20 anni.

(3) I contributi previsti agli articoli 71 e 73 per il recupero convenzionato di abitazioni vengono concessi al proprietario ed erogati a suo nome e per suo conto all'IPES.

(4) Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione l'IPES è autorizzato ad acquistare o a locare per una durata non inferiore a 20 anni edifici gravati dal vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo. In base al contratto di acquisto o di locazione tale vincolo di destinazione decade di diritto. Contestualmente all'intavolazione del diritto di proprietà a favore dell'IPES o all'annotazione del contratto di locazione viene cancellata l'annotazione del vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo.38) 

38)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 27 (Contributi all'IPES)

(1) I contributi in conto capitale e i contributi costanti pluriennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), perseguono la finalità di incrementare il patrimonio edilizio dell'IPES, costituito da abitazioni destinate in locazione alla generalità delle famiglie a più basso reddito, alle categorie speciali o alle particolari categorie sociali di cui all'articolo 22, e da case-albergo per lavoratori, studenti, persone in situazione di handicap, persone separate/divorziate in difficoltà da un punto di vista sociale e particolari categorie sociali.39) 

(2) L'incremento del patrimonio edilizio dell'IPES si attua mediante:

  1. la costruzione o l'acquisto di fabbricati residenziali o l'acquisto di edifici suscettibili di recupero;
  2. la manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell'IPES o ad esso affidate in amministrazione;
  3. la presa in locazione a lungo termine di immobili adatti al recupero di abitazioni.

(3) Possono essere acquistate abitazioni solamente se non sono occupate e se le loro caratteristiche corrispondono alle esigenze dell'IPES.

(4) Per l'attuazione del programma di costruzione possono anche essere acquistati edifici adatti al recupero di abitazioni ma parzialmente occupati da locatari in possesso dei requisiti per essere assegnatari di abitazioni in locazione dell'IPES. L'acquisto di dette abitazioni deve essere previamente autorizzato dall'assessore provinciale competente e deve inoltre essere fornita la prova che, dopo l'esecuzione dei lavori di recupero, il numero di abitazioni recuperate per una nuova assegnazione sia pari al triplo di quelle occupate dai vecchi locatari.

(5) L'IPES accantona in un conto speciale l'ammontare annuo dei canoni di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e delle imposte, nonché l'ammontare annuo netto dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà della Provincia ad esso affidati in amministrazione.

(6) Nel programma di interventi di cui all'articolo 6 è prevista l'utilizzazione dei mezzi depositati nel conto speciale per le finalità di cui al presente articolo.

(7)  Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione e per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione, l'IPES può stipulare mutui con istituti bancari, previa autorizzazione della Giunta provinciale. La Provincia presta garanzie per i mutui stipulati dall'IPES. L'IPES provvede all’ammortamento delle rate di mutuo con i fondi depositati nel conto speciale. Qualora i fondi depositati nel conto speciale non fossero sufficienti, si provvede all’adozione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 6. 40)

(8) Nel determinare l'ammontare dei contributi all'IPES si tiene anche conto degli importi ricavati dalla cessione in proprietà degli alloggi dell'IPES stesso.

39)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 31 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
40)
L'art. 27, comma 7 è stato così sostituito dall'art. 21, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 28 (Costi ammissibili per i programmi di costruzione dell'IPES)    delibera sentenza

(1) Per l'appalto dei lavori per la nuova costruzione o il recupero di abitazioni l'IPES applica le disposizioni vigenti per l'appalto dei lavori pubblici della Provincia. Per la copertura delle spese tecniche all'IPES spetta un'indennità nella misura del 20 per cento del costo di costruzione convenzionale.41) 

(2) In caso di acquisto di abitazioni, il prezzo di acquisto non può superare il valore convenzionale delle abitazioni, determinato ai sensi dell'articolo 7 e del relativo regolamento di esecuzione. In caso di acquisto di abitazioni che necessitano di interventi di recupero, il prezzo di acquisto è determinato applicando al costo di costruzione i coefficienti per la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione.42) 

(3) In caso di acquisto di abitazioni con destinazione diversa da quella di abitazione, che sono suscettibili di essere trasformati mediante interventi di recupero in abitazioni, il prezzo di acquisto ammissibile è determinato dall'Ufficio estimo della Provincia.43) 

(4) Per maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle per la tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, il costo di costruzione può essere aumentato di un ulteriore 20 per cento.

(5) Per le abitazioni costruite, acquistate, recuperate o prese in locazione per la sistemazione di persone in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 22, comma 4, e per i progetti pilota previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera O), si può derogare per giustificati motivi dai suddetti prezzi massimi.

(6) L'IPES può essere autorizzato dalla Giunta provinciale ad acquistare sul mercato libero singole abitazioni od interi edifici ad un prezzo superiore al valore convenzionale di cui all'articolo 7, comma 3, nei seguenti casi:

  1. qualora sussista l'urgente ed indifferibile necessità di procurare abitazioni per persone che abbiano subito l'esecuzione dello sfratto o che siano minacciate dall'esecuzione dello sfratto ovvero per persone senza tetto;
  2. qualora sussista l'urgente ed indifferibile necessità di procurare alloggi collettivi per immigrati regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale;
  3. qualora in comuni dichiarati dalla Giunta provinciale comuni ad alta tensione abitativa debbano essere messe a disposizione abitazioni per casi urgenti ed indifferibili.

(7) I criteri per la determinazione del prezzo di acquisto si applicano anche a quei comuni, in cui il programma di costruzione di cui all'articolo 22 prevede la realizzazione di non più di 5 abitazioni.

massimeDelibera N. 3826 del 06.09.1999 - Edilizia abitativa agevolata - Determinazione dei comuni ad alta tensione abitativa - articolo 28 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ed articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
41)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 36 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
42)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 36 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
43)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 36 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 29 (Acquisto di abitazioni agevolate minacciate da vendita forzata)  

(1)  Qualora un’abitazione costruita, acquistata o recuperata con le agevolazioni edilizie di cui alla presente legge sia minacciata da vendita forzata, il proprietario può essere autorizzato, al fine di evitare la vendita forzata, a cedere l’abitazione all’IPES. L’autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa può essere concessa in considerazione della causa dell’indebitamento e delle condizioni economiche, sociali e familiari del richiedente.

(2)  Il prezzo di acquisto che l’IPES può pagare corrisponde al valore convenzionale dell’abitazione, determinato ai sensi dell’articolo 7. Qualora l’abitazione venga assegnata al venditore in locazione ai sensi del comma 3, il prezzo di acquisto è diminuito del 20 per cento. Il venditore deve consentire che il prezzo di acquisto venga utilizzato prioritariamente per il pagamento dei debiti.

(3)  L’IPES assegna in locazione l’abitazione acquistata o altra abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia al precedente proprietario in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all’assegnazione di abitazioni e che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un’abitazione dell’IPES.

(4) Qualora un’abitazione acquistata dall’IPES ai sensi del presente articolo venga inserita in un piano di vendita ai sensi dell’articolo 124, il precedente proprietario per un periodo di 20 anni non è autorizzato all’acquisto e si applica quanto disposto dall’articolo 124, comma 3.44)

44)
L'art. 29 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 29/bis (Acquisto di abitazioni)

(1) L’IPES può acquistare, previa autorizzazione da parte dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa, alloggi sul libero mercato nel caso in cui la superficie degli stessi sia sovradimensionata rispetto al normale fabbisogno del proprietario e sempre che questi occupi l’alloggio. L’acquisto è possibile solo nei comuni in cui esiste un comprovato fabbisogno abitativo e nel rispetto dei programmi di costruzione dell’IPES di cui all’articolo 22. I relativi fondi sono previsti nel programma degli interventi di cui all’articolo 6.

(2) L’IPES assegna al venditore un altro alloggio in locazione, più adeguato al fabbisogno della famiglia e situato nello stesso comune o in un comune confinante, a condizione che egli sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all’assegnazione di un’abitazione e che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione. Il venditore diventa a tutti gli effetti assegnatario di un’abitazione dell’IPES. Il canone di locazione corrisponde al canone provinciale di cui all’articolo 112, comma 1.

(3) Il prezzo d’acquisto non può superare il valore convenzionale dell’alloggio di cui all’articolo 7. I coefficienti di vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione si applicano esclusivamente al costo di costruzione dell'abitazione. Sulla conformità del prezzo si esprime l’Ufficio Estimo provinciale. 45)

45)
L'art. 29/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

CAPO 4
Interventi di emergenza in caso di calamità naturali

Art. 30 (Destinazione del fondo)        delibera sentenza

(1)  È costituito il fondo per interventi di emergenza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata. Una situazione d’emergenza è determinata dai seguenti eventi calamitosi: terremoti, inondazioni, colate detritiche, movimenti franosi e valanghe; sono esclusi gli incendi. 46) 

(1/bis)  L’accertamento di una situazione d’emergenza di cui al comma 1 è effettuato, in caso di necessità cogente di ricostruire in altro luogo i fabbricati urbani, dalla conferenza dei servizi coordinata dall’Ufficio provinciale Protezione civile. Alla conferenza dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle seguenti Ripartizioni provinciali e dei seguenti Uffici provinciali: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Ripartizione Opere idrauliche, Ripartizione Foreste, Ripartizione Edilizia abitativa, Ufficio Geologia e prove materiali e Ufficio Protezione civile. 47)

(1/ter)  Una situazione di emergenza è anche costituita dalla presenza di amianto negli edifici ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali. Per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto è concesso un contributo a fondo perduto. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione del contributo. 48)

(2) Il fondo è destinato:

  1. alla concessione di contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani, purché abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari o economiche;
  2. alla costruzione di case popolari a totale carico della Provincia, da assegnarsi in locazione alle famiglie indigenti e rimaste senza tetto;
  3. all'acquisto di case di abitazione che non abbiano le caratteristiche di abitazioni di lusso, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto;
  4. alla concessione di contributi ai comuni per l'acquisto e l'urbanizzazione primaria di aree edificabili necessarie per la ricostruzione di fabbricati distrutti;
  5. alla concessione di contributi "una tantum" a famiglie;
  6. alla concessione di contributi per l'esecuzione di interventi di sicurezza geotecnica per costruzioni residenziali che si rendono necessari in seguito ad eventi calamitosi;49)
  7. alla concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali. 50)

(3) La ricostruzione dei fabbricati urbani di cui al comma 2, lettera a), ove per ragioni di sicurezza non possa avvenire nella stessa posizione, può essere effettuata in altra sede nell'ambito del comune colpito dall'evento calamitoso.

(4)  Qualora per la ricostruzione dei fabbricati distrutti si renda necessaria l’individuazione di altre aree edificabili, per la relativa procedura di modifica del piano comunale per il territorio e il paesaggio i termini previsti nella legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono ridotti della metà. Le aree edificabili così individuate sono interamente espropriate dai Comuni e cedute in proprietà ai richiedenti che devono cedere in cambio al Comune l’area su cui insisteva il fabbricato distrutto. 51)

(5) I lavori da eseguirsi a norma del presente capo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per l'espropriazione delle aree eventualmente necessarie per la ricostruzione trova applicazione l'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.

massimeDelibera 28 dicembre 2021, n. 1131 - Covid-19 - Proroga del termine per la rendicontazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici ad uso abitativo di un ulteriore anno
massimeDelibera 15 dicembre 2020, n. 989 - Covid-19 - Proroga del termine per la rendicontazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici ad uso abitativo
massimeDelibera 16 luglio 2019, n. 605 - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici a uso abitativo
massimeDelibera 15 maggio 2018, n. 431 - Criteri per la concessione di contributi per la rimozione o lo smaltimento di amianto dagli edifici a uso abitativo (vedi anche delibera n. 605 del 16.07.2019, delibera n. 989 del 15.12.2020 e delibera n. 1131 del 28.12.2021)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - fondo per interventi di emergenza - perentorietà del termine di domanda
46)
L'art. 30, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
47)
L'art. 30, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
48)
L'art. 30, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
49)
La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 15, comma 12, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
50)
La lettera g) dell'art. 30, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
51)
L'art. 30, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 31 (Contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani)

(1) Per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati urbani di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura dal 30 al 70 per cento dei costi riconosciuti ammissibili.

(2) Il limite massimo dei costi ammissibili per la riparazione o la ricostruzione è costituito dal costo di costruzione convenzionale del fabbricato riparato o ricostruito, determinato ai sensi dell'articolo 7 e che non può comunque essere superiore al costo di costruzione convenzionale di un alloggio popolare con una superficie convenzionale di 160 metri quadrati.

(3) Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio, l'importo del contributo è aumentato del 25 per cento.

(4) Qualora il fabbricato danneggiato o distrutto dall'evento calamitoso risulti gravato da ipoteca per un mutuo assunto per la costruzione del fabbricato stesso, viene concesso un contributo a fondo perduto per il pagamento delle rate di mutuo scadenti durante il periodo necessario per eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione e per la durata massima di due anni.

(5) Nella concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si tiene conto del reddito complessivo familiare determinato ai sensi dell'articolo 58.

(6) Le agevolazioni vengono concesse anche qualora il richiedente invece di ricostruire il fabbricato distrutto dall'evento calamitoso intenda acquistare un alloggio popolare. Per causa dell'incidenza del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione il contributo viene aumentato del 10 per cento.

(7) Qualora parte dell'edificio danneggiato o distrutto sia stata affittata ad un piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile per l'esercizio di attività economiche, le agevolazioni per il ripristino della corrispondente parte dell'edificio sono concesse al proprietario, ferma restando la destinazione d'uso originaria.

(8) I contributi a fondo perduto per gli interventi di sicurezza geotecnica vengono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.52) 

52)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 15, comma 13, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 32 (Cause di esclusione)

(1) Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a):

  1. i proprietari di edifici sinistrati costruiti in contrasto con le norme della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e per i quali non è stato rilasciato nessun permesso di costruire in sanatoria; 53)
  2. chi non sia in possesso del requisito di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b);
  3. i componenti di famiglie il cui reddito superi quello di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d); 54)55)
  4. i proprietari di un'abitazione per la quale il danno causato dall'evento calamitoso, compreso quello derivante dalla perdita di mobilia, arredamenti, vestiari e suppellettili, è inferiore al 4 per cento del costo di costruzione convenzionale; questa causa di esclusione non opera qualora il reddito complessivo familiare del proprietario sia inferiore al minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.

(2)  Le cause di esclusione di cui al comma 1 non si applicano qualora l'alloggio riparato o ricostruito sia vincolato ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Il contributo a fondo perduto non può superare in tal caso il 30 per cento dei costi riconosciuti ammissibili. Se l'abitazione era locata prima dell'evento calamitoso, al conduttore deve essere concesso il diritto a rientrare nell'alloggio. 56)

53)
La lettera a), dell'art. 32, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 28, comma 3, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
54)
La lettera c) dell'art. 32, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 1, comma 4, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14, e successivamente dall'art. 5, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
55)
Vedi anche l'art. 5, comma 3, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
56)
L'art. 32, comma 2, è stato così modificato dall'art. 28, comma 4, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 33 (Presentazione delle domande e documentazione)   delibera sentenza

(1) Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31 devono essere presentate alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa entro 180 giorni dall'evento calamitoso.

(2) Le domande devono essere corredate da un verbale di accertamento redatto, in contraddittorio con gli interessati, dall'ufficio tecnico comunale competente, nel quale è indicata la consistenza numerica e la destinazione, prima dell'evento, dei vani dell'immobile distrutto o danneggiato e l'ammontare della spesa presunta per le opere di ripristino. Al medesimo fine può essere prodotto il verbale eventualmente redatto dai funzionari dell'Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata della Provincia nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso e sempreché contenga i predetti dati.

(3) Sulla base della documentazione di cui al comma 2 l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone la concessione del contributo in favore degli aventi diritto.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - fondo per interventi di emergenza - perentorietà del termine di domanda

Art. 34 (Contributi per l'acquisto e l'urbanizzazione di aree edificabili)

(1) I contributi a fondo perduto per l'acquisto delle aree edificabili di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d), sono depositati dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa in base al decreto del Presidente della giunta provinciale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

(2) I contributi a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria delle aree edificabili di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d), vengono concessi dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa in base al progetto delle opere regolarmente approvato.

Art. 35 (Contributi una tantum a famiglie)

(1) Alle famiglie che in seguito all'evento calamitoso abbiano subito la perdita totale o parziale di mobilia, arredamento, vestiario e suppellettili, è concesso un contributo fino a 30 milioni di lire. Tale importo è aumentato di 2 milioni di lire per ogni componente della famiglia oltre il terzo.

(2) La sovvenzione può essere concessa fino al limite massimo del 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti e risultanti dal verbale di accertamento redatto in contraddittorio con gli interessati dall'ufficio tecnico comunale o dall'Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata della Provincia nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso.

(3) Le sovvenzioni sono disposte dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto del reddito complessivo familiare.

(4) La relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'evento calamitoso.

Art. 36 (Divieto di cumulo)

(1) I benefici di cui al presente titolo sono concessi in aggiunta alle agevolazioni tributarie previste dalle altre leggi vigenti in materia, ma non sono cumulabili con altri benefici statali o provinciali.

(2) Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente capo sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

CAPO 5
Provvedimenti per casi sociali d'emergenza

Art. 37 (Soggetti legittimati)   delibera sentenza

(1) Agli interventi di emergenza per esigenze perequative particolari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera D2), possono essere ammessi richiedenti che:

  1. siano già proprietari di un'abitazione;
  2. si trovino in un particolare stato di necessità;
  3. siano in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all’articolo 45, e dispongano di un reddito complessivo familiare non superiore a quello della seconda fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera b).57)

(1/bis)  Per i richiedenti che si trovano in un particolare stato di necessità, compresi quelli che abbiano perso il posto di lavoro a causa di licenziamento per cause loro non imputabili, che siano in mobilità o in cassa integrazione, la capacità economica è valutata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 58, comma 4, con riferimento alla situazione di reddito al momento della presentazione della domanda. Un particolare stato di necessità è costituito anche dalla mancata percezione delle retribuzioni per il personale di aziende in crisi per un periodo di almeno 3 mensilità. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri per la concessione del sussidio d’emergenza. 58)

(2) Lo stato di necessità non deve essere sorto per causa imputabile al richiedente e deve essere tale che il richiedente corra pericolo, senza l'aiuto della Provincia, di perdere l'abitazione.

(3) Nella concessione del sussidio d'emergenza devono essere considerate sia la causa della situazione di necessità, sia le condizioni economiche, familiari e sociali della famiglia del richiedente.

massimeDelibera 16 febbraio 2016, n. 126 - Criteri per la concessione del sussidio d’emergenza
57)
La lettera c) dell'art. 37, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 4, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
58)
L'art. 37, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e poi così integrato dall'art. 12, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 38 (Tipologia ed entità del sussidio di emergenza)

(1)  Il sussidio d'emergenza consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto o di al massimo tre contributi annuali costanti; può essere concesso se con questo sussidio sia presumibile che sia assicurata stabilmente la proprietà dell'alloggio per la famiglia.

(1/bis)  Nel caso di un mutuo decennale senza interessi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera R), e dell’articolo 78/ter o della deliberazione della Giunta provinciale 10 giugno 2014, n. 691, il sussidio di emergenza consiste nella concessione di un massimo di ulteriori cinque anni per il rimborso delle rate, se si presume che con questo sussidio sia assicurata stabilmente alla famiglia la proprietà dell'alloggio. 59)

(2)  L'entità del sussidio di emergenza non può superare complessivamente il 10 per cento del valore convenzionale dell'alloggio, calcolato ai sensi dell'articolo 7.

(3)  Qualora a carico dell'abitazione oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 non sia già annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa 60)  agevolata di cui al comma 1 dell'articolo 62, deve essere effettuata l'annotazione di tale vincolo, purché l'agevolazione superi il 5% del valore convenzionale dell'abitazione. Il vincolo sociale derivante dalla concessione di un contributo per emergenza sociale si estingue alla morte del beneficiario. Restano invariate le norme sulla cancellazione dell’annotazione del vincolo nel libro fondiario. 61) 62)

59)
L'art. 38, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
60)
Vedi l'art. 8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. 
61)
L'art. 38, comma 3, è stato così integrato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
62)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 39 (Assunzione dell'abitazione da parte dell'IPES)

(1) Qualora si supponga che il sussidio d'emergenza richiesto non sia idoneo ad assicurare stabilmente la proprietà dell'abitazione per la famiglia del richiedente, ovvero ciò sia accertato dopo la concessione del contributo, l'IPES può essere autorizzato a rilevare l'abitazione alle condizioni di cui all'articolo 29, detratti i contributi concessi ai sensi dell'articolo 38.

(2) L'IPES assegna al precedente proprietario l'abitazione acquistata o un'altra adeguata al fabbisogno della sua famiglia. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un'abitazione dell'IPES.

CAPO 6
Contributi per costruzione, acqcuisto e recupero di abitazioni per fabbisogno abitativo primario

Art. 40 (Oggetto delle agevolazioni edilizie)   delibera sentenza

(1)  Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l'acquisto di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario solo alloggi che abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari.

(2)  Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero sia abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni popolari, sia abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni economiche.

(3)  Per tutta la durata dell'annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62, abitazioni che già sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto od il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto di abitazioni di cui al presente capo. Tale causa di esclusione non si applica, qualora il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata sia stato annotato esclusivamente per il fatto che l'abitazione è stata realizzata su area destinata all'edilizia abitativa agevolata.63) 

(4)  Per essere ammesse alle agevolazioni per il recupero le abitazioni devono avere un'età di almeno 25 anni. Lo stesso vale per gli edifici aventi una destinazione d'uso diversa da abitazione e che devono essere trasformate in abitazioni. Se nei 25 anni precedenti la domanda, hanno beneficiato di agevolazione dei lavori di recupero presso l’abitazione, dall’agevolazione è escluso solo questo tipo di interventi. 64) 65)

(5)  Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni vengono ammessi gli interventi di recupero di cui all'articolo 62, comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, compresa la completa demolizione e ricostruzione. La ricostruzione può essere effettuata nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze. Se l'edificio da demolire insista su un'area soggetta a vincolo di inedificabilità per nuove costruzioni, può essere ammessa all'agevolazione per il recupero anche la ricostruzione dell'edificio in un'altra posizione.66) 

(6)  Agli effetti delle agevolazioni edilizie provinciali, disciplinate dal presente capo e dal capo 7, ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono considerati come recupero. In ogni caso si considera recupero l’ampliamento nella misura massima di volumetria esistente, trasformata in abitazione  popolare ai sensi dell'articolo 41, anche con cambiamento di destinazione d’uso con una superficie utile abitabile fino a 110 m2. Ai fini del bonus energia per interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 3 della delibera della Giunta provinciale 5 agosto 2014, n. 964, si considerano recupero i solai non abitabili, in regola, recuperati a fini abitativi anche con superamento del 20 per cento di ampliamento di cubatura, se questi solai sono alzati fino ad arrivare alle misure indispensabili ai fini dell’abitabilità. La cubatura aggiuntiva può essere utilizzata esclusivamente nel solaio e la superficie utile abitabile dell’abitazione non può superare quella di un'abitazione popolare ai sensi dell'art.  41. 67) 68) 

(7)  Con regolamento di esecuzione vengono disciplinati gli standards minimi per gli interventi di recupero. Gli standards devono considerare anche l'osservanza delle norme per il contenimento del consumo energetico per gli impianti di riscaldamento, quelle sull'isolamento termico degli edifici ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e quelle delle leggi provinciali concernenti provvedimenti contro l'inquinamento acustico.

(8) La liquidazione delle agevolazioni per il recupero avviene in seguito alla presentazione di apposita documentazione. 69)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 247 del 28.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - ripetizione di contributi indebitamente erogati - obbligo di recupero - buona fede del percipiente
63)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
64)
L'art. 40, comma 4, è stato così integrato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
65)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
66)
L'art. 40, comma 5 è stato prima integrato dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente così modificato dall'art. 28, comma 5, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
67)
L'art. 40, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, poi dall'art. 2, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5, modificato dall‘art. 36, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e dall'art. 6, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
68)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
69)
Vedi anche l‘art. 137/bis (Norma transitoria all‘articolo 40) di questa legge.

Art. 40/bis (Rilevamento unificato di reddito e patrimonio)    delibera sentenza

(1)  Il rilevamento unificato di reddito e patrimonio, ai fini dell’accesso alle prestazioni economiche nel settore dell’edilizia abitativa agevolata e, è disciplinato con regolamento di esecuzione. 70)

massimeDelibera 12 aprile 2022, n. 251 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell’anno 2021
massimeDelibera 10 novembre 2020, n. 867 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell’anno 2020
70)
L'art. 40/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14, e successivamente modificato dall'art. 20, comma 3, della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

Art. 41 (Abitazioni popolari)    delibera sentenza

(1)  Per essere considerata abitazione popolare un'abitazione non può avere le caratteristiche di abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 e deve:

  1. avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso);
  2. costituire un'abitazione indipendente;
  3. soddisfare le condizioni richieste dai regolamenti di igiene ed edilizia;
  4. comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 28 e non superiore a 110 metri quadrati.

(2) Sono considerate popolari anche le abitazioni costruite in base a concessione edilizia rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52(30 dicembre 1978), la cui superficie utile abitabile non sia superiore a 130 metri quadrati, purché sussistano le altre caratteristiche di abitazione popolare di cui al comma 1.

(3) Per le famiglie composte da più di cinque componenti la superficie utile abitabile può essere aumentata di 15 metri quadrati, o, entro tale limite, può essere aggiunto un vano abitabile per ogni componente successivo al quinto.

(3/bis)  In seguito al maggiore fabbisogno abitativo di una famiglia in cui vive una persona con un handicap fisico permanente, la Giunta provinciale stabilisce entro 180 giorni i criteri con cui tiene conto dell’aumentato fabbisogno abitativo nell’assegnazione di abitazioni in locazione e in tutti i provvedimenti dell’edilizia agevolata. 71)

(4) In caso di recupero di abitazioni si può derogare per motivi di tutela monumentale, di tutela del paesaggio e di tutela degli insiemi alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere b) e d).

(5)  Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, un'ulteriore abitazione costituente un'autonoma unità immobiliare. Per questa abitazione devono essere assunti gli impegni di edilizia convenzionata di cui all'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. In caso di nuova costruzione la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore al 50 per cento della superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione. In caso di recupero la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore alla superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione.72) 

(6) Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, locali costituenti un'autonoma unità immobiliare destinati all'esercizio professionale di attività di piccola impresa, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, da parte del richiedente o del coniuge convivente. Se si tratta di attività di prestazione di servizi, la superficie utile di questi locali non può superare quella dell'abitazione agevolata; questa limitazione non ha luogo in caso si tratti di attività ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici".

(7) Ulteriori caratteristiche delle abitazioni popolari possono essere stabilite con regolamento di esecuzione.

(8) Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario possono essere ammessi anche proprietari di abitazioni situate in edifici nei quali il proprietario esercita da almeno cinque anni l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, l'attività di agriturismo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, ovvero svolgano professionalmente l'attività ricettiva di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

massimeDelibera 30 dicembre 2011, n. 2031 - Edilizia abitativa agevolata: articolo 41, comma 3-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per l'aumentato fabbisogno abitativo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
71)
L'art. 41, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
72)
L'art. 41, comma 5,  è stato prima sostituito dall'art. 5 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente dall'art. 28, comma 6, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 42 (Abitazioni economiche)   delibera sentenza

(1) Sono considerate abitazioni economiche le abitazioni che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), e non più di dieci vani abitabili, oltre i locali accessori, e comunque una superficie utile abitabile non superiore a 160 metri quadrati.

(2) Ulteriori caratteristiche delle abitazioni economiche possono essere previste con regolamento di esecuzione.

(3) Per motivi di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di tutela degli insiemi si può derogare alle prescrizioni di cui al comma 1.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998

Art. 43 (Abitazione adeguata e facilmente raggiungibile)   delibera sentenza

(1) L'abitazione si considera adeguata quando la superficie utile abitabile della stessa non sia inferiore a 28 metri quadrati per una persona, aumentati di 15 metri quadrati per ogni ulteriore persona. Su richiesta motivata la superficie abitabile può essere aumentata per persone costrette su una sedia a rotelle e per coloro che necessitano di personale assistente.

(2)  L’abitazione facilmente raggiungibile viene definita come tale in base alla distanza e alla differenza di altitudine fra l’abitazione e il posto di lavoro o di residenza del richiedente. Si considera facilmente raggiungibile l’abitazione che non disti più di 40 chilometri dal posto di lavoro o di residenza del richiedente. Se l’abitazione ovvero il posto di lavoro o di residenza si trova a più di 1000 metri di altitudine, la raggiungibilità viene determinata su una distanza di 30 chilometri. 73) 74) 75)

(3) Non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie abitazioni che in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare risultino sovraffollate ai sensi del regolamento di esecuzione.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà
73)
L'art. 43, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
74)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
75)
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 44   76) delibera sentenza

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - redditi da fabbricato di genitori non conviventi
76)
L'art. 44 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 45 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)              delibera sentenza

(1)  Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

  1. avere da almeno cinque anni la propria residenza o il posto di lavoro nella provincia;
  2. non essere proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia e facilmente raggiungibile, o avere ceduto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda la proprietà, il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un tale alloggio; lo stesso vale per il coniuge non separato e per il convivente more uxorio;
  3. non essere componenti di famiglia che sia stata ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un'abitazione, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia;
  4. non avere un reddito complessivamente superiore ai limiti massimi di reddito fissati in misura differenziata dall'articolo 58 in relazione ai diversi tipi di agevolazione edilizia;
  5. avere un reddito complessivo non inferiore al minimo vitale calcolato ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69. 77)

(2)  Il requisito di cui alla comma 1, lettera a), non si applica ai richiedenti emigrati all'estero già residenti in provincia prima dell'emigrazione per almeno cinque anni, i quali intendano ristabilire la loro residenza in provincia. Lo stesso vale per il loro coniuge non separato.

(3)  In caso di recupero per l'abitazione destinata al fabbisogno abitativo primario del proprietario non si applica la causa di esclusione contenuta al comma 1, lettera b), neppure nel caso che il proprietario abbia alienato nello stesso edificio in cui si trova l'abitazione da recuperare altre abitazioni a parenti in linea retta.

(4)  Il requisito di cui alla comma 1, lettera b), limitatamente all'alloggio oggetto della prima richiesta, non si applica in caso di rigetto della domanda di agevolazione edilizia, purché la domanda sia ripresentata entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto e purché al momento della presentazione della prima domanda sussistessero i requisiti per essere ammessi all'agevolazione edilizia.

(5)  Il requisito di cui alla comma 1, lettera c), non si applica per il recupero, qualora dalla concessione della precedente agevolazione per il medesimo alloggio siano passati almeno 25 anni e in caso di mutuo questo sia stato interamente rimborsato.

(6)  La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica qualora oggetto dell'intervento edilizio sia un'abitazione con una superficie abitabile inferiore ai 110 metri quadro che necessiti di interventi di recupero e che mediante l'intervento edilizio progettato viene ampliata fino al limite previsto per un'abitazione popolare ai sensi dell'articolo 41.78) 

(7)  La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica, qualora l'abitazione venga espropriata per causa di pubblica utilità o venga ceduta bonariamente all'ente espropriante nei casi in cui è prevista dalla legge l'espropriazione per causa di pubblica utilità. La menzionata causa di esclusione non si applica neppure qualora il progetto approvato preveda la demolizione dell'abitazione esistente.79) 

(8) Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera a), è considerata anche la residenza storica.80) 

(9)  La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera c), non trova applicazione se il richiedente, già beneficiario di un’agevolazione edilizia, rinuncia a tale agevolazione con effetto dalla data dell’ammissione all’agevolazione e restituisce tutti gli importi ottenuti, compresi gli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. 81)

(10)  Agli effetti del comma 1, lettera b), sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali faccia parte il richiedente o il coniuge.81)

(11)  Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai cittadini che prendono in locazione un alloggio gravato dal vincolo sociale o realizzato su terreno agevolato o convenzionato ai sensi degli articoli 71 e 71/bis. 82)

(12)  Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai successori nell’agevolazione edilizia di cui all’articolo 69, e successive modifiche. 83)

(13)  Il requisito di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo non è richiesto nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare indicati all'articolo 7/ter, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sia una persona con un’invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, una persona cieca civile o sorda, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria, o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 84)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà
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77)
La lettera e) dell'art. 45, comma 1, è stata inserita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Vedi anche l'art. 14, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
78)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 41, comma 3, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
79)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
80)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
81)
I commi 9 e 10 dell'art. 45, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 7, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
82)
L'art. 45, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
83)
L‘art. 45, comma 12, è stato aggiunto dall‘art. 36, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
84)
L'art. 45, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 45/bis (Deroghe in caso di separazione, divorzio ed esecuzione immobiliare)

(1) 85)

(2) Alle persone che a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio trasferiscono al coniuge la proprietà, la comproprietà, il diritto a vita di usufrutto o di abitazione sull’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c).

(2/bis) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano qualora il trasferimento avvenga secondo le seguenti modalità:

  1. sulla base del provvedimento giudiziario di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure del provvedimento giudiziario di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
  2. sulla base dell’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato;
  3. sulla base di un contratto stipulato secondo le disposizioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera a) o nell’accordo di cui alla lettera b);
  4. in seguito all’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso davanti all’ufficiale dello stato civile. In tal caso il trasferimento deve avvenire entro i termini e alle condizioni stabilite con regolamento di esecuzione. 86)

(3) Alle persone che a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure altro provvedimento giudiziario nell’ambito del diritto di famiglia, non dovuto all’uso di violenza, perdono la disponibilità dell’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), per quanto riguarda il sussidio casa e l’assegnazione in locazione di abitazioni dell’edilizia sociale.

(4) Alle persone che a seguito di esecuzione immobiliare perdono la proprietà dell’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), per quanto riguarda il sussidio casa e l’assegnazione in locazione di abitazioni dell’edilizia sociale.87)

85)
L'art. 45/bis, comma 1, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P. 17 settembre 2013, n. 14. Vedi anche il D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
86)
L‘art. 45/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall‘art. 36, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
87)
L'art. 45/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 12, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.

Art. 46 (Requisiti specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)          delibera sentenza

(1) Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario, i richiedenti devono altresì avere compiuto 23 anni, qualora si tratti di richiedenti celibi o nubili senza familiari a carico. Tale requisito non si applica a richiedenti portatori di handicap.88)

(2)  Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l’acquisto di abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri o figli siano proprietari, in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza del richiedente, di una superficie abitabile il cui valore convenzionale sia superiore all’importo risultante dal valore convenzionale di un alloggio popolare di 100 metri quadrati, moltiplicati per il numero dei figli aumentato di un’unità. Dal valore convenzionale delle abitazioni vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la costruzione o l’acquisto di tali abitazioni. Ai fini del calcolo si considerano anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda. Agli effetti del presente comma sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte i genitori o i suoceri. Non si tiene conto del patrimonio abitativo dei suoceri in caso di morte del coniuge da cui deriva il vincolo di affinità, nonché in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.88)

(2/bis)  Qualora nel patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il valore convenzionale delle abitazioni che sono parte del maso chiuso non è considerato. Il valore convenzionale degli altri alloggi è suddiviso per il numero dei figli ridotto di un'unità. 89) 90)

(3) I requisiti di cui all'articolo 45 e di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. La causa di esclusione di cui al comma 2 non deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

(4) Chi sia proprietario, comproprietario, usufruttuario, titolare del diritto di uso o di abitazione di un alloggio inadeguato o non facilmente raggiungibile ovvero abbia ceduto un tale diritto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda può essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. In tal caso l'importo del mutuo e del contributo non può essere superiore alla differenza tra il valore convenzionale dell'alloggio da acquistare, costruire o recuperare e quello posseduto. Lo stesso vale per il coniuge non legalmente separato. Per abitazioni situate al di fuori del territorio provinciale il valore convenzionale viene accertato in base alle rispettive disposizioni regionali. Ai fini del calcolo del valore convenzionale dell'abitazione trovano applicazione i coefficienti di degrado di cui agli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(5) 91)

(6) Con regolamento di esecuzione vengono determinate le attività che agli effetti della lettera b) del comma 1 sono parificate allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.92) 

massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015 (vedi anche delibera n. 713 del 16.06.2013)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
88)
I commi 1 e 2 dell'art. 46 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 8, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
89)
L'art. 46, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
90)
Vedi anche l'art. 12, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
91)
L‘art. 46, comma 5, è stato abrogato dall‘art. 36, comma 4, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
92)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 8 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 46/bis (Ammissione di richiedenti coniugati alle agevolazioni edilizie)

(1) Richiedenti coniugati possono essere ammessi insieme alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di un'abitazione anche se solamente uno dei coniugi è in possesso dei requisiti della durata quinquennale della residenza o del posto di lavoro di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), e dell'attività lavorativa continuativa dipendente od autonoma ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b).93) 

93)
L'art. 46/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 46/ter 94) 

94)
L'art. 46/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 13, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 5, comma 1 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Vedi anche l'art. 14, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 47 (Criteri di preferenza)   delibera sentenza

(1)  Nella concessione delle agevolazioni edilizie provinciali devono essere considerate prevalentemente:

  1. le condizioni economiche della famiglia nonché le condizioni economiche dei conviventi "more uxorio";
  2. la consistenza numerica della famiglia;
  3. l'anzianità di residenza in uno o più comuni della provincia.

(2)  Costituiscono ulteriori criteri di preferenza:

  1. lo sfratto non dovuto ad inadempienza o ad immoralità, purché si riferisca ad un contratto di locazione scaduto di durata non inferiore a tre anni e purché il richiedente dimostri attraverso la certificazione anagrafica di avere avuto per almeno tre anni la residenza nell’alloggio da cui viene sfrattato; 95)
  2. la revoca di alloggi di servizio per pensionamento per raggiunti limiti di età anagrafica o di servizio o per decesso del coniuge avente diritto, purché il richiedente abbia occupato alloggi di servizio prima del pensionamento per la durata di almeno dieci anni;
  3. il fatto di abitare un alloggio dichiarato inabitabile ai sensi di legge;
  4. l'abitazione di un alloggio sovraffollato;
  5. la costituzione di una nuova famiglia;
  6. il possesso da parte del richiedente o di un familiare convivente a carico della qualità di mutilato, invalido del lavoro o civile.

(3) 96)

(4)  I richiedenti devono indicare la consistenza del patrimonio abitativo dei genitori, dei suoceri e dei figli mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono da indicare anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda. 97)

(5)  Con regolamento di esecuzione è stabilito il punteggio da attribuire ai criteri di preferenza di cui ai commi 1 e 2. Per l’accesso alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l’acquisto di alloggi per il fabbisogno abitativo primario sono richiesti 20 punti. 98)

(6)  Il punteggio in caso di sfratto viene riconosciuto qualora la domanda di agevolazione sia presentata entro i seguenti termini:

  1. in caso di convalida di licenza per finita locazione successivamente alla scadenza del contratto di locazione e comunque entro un anno;
  2. in caso di convalida di sfratto entro un anno dal provvedimento di convalida di sfratto.

(7)  Il punteggio per lo sfratto viene comunque riconosciuto finché il richiedente continui ad occupare l'abitazione o abbia un'altra provvisoria sistemazione.

(8)  Ai fini dell'attribuzione del punteggio in caso di sfratto non vengono riconosciuti gli sfratti tra parenti in linea retta.

(9)  Alle famiglie sfrattate di cui al comma 2, lettera a), è equiparato il coniuge con prole a carico che deve abbandonare l'abitazione in conseguenza di separazione personale. Se decorsi tre anni dalla separazione personale entro i successivi sei mesi non viene proposta la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e successivamente non viene presentata la sentenza definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si procede alla revoca dell'agevolazione edilizia, qualora il punteggio per lo sfratto sia stato determinante ai fini dell'ammissione all'agevolazione stessa.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997 - Wohnbaukomitee - Kollegialorgan des Landes ohne eigene Rechtspersönlichkeit Bewertung des Vermögens des Wohnbauhilfegesuchstellers - ausführliche Begründung
95)
La lettera a), dell'art. 47, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 23, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
96)
L‘art. 47, comma 3, è stato abrogato dall‘art. 36, comma 5, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
97)
L‘art. 47, comma 4, è stato così sostituito dall‘art. 36, comma 6, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
98)
L‘art. 47, comma 5, è stato prima sostituito dall‘art. 36, comma 7, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente così integrato dall'art. 6, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 48 (Termini di presentazione delle domande)

(1) Le domande di agevolazione edilizia possono essere presentate alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa tutto l'anno.

(2) La Giunta provinciale può disporre che venga sospesa la presentazione delle domande per determinati periodi.

(3) Le domande vengono ammesse correntemente secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande non ammesse nell'anno corrente vengono ammesse nell'anno seguente con precedenza su quelle successivamente presentate.

(4)  La Giunta provinciale può stabilire, anche a modifica o integrazione di quanto disciplinato nei commi precedenti, ulteriori modalità e criteri per la presentazione delle domande di agevolazione per le categorie degli interventi di cui all’articolo 2, anche tramite la predisposizione di graduatorie. La Giunta provinciale stabilisce le rispettive risorse finanziarie. 99)

99)
L'art. 48, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 49 (Allegati alla domanda)   delibera sentenza

(1)  Alla domanda di agevolazione edilizia devono essere allegati il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in caso di costruzione o recupero, e il contratto preliminare registrato in caso di acquisto, nonché la documentazione prevista con regolamento di esecuzione. Per interventi di recupero per i quali ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sia richiesta una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) del progettista, è sufficiente la prova che la comunicazione di inizio lavori asseverata è stata presentata al Comune. 100)

(2) Possono essere ammessi alle agevolazioni edilizie per l'acquisto anche i richiedenti che abbiano già stipulato il contratto definitivo di acquisto, purché la domanda venga presentata entro dodici  mesi dalla registrazione del contratto di acquisto. 101) 102)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata -acquisto immobile in asta giudiziaria - decorrenza del termine di sei mesi per presentazione domanda
100)
L'art. 49, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 7, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
101)
Vedi anche l'art. 47, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
102)
L‘art. 49, comma 2, è stato così modificato dall‘art. 36, comma 8, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 50 (Termine di ultimazione dei lavori e di occupazione)

(1) Le abitazioni agevolate devono essere ultimate e abitate dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda di agevolazione edilizia entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata del beneficiario, l'assessore all'edilizia abitativa può prorogare di un anno detto termine. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario, che ritardino i lavori durante la loro esecuzione.

(2) In caso di acquisto di abitazioni esistenti per le quali non siano necessari interventi di recupero, l'abitazione deve essere abitata stabilmente entro un anno dall'approvazione dell'agevolazione.

(3) Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 1 e 2, l'assessore all'edilizia abitativa pronuncia la decadenza dall'agevolazione edilizia. Il beneficiario è obbligato a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

(4)  Qualora il beneficiario dell’agevolazione edilizia sia persona obbligata ad occupare in base a un contratto di lavoro un’abitazione di servizio, può chiedere l’autorizzazione ad occupare l’alloggio agevolato solamente a cessazione avvenuta del rapporto di lavoro. Per la durata del rapporto di lavoro l’abitazione deve essere locata ai sensi dell’articolo 63, comma 4.103)

103)
L'art. 50, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 50/bis (Termine per la presentazione dei documenti per l’erogazione dell’agevolazione edilizia)

(1)  Entro un anno dai termini indicati all’articolo 50, per l’ultimazione ed occupazione dell’abitazione deve essere annotato nel libro fondiario, a carico dell’abitazione agevolata, il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata e deve essere presentata la documentazione richiesta dal regolamento di esecuzione relativamente all’erogazione dell’agevolazione edilizia.

(2)  Su richiesta del beneficiario, dalla quale devono risultare i motivi che hanno reso impossibile il rispetto del termine, l’assessore provinciale all’edilizia abitativa può prorogare di un anno detto termine. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario.

(3)  Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 1 e 2, l’assessore provinciale all’edilizia abitativa dispone la decadenza dall’agevolazione edilizia. Il beneficiario è tenuto al rimborso degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali.104)

104)
L'art. 50/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 51 (Tipi di agevolazione)

(1) Le agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero della propria abitazione per il fabbisogno abitativo primario consistono:

  1. nella concessione di mutui senza interesse di durata quindicennale o ventennale; 105)
  2. nella concessione di contributi per interessi costanti su mutui di durata quindicennale; 106)
  3. nella concessione di contributi decennali costanti;
  4. nella concessione di contributi a fondo perduto.
105)
Vedi anche l'art. 12, comma 3, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
106)
Vedi anche l'art. 12, comma 3, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 52 (Fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata)               delibera sentenza

(1) Per la concessione di mutui senza interessi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1), è istituito il fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata. A questo fondo affluiscono i mezzi previsti nell'annuale programma di interventi di cui all'articolo 6 per i tipi di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1), i rientri dei mutui concessi da questo fondo, i ricavi dalle obbligazioni acquistate dal comitato per l'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 9/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'articolo 76 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, nonché tutti i rientri dei mutui dal fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52. Il fondo di rotazione di cui al presente comma è soppresso dal 31 dicembre 2015. I rientri dei mutui e gli importi di cui al comma 1/bis affluiscono dal 2016 al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell’edilizia abitativa. 107)

(1/bis) Al fondo di rotazione di cui al comma 1 affluiscono altresì tutti gli importi dovuti all'amministrazione provinciale in seguito alla rinuncia alle agevolazioni edilizie, all'annullamento o alla revoca delle stesse.108) 

(1/ter)  La dotazione iniziale del fondo per il finanziamento della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1), per l’anno 2014 ammonta a 20.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale stabilisce annualmente le modalità e l’importo di rifinanziamento del fondo. Il fondo può essere cofinanziato anche da altri soggetti pubblici e privati. La gestione del fondo può essere affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e privati, ai quali si applica, in quanto compatibile, il comma 4 del presente articolo. I costi di gestione del mutuo a tasso agevolato sono a carico della Provincia nella misura indicata nella convenzione. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, i criteri di adesione al modello di risparmio edilizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), nonché le modalità di gestione. L’accesso al fondo è finalizzato esclusivamente all’erogazione di mutui a tasso agevolato, fissato in apposita convenzione approvata dalla Giunta provinciale. I mutui agevolati sono concessi ai richiedenti indipendentemente dal loro reddito e patrimonio. Per poter accedere al mutuo agevolato, il richiedente deve documentare un periodo di risparmio di almeno 8 anni vincolato al modello di risparmio edilizio. 109)

(2) Il servizio di gestione del fondo di rotazione può essere affidato ad uno o più istituti di credito o enti di rappresentanza degli stessi operanti in Alto Adige, che dispongano di adeguate strutture per la concessione di mutui a lungo termine.

(3) Condizione per l'ammissione al servizio di gestione del fondo di rotazione è la disponibilità degli istituti di credito ad offrire a larghi strati della popolazione forme di risparmio edilizio e comunque di concedere a beneficiari di mutui dal fondo di rotazione mutui aggiuntivi di durata non inferiore a dieci anni.

(4) Le ulteriori condizioni per accedere alla gestione del fondo di rotazione sono disciplinate dalla Giunta provinciale in una convenzione-tipo, cui possono aderire i singoli istituti di credito. Nella convenzione dovrà essere stabilito in particolare:

  1. l'obbligo di informazione e di rendicontazione annuale degli istituti di credito nei confronti della Provincia;
  2. le modalità di erogazione dei mutui;
  3. le condizioni per la concessione di eventuali mutui aggiuntivi e prefinanziamenti;
  4. la commissione spettante agli istituti di credito per la gestione del fondo;
  5. le modalità ed i procedimenti di recupero dei crediti in caso di annullamento o revoca della concessione del mutuo o di morosità nel pagamento delle singole rate da parte del beneficiario;
  6. le disposizioni dettagliate sulle forme di risparmio edilizio.

(5) I contratti per i mutui dal fondo di rotazione di cui al comma 1 sono firmati dall'assessore competente e sono rogati dal direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa o da un funzionario da lui delegato. Esso cura anche la conservazione dei contratti.110) 

massimeDelibera 14 marzo 2023, n. 216 - Modello risparmio casa – convenzione tipo
massimeDelibera 14 marzo 2023, n. 215 - Criteri di adesione al modello risparmio casa
massimeDelibera 29 dicembre 2020, n. 1085 - COVID-19 - Ulteriori misure nel settore dell'edilizia abitativa
massimeDelibera 2 aprile 2019, n. 233 - Modello Risparmio casa – proroga del termine per la presentazione delle domande e modifica della delibera n. 1210 del 20.11.2018
massimeDelibera 29 gennaio 2019, n. 31 - Modello risparmio casa – modifica della delibera n. 1210 del 20.11.2018
massimeDelibera 20 novembre 2018, n. 1210 - Modello risparmio casa (modificata con delibera n. 31 del 29.01.2019 e delibera n. 233 del 02.04.2019) (vedi anche delibera n. 233 del 02.04.2019)
massimeDelibera Nr. 2800 vom 23.11.2009 - Edilizia abitativa agevolata - Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento del servizio di gestione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3110 del 30.12.2009)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24 marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002 - Edilizia abitativa agevolata - gestione del fondo di rotazione - legittimazione attiva dell' istituto di credito escluso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 29.05.1998 - Mutui agevolati - Raiffeisenverband Südtirol - non svolge funzioni di carattere bancario
107)
L'art. 52, comma 1, è stato così integrato dall'art. 15, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
108)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.
109)
L'art. 52, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14, e poi così modificato dall'art. 15, comma 3, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
110)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 53 (Mutui senza interesse)

(1) Sono ammessi a mutuo senza interesse gli appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'articolo 58, purché raggiungano almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione.

(2) La durata del mutuo è di 15 anni. Per richiedenti con due figli a carico la durata del mutuo è elevata a 20 anni. Alla durata del mutuo si aggiunge l'eventuale periodo di prefinanziamento e il periodo di preammortamento per una durata non superiore a due anni. Il mutuo deve comunque entrare in ammortamento il 1° gennaio o il 1° luglio antecedente il compimento del secondo anno di prefinanziamento.

(3) I beneficiari ammessi a un mutuo di durata quindicennale, dopo la nascita del secondo figlio possono chiedere la proroga della durata del mutuo a venti anni.

Art. 54 (Mutui agevolati con durata quindicennale)   delibera sentenza

(1) Agli appartenenti alla seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, che raggiungono almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, viene concesso un contributo per interessi su un mutuo calcolato ai sensi dell'articolo 55. La durata del mutuo è di 15 anni. A questa si aggiunge un periodo di prefinanziamento e di preammortamento per una durata non superiore a due anni.

(2) L'ammontare del contributo per interessi viene stabilito nel programma di interventi di cui all'articolo 6.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario

Art. 55 (Importo del mutuo)   delibera sentenza

(1) L'importo del mutuo per nuova costruzione deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

  1. 75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla superficie convenzionale dell'abitazione;
  2. 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire.

(2) L'importo del mutuo per l'acquisto deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

  1. 75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla superficie convenzionale dell'abitazione e aumentato del 20 per cento in considerazione dei costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione;
  2. 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire;
  3. 75 per cento del prezzo di acquisto.

(3) L'importo del mutuo per il recupero deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

  1. 75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla superficie convenzionale dell'abitazione;
  2. 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire;
  3. 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'intervento di recupero.

(4) In caso di acquisto del solo diritto di usufrutto di un alloggio, al costo di costruzione si applicano i coefficienti per la determinazione dei valori attuali del diritto di usufrutto al tasso di interesse legale. Il proprietario dell'alloggio deve acconsentire che l'eventuale ipoteca a garanzia del mutuo provinciale venga iscritta ed i vincoli di edilizia abitativa agevolata annotati sulla nuda proprietà.

(5) Per richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), il mutuo, in deroga alle disposizioni del comma 1, lettera a), del comma 2, lettera a), e del comma 3, lettera a), del presente articolo, può raggiungere il 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione oggetto dell'agevolazione.

(6) Qualora con il richiedente convivano i suoi genitori, gli importi dei mutui previsti ai commi 1, 2 e 3 vengono rispettivamente aumentati di 20 o di 30 milioni di lire, qualora uno o entrambi i genitori convivano con il richiedente da almeno due anni e il richiedente si obblighi ad accogliere i genitori nell'abitazione agevolata.

(6/bis)  Se il richiedente s’impegna ad accogliere stabilmente nella propria abitazione fratelli e sorelle con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento, oppure se, ai sensi dell’articolo 41, comma 3/bis, nella famiglia del richiedente vive una persona con un handicap fisico permanente, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di 10.000,00 euro per ogni ulteriore persona. Il menzionato impegno è inserito nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all’articolo 62.111) 

(7) Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme sulla tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio, l'importo del mutuo agevolato è aumentato fino al 25 per cento.

(8) I limiti massimi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati dalla Giunta provinciale, fermo restando il limite massimo di importo costituito dal 75 per cento del costo di costruzione di un alloggio con una superficie convenzionale di 160 metri quadrati convenzionali.

massimeDelibera N. 3566 del 06.10.2008 - Edilizia abitativa agevolata: comma 8 dell'articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - determinazione degli importi massimi dei mutui
111)
Art. 55, comma 6/bis, è stato prima inserito dall'art. 11 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.

Art. 56 (Contributi decennali costanti) 112)

(1) Agli appartenenti alla terza e quarta fascia di reddito di cui all'articolo 58, nonché a quelli appartenenti alla prima e seconda fascia di reddito, che raggiungono meno di 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, viene concesso un contributo decennale costante. Gli appartenenti alla prima e seconda fascia di reddito che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione possono chiedere in alternativa al mutuo la concessione del contributo decennale costante.

(2) Il contributo viene commisurato all'ammontare del mutuo calcolato ai sensi dell'articolo 55. Esso ammonta al 6 per cento per gli appartenenti alla prima fascia di reddito, al 5 per cento per gli appartenenti alla seconda, al 4 per cento per gli appartenenti alla terza e al 3 per cento per gli appartenenti alla quarta.

(3) I contributi di cui al comma 2 possono essere modificati con la delibera della Giunta provinciale, con la quale viene approvato il programma degli interventi di cui all'articolo 6.

112)
Vedi anche l'art. 12, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 57 (Contributi a fondo perduto)   113) delibera sentenza

(1)  In alternativa al mutuo senza interessi, al contributo per interessi ed al contributo decennale costante i richiedenti della prima, seconda, terza e quarta fascia di reddito possono essere ammessi ad un contributo a fondo perduto.

(2)  Per i richiedenti della prima fascia di reddito, che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, il contributo a fondo perduto corrisponde al 45 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.

(3)  Ai richiedenti il cui reddito raggiunge il limite superiore della quarta fascia di reddito viene concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.

(4)  Per i richiedenti della seconda fascia di reddito, che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, e per quelli della terza e quarta fascia di reddito il contributo a fondo perduto è determinato mediante interpolazione tra i valori limite del 45 per cento e del 20 per cento dell'importo del mutuo. Per i richiedenti della prima e della seconda fascia di reddito, che raggiungono meno di venti punti ai sensi del regolamento di esecuzione, il contributo a fondo perduto corrisponde a quello dei richiedenti, il cui reddito è pari a quello del limite inferiore della terza fascia di reddito.

(4/bis) 114) 

(5)  In caso di acquisto da parenti od affini di primo grado viene concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.115) 

(5/bis)  La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può aumentare la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4 di un massimo di 5 punti percentuali, anche in misura differenziata a seconda del tipo di intervento agevolato. 116)

(6)  Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo   primario del proprietario, la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4, tenuto conto di quanto disposto dal comma 5/bis, viene aumentata di 5 punti percentuali. 117)

massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015 (vedi anche delibera n. 713 del 16.06.2013)
113)
Vedi anche l'art. 12, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
114)
L'art. 57, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 14, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Vedi anche l'art. 14, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
115)
Il comma 5 è stato modificato dall'art. 12 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
116)
L'art. 57, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
117)
L'art. 57, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 6, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 58 (Valore della situazione economica - Fasce di reddito)             118) delibera sentenza

(1)  Il parametro della condizione economica di ciascun nucleo familiare ai fini dell’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per l’acquisto, la costruzione e il recupero per il fabbisogno abitativo primario è costituito dal “valore della situazione economica” (VSE), così fissato:

  1. VSE fino a 3,24 (prima fascia di reddito); 119)
  2. VSE da 3,25 a 4,46 (seconda fascia di reddito); 119)
  3. VSE da 4,47 a 5,07 (terza fascia di reddito); 119)
  4. VSE da 5,08 a 5,48 ( quarta fascia di reddito); 119)
  5. VSE da 5,49 a 5,68 (quinta fascia di reddito). 120)

(1/bis) A far data del 1° gennaio 2017 la quinta fascia di reddito di cui alla lettera e) del comma 1 rimane in vigore solo agli effetti dell’articolo 82. 121)

(2)  La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE. 122) 

massimeDelibera 12 aprile 2022, n. 251 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell’anno 2021
massimeDelibera 10 novembre 2020, n. 867 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell’anno 2020
massimeDelibera 12 giugno 2018, n. 552 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento del valore della situazione economica (VSE)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della decisione del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - determinazione del reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito da lavoro autonomo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni - calcolo del reddito - reddito da società fiscalmente negativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 30.07.1997 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni - determinazione del reddito complessivo
118)
Vedi anche la deliberazione della Giunta provinciale 12.12.2017, n. 1366.
119)
L'art. 58, comma 1, lettere a), b), c) e d), prima sono state modificate dalla Deliberazione della Giunta provinciale 12 luglio 2016, n. 795, e successivamente dalla Deliberbazione della Giunta provinciale 12 giugno 2018, n. 552.
120)
La lettera e) dell'art. 58, comma 1, è stata prima modificata dalla Deliberazione della Giunta provinciale 22 novembre 2016, n. 1271, e successivamente abrogata dall'art. 7, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, la lettera e) è stata nuovamente inserita, limitatamente all'assegnazione delle aree, la quale successivamente è stata così modificata dalla Deliberazione della Giunta provinciale 12 giungo 2018, n. 552.
121)
L'art. 58, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche i commi 4 e 5 dell'art. 23 della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
122)
L'art. 58 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 59 (Agevolazione integrativa in caso di costruzione, acquisto o ampliamento)

(1) Chi ha ottenuto un'agevolazione edilizia provinciale può essere ammesso, qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della famiglia, ad un'ulteriore agevolazione per l'acquisto o la costruzione di un'altra abitazione o per l'ampliamento dell'abitazione inadeguata.

(2) Per l'abitazione non adeguata trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a), e comma 2.

(3) L'ammontare dell'agevolazione è commisurato alla differenza calcolata a norma dell'articolo 46, comma 4.

Art. 60 (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio energetico)   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale può aumentare le misure di agevolazione, al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica. 123)

massimeDelibera N. 3825 del 06.09.1999 - Edilizia abitativa agevolata - Articolo 60 della l.p. 17 dicembre 1998, n. 13 - Determinazione dei requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica specifica (valori k) di determinate parti dell'involucro dell'edificio, la cui osservanza è presupposto per l'ammissione all'agevolazione edilizia
123)
L'art. 60 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.

Art. 60/bis (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio edilizio)

(1)  Le misure di sostegno aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 1, lettera f), sono concesse solo nel caso in cui il richiedente è in possesso dei requisiti per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario. La concessione dell’agevolazione di cui al presente articolo comporta l’annotazione del vincolo sociale di cui all’articolo 62.124)

124)
L'art. 60/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 61 (Acquisto e recupero di abitazioni)  

(1)  In caso di acquisto di un'abitazione, la domanda per la concessione dell'agevolazione per il recupero può essere presentata contestualmente a quella per l'agevolazione dell'acquisto dell'abitazione, o anche successivamente. Al momento della presentazione della domanda per ottenere l'agevolazione aggiuntiva, l'abitazione deve avere almeno 25 anni. 125)

(2) L'agevolazione per l'acquisto viene concessa nella misura prevista dagli articoli 53, 54 e 55. L'agevolazione aggiuntiva per il recupero viene concessa nella misura prevista dagli articoli 71 e 73.

(3) Qualora la domanda di agevolazione per il recupero venga presentata successivamente a quella di agevolazione per l'acquisto, non è richiesto il requisito di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c).

125)
L'art. 61, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 62 (Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi agevolati)           126) delibera sentenza

(1)  Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero per il fabbisogno abitativo primario sono soggette al vincolo sociale decennale 127)  di edilizia abitativa agevolata.

(2)  Qualora il vincolo sociale decennale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di assegnazione di terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un notaio. 128)

(3)  Il vincolo decorre dalla data della sua annotazione tavolare. 129)

(4)  Il vincolo di cui al comma 1 comporta che nel primo decennio l'abitazione agevolata deve essere occupata in modo stabile ed effettivo dal beneficiario e dai suoi familiari  dal momento dell’annotazione tavolare del vincolo e comunque entro un mese dal rilascio della licenza d'uso, della segnalazione certificata per l’agibilità o della comunicazione di fine lavori; inoltre l'abitazione non può essere alienata, locata, ceduta a qualsiasi titolo o gravata di diritti reali, salvo per l'ammortamento di mutui stipulati per la costruzione, l'acquisto o il recupero dell'abitazione stessa. Nel contratto di mutuo deve essere espressamente convenuto che il mutuo è destinato alla costruzione, acquisto o recupero dell'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia provinciale. Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi ai sensi dell'articolo 732 del codice civile.130) 

(4/bis)  I terreni pertinenziali e le altre entità condominiali possono, previo nulla osta del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, essere gravati con servitù prediali, escluso il trasferimento a qualsiasi titolo di cubatura libera, ai sensi del titolo VI del libro III del Codice civile. 131)

(5) 132) 

(6)  Nel secondo decennio di durata del vincolo 133)  è ammessa, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, l'alienazione, la locazione, la cessione in uso a qualsiasi titolo e la costituzione di diritti reali di godimento a favore di soggetti aventi i requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali. Inoltre è consentita la locazione all'IPES o al comune. È inoltre ammessa la costituzione di ipoteche a carico dell'abitazione agevolata senza i limiti previsti dal comma  4. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. L'alienazione è autorizzata a condizione che l'acquirente subentri nel contratto di mutuo eventualmente stipulato dall'alienante, salvo che il mutuo venga estinto anticipatamente. L'autorizzazione da parte del direttore di ripartizione deve essere concessa entro 90 giorni dalla richiesta. Qualora l'autorizzazione non venga concessa entro il predetto termine, può essere sostituita da una dichiarazione del richiedente, dalla quale risulti che la richiesta è stata presentata. Il richiedente è tuttavia responsabile per l'osservanza dell'obbligo di alienare, locare, cedere o gravare di diritti reali l'abitazione a favore di persone aventi i requisiti richiesti.134) 

(7)  Nel secondo decennio di durata del vincolo 135)  può anche essere concessa l'autorizzazione a cedere la nuda proprietà dell'alloggio. Qualora l'abitazione sia stata realizzata su un'area espropriata per l'edilizia abitativa agevolata, la nuda proprietà può essere alienata solamente a persone in possesso dei requisiti per l'assegnazione di terreno agevolato nel relativo comune.

(8) Sono nulli gli atti contrari alle disposizioni dei commi 4, 6 e 7. 136)

(9)  Nelle abitazioni realizzate con agevolazioni edilizie provinciali è ammessa, previa autorizzazione, la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I relativi criteri sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale. L'autorizzazione può essere concessa per al massimo due stanze e a condizione che la parte non locata dell'abitazione sia adeguata al fabbisogno della famiglia. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata se la richiesta non viene respinta entro 90 giorni.137) 

(10)  Nell'abitazione agevolata possono essere accolti su richiesta motivata parenti ed affini entro il terzo grado.138) 

(11)  Per le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo decorre dalla data della concessione dell'agevolazione edilizia.139) 

(12)  Per tutte le abitazioni, che prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, sono state ammesse ad agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero dell’abitazione per il fabbisogno primario e per tutti i terreni agevolati assegnati prima e dopo l’entrata in vigore della predetta legge, il vincolo sociale è di durata ventennale. 140)

(13)  Agli effetti previsti dal comma 12 e dalle correlate disposizioni, si applicano le norme vigenti prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, relative al secondo decennio di durata del vincolo. 141)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale - controversia - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale ventennale - vendita forzata
massimeDelibera 29 settembre 2003, n. 3347 - Edilizia abitativa agevolata - articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani (modificata con delibera n. 1318 del 09.09.2013 e delibera n. 955 del 05.08.2014)
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999 - Widerruf von Wohnbauförderungen im Falle einer Veräußerung - Schenkung zwischen Vater und Sohn
126)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
127)
Nell'art. 62, comma 1, il vincolo sociale ventennale è stato sostituito dal vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
128)
L'art. 62, comma 2, è stato prima integrato dall'art. 15, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e successivamente così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
129)
L'art. 62, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
130)
L'art. 62, comma 4 è stato  prima  integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente dall'art. 5, comma 1, dellaL.P. 13 marzo 2023, n. 5.
131)
L'art. 62, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
132)
L‘art. 62, comma 5 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato dall‘art. 36, comma 9, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
133)
Nell'art. 62, comma 6, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
134)
L‘art. 62, comma 6, è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente così modificato dall‘art. 36, comma 10, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
135)
Nell'art. 62, comma 7, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
136)
L‘art. 62, comma 8, è stato così modificato dall‘art. 36, comma 11, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
137)
Il comma 9 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
138)
Il comma 10 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
139)
Il comma 11 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
140)
L'art. 62, comma 12, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
141)
L'art. 62, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 62/bis (Responsabilità in solido per l’osservanza del vincolo sociale)

(1)  Qualora un’abitazione oggetto di un’agevolazione edilizia ai sensi della presente legge sia di proprietà di due o più persone, tutti i comproprietari rispondono in solido per l’osservanza degli obblighi derivanti dal vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata.142)

142)
L'art. 62/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 11, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 62/ter ( Istituzione dell’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata)   delibera sentenza

(1)  AI fine di assicurare Ia correttezza, Ia trasparenza e l’efficienza della vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata è istituita I’Agenzia per Ia vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata, di seguito denominata Agenzia. Essa è insediata presso la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.

(2)  L’Agenzia, anche in virtù di convenzioni con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, assume, nel rispetto delle disposizioni in materia, la funzione di Stazione unica di vigilanza con il compito di accertare le contravvenzioni al vincolo sociale e di adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni in materia, come disporre Ia revoca e Ia riduzione dell’agevolazione, richiedere Ia restituzione degli importi, diffidare alla restituzione in pristino, irrogare le sanzioni pecuniarie ed amministrative e rilasciare le autorizzazioni in sanatoria. Inoltre, sussistendo i presupposti menzionati al comma 5, l’Agenzia esercita le funzioni ivi previste.

(3)  L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia e piena indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

(4)  La Giunta provinciale espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell’Agenzia, approva lo statuto della stessa e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra le ripartizioni provinciali ed Agenzia nonché la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi.

(5)  I comuni competenti per la vigilanza sul rispetto del vincolo dell’edilizia convenzionata possono ricorrere al servizio dell’Agenzia per l’accertamento e la contestazione delle contravvenzioni al vincolo dell’edilizia convenzionata e per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni in materia. La natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi, nonché il rimborso delle spese a carico dei comuni sono disciplinati da apposite convenzioni che i comuni stipuleranno con l’Agenzia, utilizzando lo schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce anche i criteri per la determinazione del rimborso delle spese.

(6)  Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l’Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi.

(7)  L’Agenzia, conformemente alle convenzioni, riceve dalle ripartizioni provinciali e dai comuni tutti i dati e tutte le informazioni necessari allo svolgimento del servizio e

  1. collabora con funzioni consultive con dette amministrazioni impegnate nell’assolvimento degli obblighi di vigilanza previsti per legge;
  2. cura gli adempimenti dei compiti di vigilanza di cui al comma 2 in tutte le sue fasi, provvede alla riscossione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso.

(8)  L’Agenzia opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori ruolo, o mediante personale a contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’Agenzia può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità. 143)

massimeDelibera 13 maggio 2013, n. 696 - Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata - Approvazione dello statuto (modificata con delibera n. 1872 del 09.12.2013)
143)
L'art. 62/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.

Art. 63 (Autorizzazione all'alienazione e alla locazione nel primo decennio di durata del vincolo)     delibera sentenza

(1) Prima che sia decorso il primo decennio di durata del vincolo sociale l'abitazione agevolata può essere alienata o locata, previa autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione proviniciale edilizia abitativa, nei seguenti casi:144) 

  1. se il beneficiario intende acquistare un'altra abitazione adeguata al fabbisogno della sua famiglia;
  2. se il beneficiario intende trasferire la residenza in un altro comune nei casi previsti dal regolamento di esecuzione;
  3. se il beneficiario non più autosufficiente non è più in grado di abitare personalmente nell'alloggio;
  4. se il beneficiario si trasferisce nell’abitazione del coniuge o del convivente more uxorio;145)
  5. se il beneficiario per gravi motivi familiari dia in locazione l'abitazione agevolata e in cambio ne prenda in locazione una adeguata al fabbisogno della famiglia;
  6. se il beneficiario proprietario di un maso chiuso, del quale l'abitazione agevolata costituisce parte inscindibile, intende cedere lo stesso ai sensi dell'articolo 21/a, comma 2, del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento del maso chiuso, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, contestualmente alla cessione del maso chiuso deve essere riservato a favore del beneficiario il diritto di usufrutto o di abitazione di un'abitazione adeguata;146)
  7. in caso di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.147)

(2) Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), limitatamente al trasferimento della residenza nell'ambito del territorio provinciale, il beneficiario può essere autorizzato a trasferire l'agevolazione su un'altra abitazione che intende costruire o acquistare. L'autorizzazione all'alienazione dell'abitazione comprende anche l'autorizzazione al trasferimento del vincolo di cui all'articolo 62 sulla nuova abitazione e alla cancellazione del vincolo sulla vecchia. Lo stesso vale nel secondo decennio di durata del vincolo 148)  ; la relativa autorizzazione viene rilasciata dal direttore di ripartizione.

(2/bis) Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati più vincoli ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione al trasferimento del vincolo sulla nuova costruzione consente pure la cancellazione di tutti i vincoli annotati a carico della vecchia.149) 

(2/ter)  Le scadenze stabilite dal regolamento di esecuzione in merito all’autorizzazione all'alienazione con trasferimento dell’agevolazione e del vincolo per la presentazione della documentazione tecnica relativa all'abitazione che viene acquistata o costruita sono prorogate, limitatamente al periodo dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario da Covid-19, di ulteriori 6 mesi. La proroga del termine si applica retroattivamente anche alle domande per le quali il termine di cui sopra è scaduto nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione. 150)

(3) Nei casi di cui al comma 1, eccettuati i casi di trasferimento dell'agevolazione e del vincolo sul nuovo alloggio, l'alienazione viene autorizzata a condizione che l'acquirente sia in possesso dei requisiti per essere ammesso alla stessa agevolazione alla quale è stato ammesso l'alienante e che subentri nel contratto di mutuo eventualmente stipulato dall'alienante.

(4)  Se l’abitazione viene data in locazione nei casi di cui al comma 1, può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. In caso contrario l’abitazione deve essere data in locazione all’IPES o alla persona nominata dal comune. Il canone non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. L’alloggio deve essere locato fino alla decorrenza del vincolo decennale 151)  di cui all’articolo 62. Se l’IPES o la persona nominata dal comune non prende in locazione l’alloggio, l’abitazione può essere data in locazione nel primo decennio, previa autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, ad una famiglia in possesso dei requisiti per essere ammessa alla stessa agevolazione edilizia che ha ricevuto il proprietario dell’abitazione. Il proprietario ha diritto al rilascio dell’abitazione dopo almeno quattro anni, qualora dimostri la necessità di destinare l’immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Per la locazione nel secondo decennio di validità del vincolo 152)  si applica l’articolo 62, comma 6.153)

(5)  La cessione della metà indivisa della proprietà dell’alloggio al coniuge può essere autorizzata in qualsiasi momento, se il coniuge del beneficiario è in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie ai sensi dell’articolo 45, con esclusione di quanto disposto al comma 1, lettera c) e e). In seguito alla cessione della quota di comproprietà anche l’agevolazione viene trascritta per metà al coniuge. Lo stesso vale se entrambi i coniugi sono beneficiari e un coniuge intende cedere all’altro la sua metà indivisa. Lo stesso vale inoltre per i conviventi more uxorio. 153) 154)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 28.01.1998 - Vincolo di locazione o vendita di una abitazione agevolata - nozione di persone residenti in Provincia di Bolzano
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997 - Stillschweigende Bewilligung der vorzeitigen Veräußerung einer geförderten Wohnung - gilt nicht im Falle der Änderung der ZweckbestimmungWiderruf der Wohnbauförderung - Berechnung der Zinsen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 27 del 19.02.1996 - Alloggio ammesso a contributo provinciale - alienazione solo in casi tassativi
144)
L'art. 63, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 18, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
145)
La lettera d) dell'art.63, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 12, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
146)
La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 16 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
147)
La lettera g) è stata aggiunta dall'art. 16 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
148)
Nell'art. 63, comma 2, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
149)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
150)
L‘art. 63, comma 2/ter, è stato aggiunto dall‘art. 36, comma 12, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
151)
Nell'art. 63, comma 4, il vincolo sociale ventennale è stato sostituito dal vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
152)
Nell'art. 63, comma 4, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
153)
L'art. 63, commi 4 e 5, sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 13, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
154)
L'art. 63, comma 5, è stato così modificato dall'art. 23, comma 3, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 63/bis (Vendita forzata di abitazioni agevolate)

(1)  In caso di vendita forzata di abitazioni costruite, acquistate o recuperate, usufruendo delle agevolazioni edilizie di cui alla presente legge, l’aggiudicatario che sia in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell’articolo 45, subentra nell’agevolazione edilizia e negli obblighi derivanti dal vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata. Qualora l’aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali, esso è obbligato a locare o ad alienare l’abitazione a persone in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell’articolo 45.

(2)  La facoltà di rinunciare all’agevolazione edilizia provinciale ai sensi dell’articolo 64 rimane salva. Qualora l’aggiudicatario non rinunci all’agevolazione edilizia, esso è considerato a tutti gli effetti della presente legge beneficiario di agevolazione edilizia.

(3)  In caso di vendita forzata di abitazioni realizzate su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, l’aggiudicatario ha inoltre l’obbligo di rispettare le disposizioni speciali di cui all’articolo 86. L’abitazione aggiudicata può essere pertanto alienata o locata e comunque occupata solamente da persone in possesso dei requisiti per essere assegnatarie di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata nel rispettivo comune.155)

155)
L'art. 63/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 14, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 64 (Rinuncia all'agevolazione edilizia)      delibera sentenza

(1) Il beneficiario può rinunciare in ogni tempo all'agevolazione edilizia e richiedere la liberazione dell'abitazione dal vincolo sociale alle seguenti condizioni:

  1. in caso di un mutuo senza interessi deve restituire alla Provincia un importo corrispondente al mutuo residuo e agli interessi legali sul mutuo residuo; gli interessi sono calcolati dal primo giorno di ammortamento del mutuo applicando il tasso d'interesse legale vigente al momento della rinuncia. L'importo da corrispondere alla Provincia a titolo di indennità per il vincolo sociale non può essere inferiore ad un terzo del mutuo senza interessi, che è stato concesso. Negli ultimi quattro anni di durata del vincolo diminuisce l'importo indennitario in ragione per ciascun anno di un quinto dell'importo predetto;156)
  2. in caso di mutuo agevolato viene a cessare l'ulteriore pagamento di contributi per interessi e il beneficiario deve pagare alla Provincia un importo pari ai contributi per interessi erogati, ma in nessun caso superiore alla somma dei contributi per interessi per cinque anni. Negli ultimi quattro anni di durata del vincolo diminuisce l'importo indennitario in ragione per ciascun anno di un quinto dell'importo predetto;
  3. in caso di contributo decennale costante viene a cessare l'ulteriore pagamento dei contributi e il beneficiario deve pagare alla Provincia un importo pari ai contributi erogati, ma in nessun caso superiore alla somma di cinque annualità. Negli ultimi quattro anni di durata del vincolo diminuisce l'importo indennitario in ragione per ciascun anno di un quinto dell'importo predetto;
  4. in caso di contributo a fondo perduto nel primo decennio di durata del vincolo deve essere restituito l'intero importo. Nel secondo decennio deve essere restituito, per ogni anno mancante al compimento del ventesimo anno di durata del vincolo, un decimo del contributo a fondo perduto.157)158)

(2) Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati più vincoli ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, la rinuncia all'ultima agevolazione concessa è anche titolo per la cancellazione dei vincoli precedentemente annotati.159) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 463 del 14.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - rinuncia all'agevolazione edilizia - disciplina transitoria
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche Geldstrafe - Relevanz des subjektiven Elementes
156)
La lettera a) è stata integrata dall'art. 17 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
157)
Vedi art. 8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
158)
Vedi art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
159)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 17 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 65 (Contravvenzioni al vincolo sociale)                                     delibera sentenza

(1)  Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia:

  1. abbia ottenuto l'agevolazione edilizia in base a dichiarazioni non veritiere,
  2. non occupi in modo stabile ed effettivo l'abitazione, 160)
  3. abbia alienato o locato l'abitazione in contrasto con quanto disposto dall'articolo 62, comma 4, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a persone non aventi i requisiti richiesti dalla legge,
  4. abbia gravato di diritti reali di godimento l'abitazione in contrasto con quanto disposto dall'articolo 62, commi 4 e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a favore di persone non aventi i requisiti richiesti dalla legge,
  5. abbia modificato anche solo parzialmente la destinazione d'uso dell'abitazione,
  6. abbia trasformato l'abitazione in modo tale che questa non abbia più le caratteristiche di un'abitazione popolare o economica,

il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa dispone la revoca dell'agevolazione. La revoca dell'agevolazione comporta la restituzione degli importi previsti ai sensi dell'articolo 64 per il caso di rinuncia, aumentati degli interessi legali dal giorno dell'accertata violazione. Si applica inoltre una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo da restituire.161)162)163)

(2)  Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia abbia reso ai fini dell'ammissione all'agevolazione edilizia indicazioni incomplete e rilevanti ai fini dell'entità dell'agevolazione, il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, purché non si rientri nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), determina l'importo del quale il mutuo o il contributo devono essere ridotti. Questo importo viene aumentato degli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è iniziata l'erogazione dell'agevolazione edilizia. È inoltre da corrispondere una sanzione amministrativa pari al 5 per cento dell'importo da restituire.164) 165) 166)

(3)  Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia:

  1. abbia locato parzialmente ovvero ceduto in uso a terzi l'abitazione a qualsiasi titolo, anche gratuito, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a persone non aventi i requisiti richiesti dalla legge,
  2. abbia trasformato l'abitazione popolare in abitazione economica nei primi cinque anni dal trasferimento di residenza,
  3. non abbia adempiuto ad eventuali ulteriori condizioni connesse con l'ammissione all'agevolazione edilizia,

il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa diffida il beneficiario dell'agevolazione edilizia alla restituzione in pristino entro un termine di sei mesi. Dalla data della commessa violazione fino alla restituzione in pristino è dovuto il pagamento di una sanzione amministrativa pari agli interessi legali del mutuo senza interessi o del contributo. Qualora si tratti di un mutuo agevolato o di un contributo decennale costante, per il periodo dalla data della commessa violazione fino alla restituzione in pristino viene sospesa l'erogazione del contributo per interessi o del contributo decennale costante ovvero devono essere pagati alla Provincia come sanzione importi nella corrispondente misura. Qualora decorso il termine di sei mesi non vi sia stata la restituzione in pristino, il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa dispone la revoca dell'agevolazione ai sensi del comma 1. 167)

(4)  La contravvenzione prevista dal comma 1, lettera b), non sussiste qualora il beneficiario abbandoni l'alloggio per un periodo inferiore a sei mesi. Assenze più lunghe possono essere autorizzate in caso di esecuzione di interventi di recupero o in caso di altre gravi ragioni familiari o professionali. 168) 169) 170)

(5)  Qualora l’abitazione, senza previa autorizzazione, sia stata locata o comunque data in uso a qualsiasi titolo, anche gratuito, alle condizioni di cui all’articolo 63, comma 4, a persone in possesso dei requisiti per ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 62 e 63, la relativa autorizzazione può essere rilasciata in sanatoria. L’autorizzazione in sanatoria è rilasciata previa corresponsione di una sanzione amministrativa di 500,00 euro. 171) 172) 173) 174) 175)

(6)  Fatte salve le norme che valgono per le abitazioni realizzate su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, le sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora il beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione dell’istruttoria, rinunci all’agevolazione edilizia con effetto dalla data della commessa violazione. Il provvedimento conclusivo del direttore della ripartizione edilizia abitativa contiene un’esauriente motivazione riguardo alla presa di posizione del beneficiario dell’agevolazione. 171) 172) 176) 177) 178)

(7)  Le contravvenzioni di cui al presente articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del vincolo sociale solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo. 179)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 20 novembre 2009, n. 384 - Revoca di agevolazioni - cessione in uso a terzi di alloggio senza autorizzazione - contravvenzione a vincolo sociale - accertamento dell’occupazione effettiva
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale - controversia - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 29.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - notifica del ricorso giurisdizionale all'organo interno che ha emesso l'atto impugnato - revoca agevolazioni - contraddittorio con interessato e appropriata istruttoria
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 199 vom 26.05.2007 - Schaffung einer einzigen Wohnung aus zwei eigenständigen, geförderten Wohnungen - Widerruf der Wohnbauförderung
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca dell'assegnazione di alloggio IPES per spaccio di stupefacenti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni - comunicazione di sopralluogo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 389 vom 31.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - Nichtigkeit - nicht vom Amtsdirektor nachträglich sanierbar
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 387 vom 31.08.2004 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der Wohnung - Begriffsbestimmung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche Geldstrafe - Relevanz des subjektiven Elementes
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004 - Edilizia abitativa agevolata - violazione di obblighi del beneficiario - contravvenzioni e revoca delle agevolazioni - successione delle leggi nel tempo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per mancata stabile occupazione dell'alloggio - prova
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale ventennale - vendita forzata
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - concetto di effettiva ed abituale occupazione dell'abitazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per dichiarazioni non veritiere
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002 - Comunicazione di avvio di procedimento - revoca di agevolazioni in materia di edilizia abitativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 134 vom 24.05.2001 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der Wohnung - Begriff
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - obbligo di motivazione del discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999 - Agevolazioni generali per il recupero di abitazioni - mancata reimmissione di precedente occupante - revoca del contributo provinciale - motivazione: criterio di sufficienza
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der Wohnung als Voraussetzung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 371 vom 15.12.1998 - Wohnsitz in konventionierter Wohnung - tatsächliche Besetzung und nicht meldeamtlicher Wohnsitz
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 03.11.1998 - Inadempienze contrattuali dopo la concessione del contributo edilizio - organo competente a intervento
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 27.06.1998 - Nichtbesetzung einer Volkswohnung wegen Auszug nach Eheschließung
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 27.05.1998 - Revoca di agevolazioni edilizie - sopralluogo non costituisce avvio di procedimento
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 76 vom 30.03.1998 - Wohnsitz in der konventionierten Wohnung - tatsächliche Besetzung und nicht meldeamtlicher WohnsitzQuotenanteil an mehreren Wohnungen - stellt keine geeignete Wohnung dar
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 308 vom 31.07.1997 - Vorhaltungen der Landesüberwachungskommission des Volkswohnbaues - bei neuen beanstandeten Sachverhalten neue Vorhaltepflicht zwecks Recht auf Gegenäußerung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997 - Stillschweigende Bewilligung der vorzeitigen Veräußerung einer geförderten Wohnung - gilt nicht im Falle der Änderung der ZweckbestimmungWiderruf der Wohnbauförderung - Berechnung der Zinsen
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994 - Maggiori entrate tributarie - Riserva all'erario
160)
Vedi anche l'art. 47, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
161)
L'art. 65, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 19, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e poi dall'art. 9, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
162)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
163)
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
164)
L'art. 65, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 20, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e poi dall'art. 9, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
165)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
166)
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
167)
L'art. 65, comma 3, è stato così modificato dall'art. 1, commi 21 e 22 della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
168)
L'art. 65, comma 4, è stato così modificato dall'art. 9, comma 3, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
169)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
170)
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
171)
I commi 5 e 6 dell'art. 65, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 15, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
172)
Vedi anche l'art. 2, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
173)
L'art. 65, comma 5, è stato così modificato dall'art. 9, comma 4, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
174)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
175)
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
176)
L'art. 65, comma 6, è stato così modificato dall'art. 9, comma 5 e 6, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
177)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
178)
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
179)
L'art. 65, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 66 (Separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario)

(1) In caso di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assessore all'edilizia abitativa autorizza la voltura dell'agevolazione uniformandosi alla decisione del giudice. In seguito all'autorizzazione alla voltura dell'agevolazione viene concessa anche l'autorizzazione al trasferimento totale o parziale della proprietà dell'abitazione.

(2) 180) 

180)
L'art. 66, comma 2, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.

Art. 66/bis (Cessazione della convivenza more uxorio)

(1)  Qualora si separino due persone conviventi more uxorio ammesse all’agevolazione edilizia nella misura prevista per i coniugi, l’agevolazione edilizia è ridotta, tenuto conto dei componenti il nucleo familiare che continuano a occupare l’abitazione. L’eventuale autorizzazione alla cessione della quota di comproprietà dell’abitazione al beneficiario che rimane nell’abitazione, viene rilasciata solamente ad avvenuto pagamento dell’importo richiesto dall’amministrazione provinciale.181)

(2)  In caso di cessazione della convivenza more uxorio con decisione del giudice, trova applicazione l’articolo 66. 182)

181)
L'art. 66/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 16, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
182)
L‘art. 66/bis, comma 2, è stato aggiunto dall‘art. 36, comma 13, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 67 (Ampliamento dell'abitazione agevolata)

(1) Le sanzioni previste dall'articolo 65 non si applicano qualora, decorsi cinque anni dal trasferimento di residenza nell'abitazione agevolata, la cubatura non utilizzata venga utilizzata per l'ampliamento della propria abitazione, che deve mantenere le caratteristiche di un alloggio economico, o per la costruzione di un'ulteriore abitazione destinata al fabbisogno abitativo di parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 68 (Cancellazione del vincolo sociale)    delibera sentenza

(1)  Qualora si tratti di un'abitazione non realizzata su terreno edificabile agevolato, il vincolo di cui all’articolo 62, comma 1, decade dopo 10 anni dalla data dell’annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo. In caso di rinuncia all’agevolazione edilizia, di alienazione autorizzata con trasferimento dell’agevolazione o di iscrizione erronea, il direttore della Ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo. 183)

(2)  Non appena sia estinto il mutuo, su richiesta del mutuatario il Direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa emette per tutti i tipi di mutui edilizi provinciali il decreto per la cancellazione tavolare delle ipoteche iscritte a favore della Provincia autonoma.184) 

(3)  Qualora si tratti di un'abitazione realizzata su terreno edificabile agevolato, trova applicazione l'articolo 86.

(4)  Previo nulla osta del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, possono essere effettuate negli immobili oggetto dell'ipoteca per mutui agevolati o del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata le seguenti operazioni tavolari:

  1. divisioni, nel caso di scioglimento della comunione di proprietà;
  2. permute;
  3. movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali;
  4. escorporazioni di superfici e di quote non oggetto di agevolazioni edilizie;
  5. divisioni o modifiche della destinazione d’uso di superfici oggetto di agevolazioni edilizie.185)

(4/bis)  Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta di cui al comma 4.186) 

(5)  Il nulla osta di cui ai commi 1, 2 e 4 deve essere rilasciato o rifiutato entro 90 giorni. Qualora il nulla osta non venga rilasciato o rifiutato entro il predetto termine, può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o del comproprietario resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che la domanda è stata presentata. Il dichiarante rimane comunque responsabile del fatto che sussistano i presupposti per il rilascio del nulla osta.

(6)  Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 trovano applicazione anche per le ipoteche della Provincia connesse ad agevolazioni edilizie e per vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47e modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, rispettivamente intavolate e annotati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(7)  Beneficiari che prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati autorizzati all'alienazione delle abitazioni o hanno rinunciato all'agevolazione edilizia ai sensi della normativa previgente possono ottenere il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo, annotato ai sensi del previgente articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, senza dover pagare gli importi di cui all'articolo 64.187) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale - controversia - giudice ordinario
183)
L'art. 68, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
184)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
185)
La lettera e) dell'art. 68, comma 4, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 17, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
186)
Il comma 4/bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
187)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 69 (Successione nell'agevolazione)  

(01)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di successione nella domanda di agevolazione edilizia per i casi di decesso del richiedente l’agevolazione nel periodo fra la presentazione della domanda e la decorrenza del vincolo sociale. 188)

(1) In caso di morte del beneficiario di agevolazioni edilizie provinciali il mutuo o il contributo viene trascritto a favore dei successori, se almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi del presente capo e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora nessuno dei successori soddisfi le condizioni richieste, l'abitazione può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in locazione all'IPES, al comune o, qualora questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. In caso contrario l'Assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia la revoca dell'agevolazione edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario.189) 

(2) In caso di morte del beneficiario titolare del diritto di usufrutto, il mutuo o contributo viene trascritto a favore del proprietario, qualora sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora il proprietario non soddisfi le condizioni richieste, l'abitazione può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in locazione all'IPES, al comune o, qualora questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. In caso contrario l'Assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia a carico del proprietario la revoca dell'agevolazione edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario.190) 

(3)  Qualora l’agevolazione edilizia provinciale sia stata concessa a coniugi comproprietari dell’abitazione agevolata, in caso di morte di un coniuge, l’agevolazione edilizia può essere trascritta a favore del coniuge superstite, anche se questi non sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali, purché occupi stabilmente l’abitazione. In caso contrario trovano applicazione le disposizioni del comma 1. 191)

(4)  Su richiesta dei successori, l'agevolazione edilizia può essere trascritta a favore del coerede che occupa effettivamente l'abitazione e che gode del diritto di abitazione o di usufrutto sulle quote in comproprietà degli altri coeredi o che occupa l'abita-zione in quanto coniuge superstite ai sensi dell'arti-colo 540 del Codice civile. 192)

188)
L’art. 69, comma 01, è stato inserito dall’art. 36, comma 14, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
189)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
190)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
191)
L'art. 69, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.
192)
L'art. 69, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 70 (Modalità di erogazione dei mutui e dei contributi)

(1) Le modalità di erogazione dei mutui e dei contributi sono determinate con regolamento di esecuzione. Nel regolamento di esecuzione sarà prevista, dietro prestazione di adeguate garanzie, l'erogazione delle agevolazioni edilizie provinciali anche prima dell'intavolazione del diritto di proprietà, dell'annotazione tavolare del vincolo di cui all'articolo 62 e dell'intavolazione del diritto di ipoteca a garanzia del mutuo.

(2) In caso di mutui senza interessi, anche prima della stipulazione del contratto di mutuo possono essere concessi e, durante il periodo di prefinanziamento e preammortamento, dietro prestazione di adeguate garanzie, anticipazioni su stati di avanzamento dei lavori utilizzando le giacenze del fondo di rotazione di cui all'articolo 52.

CAPO 7
Agevolazioni per il recupero convenzionato

Art. 71 (Agevolazioni generali per il recupero convenzionato di abitazioni)  

(1)  Per il recupero del patrimonio edilizio esistente viene concesso ai proprietari un contributo a fondo perduto per ciascuna abitazione popolare od economica recuperata e convenzionata per la durata di 20 anni ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.  Il vincolo previsto decorre dalla data della sua annotazione tavolare. Il contributo a fondo perduto viene commisurato al costo di costruzione convenzionale di un'abitazione di 120 metri quadrati di superficie convenzionale e non può superare il 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile nè il 20 per cento del costo convenzionale di costruzione. 193)

(2) 194)

(3)  Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse esclusivamente per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo del richiedente stesso e della sua famiglia o dei suoi parenti in linea retta. In deroga all'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono quindi essere inserite le seguenti disposizioni speciali: 195)

  1. il beneficiario stesso può occupare l’abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia solamente se non è proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze della sua famiglia in nessun altro edificio diverso da quello oggetto dell’agevolazione e se il suo reddito familiare complessivo non è superiore a quello della quarta fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera d); i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda; 196)
  2. i parenti in linea retta del beneficiario possono occupare l'abitazione convenzionata solamente se sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali al momento dell’occupazione dichiarata dell’alloggio; 197)
  3. l'abitazione convenzionata nel primo e secondo decennio della durata del vincolo può essere alienata a parenti in linea retta del beneficiario. È possibile alienare la piena proprietà o solo la nuda proprietà con la riserva del diritto di usufrutto a favore del richiedente, anche con contemporanea intavolazione di usufrutto successivo a favore del coniuge o della persona convivente more uxorio. Per l’alienazione della piena proprietà è necessaria l’autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa. 198) 199)

(4)  In deroga a quanto disposto dal comma 3, lettera c), nel primo decennio della durata del vincolo l'abitazione convenzionata può essere alienata o data in locazione, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 1.200) 

(5)  Qualora l'abitazione convenzionata si renda libera nel primo decennio della durata del vincolo, essa deve essere data in locazione all'IPES o a un locatario nominato dal comune. Qualora l'IPES non prenda in locazione l'abitazione o qualora il comune non provveda alla nomina di un locatario, l'abitazione può essere data in locazione a persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.201) 

(6)  Nel secondo decennio della durata del vincolo 202) l'abitazione, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, può essere locata o alienata a persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.203) 

(7) 204) 

(8)  Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per cento. Le maggiori spese vanno accertate di volta in volta, a seconda della competenza, dalla ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il paesaggio. 205)

(8/bis) Limitatamente all'abitazione, che soddisfa il fabbisogno abitativo primario del proprietario, per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per cento. Le maggiori spese vanno accertate di volta in volta, a seconda della competenza, dalla ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il paesaggio. 206)

(9) 204) 

(10)  Il beneficiario può in ogni momento ottenere la liberazione dal vincolo sociale. Nel primo decennio di durata del vincolo deve essere restituito l'intero contributo a fondo perduto. Nel secondo decennio deve essere restituito per ogni anno mancante al compimento del ventesimo anno di durata del vincolo un decimo del contributo a fondo perduto. In caso di contributi per interessi su mutui agevolati in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge deve essere corrisposto un importo pari ai contributi per interessi erogati, ma in ogni caso non più alto della somma dei contributi per interessi per cinque anni. Negli ultimi quattro anni di durata del vincolo diminuisce l'importo indennitario per ogni anno di un quinto dell'importo predetto. 207) 208)

(11)  Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse per edifici residenziali espropriati ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, ricostruiti in altra posizione del territorio comunale. 209)

(12) 204) 

(13) (14) (15) 210) 

(16)  Il vincolo decade dopo 20 anni dalla data della sua annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo. 211)

(17)  Le contravvenzioni indicate nella convenzione o nell'atto unilaterale d’obbligo sono sanzionabili solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo. 212)

193)
L'art. 71, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 28, comma 8, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, e successivamente dall'art. 3,comma 6, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
194)
L'art. 71, comma 2, è stato abrogato dall'art. 12, comma 4, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
195)
L'alinea dell'art. 71, comma 3, è stata così modificata dall'art. 28, comma 9, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
196)
La lettera a) dell'art. 71, comma 3, è stata prima sostituita dall'art. 1, comma 18, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, successivamente modificata dall'art. 10, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5, e dall’art. 36, comma 15, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5. Vedi anche l'art. 14, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
197)
La lettera b), dell’art. 71, comma 3, è stata così modificata dall’art. 36, comma 16, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
198)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
199)
La lettera c) dell'art. 71, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
200)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
201)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
202)
Nell'art. 71, comma 6, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
203)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
204)
Abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
205)
L'art. 71, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
206)
L'art. 71, comma 8/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
207)
Vedi anche l'art. 8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
208)
Vedi anche l'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
209)
L'art. 71, comma 11, è stato così modificato dall'art. 28, comma 10, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
210)
I commi 13, 14 e 15 sono stati aggiunti dall'art. 20 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogati dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
Vedi anche l' art. 21 della
L.P. 13 marzo 1995, n. 5, e l' art. 3 della L.P. 9 giugno 1995, n. 14:

Art. 21 (Disposizioni in materia di recupero convenzionato di abitazioni)

(1) Le agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni previste dalla lettera G) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e dall'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, a partire dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere concesse solamente per il recupero di abitazioni destinate alla locazione per uso abitativo primario a famiglie in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali o all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata mediante contratto di locazione, che deve essere stipulato per un periodo non inferiore ad anni 8 e ad esso si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. I relativi obblighi devono essere recepiti nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21.

Art. 3 (Norma transitoria all'articolo 21 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5)

(1) La nuova disciplina per il recupero convenzionato di abitazioni di cui all'articolo 21 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, si applica a tutte le domande di contributo presentate a partire dal 29 marzo 1995. Per le domande presentate prima di tale data si continua ad applicare la disciplina previgente.

Vedi anche l'art. 38, comma 7, della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1:

(7) Per le abitazioni per le quali è stata presentata prima del 2 settembre 2002 la domanda per l'ammissione all'agevolazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si continuano ad applicare le norme di cui agli articoli 71, 72 e 73 della citata legge provinciale, così come erano in vigore fino all'entrata in vigore della presente legge, fino alla decadenza del vincolo ventennale.

211)
L'art. 71, comma 16, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
212)
L'art. 71, comma 17, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 71/bis (Recupero di abitazioni)   delibera sentenza

(1)  Per favorire i lavori di recupero riguardanti abitazioni del patrimonio edilizio esistente, può essere concesso ai proprietari per ogni abitazione un contributo a fondo perduto non superiore a quello previsto dall'articolo 71, comma 1. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi del presente articolo, nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, deve essere previsto l'obbligo di locare le abitazioni recuperate a persone che sono in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'articolo 45.213) 214)

massimeDelibera 25 marzo 2013, n. 453 - Edilizia abitativa agevolata - Criteri per il recupero di abitazioni da locare (art. 71/bis lp. 13/98)
213)
L'art. 71/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 19, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e poi così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
214)
L'art. 71/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 28, comma 11, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 71/ter (Acquisto e recupero di abitazioni nei centri edificati)

(1)  Per favorire il recupero di abitazioni del patrimonio edilizio esistente, situate nei centri edificati di cui all’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è concesso ai proprietari per lavori di recupero un contributo non superiore a quello previsto dall'articolo 71, comma 1, per ogni abitazione. Su questi alloggi deve essere annotato per la durata di 20 anni il vincolo di edilizia convenzionata di cui all'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Per coprire le maggiori spese derivanti dall'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico o artistico e iscritti nel libro fondiario, l'importo del contributo è aumentato del 10 per cento, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 71, commi 8 e 8/bis della presente legge. 215)

(2)  Qualora gli alloggi recuperati e convenzionati, ai sensi del comma 1, vengano acquistati entro tre anni dall’ultimazione dei lavori da persone in possesso dei requisiti per essere ammessi alle agevolazioni edilizie, è concesso, al posto delle agevolazioni edilizie previste, un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento del valore convenzionale dell’alloggio e comunque non superiore all’importo di 30.000,00 euro. La concessione dell’agevolazione di cui al presente comma comporta l’annotazione del vincolo sociale di cui all’articolo 62. 216)

215)
L'art. 71/ter, comma 1, è stato così modificato dall'art. 28, comma 12, della L.P.19 agosto 2020, n. 9.
216)
L'art. 71/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 settembre 2013, n. 14.

Art. 72-73204) 

204)
Abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 74 (Finanziamento del recupero di edifici con destinazione particolare)

(1)  È agevolato il recupero di edifici o parti di essi che già prima della presentazione della domanda erano destinati a case canoniche o a ospitare comunità religiose e che, anche dopo il recupero, conservano la stessa destinazione d’uso abitativo per le medesime comunità religiose.

(2)  È agevolato il recupero di edifici o parti di essi da parte di enti pubblici o di organizzazioni senza scopo di lucro, iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche, che si impegnano, tramite atto unilaterale d’obbligo, a destinare tali edifici a studentati, a case albergo per persone con contratto di lavoro o di apprendistato, a progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, nonché per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili.

(3)  Per i lavori di recupero su edifici o parti di essi che non siano stati oggetto di lavori analoghi negli ultimi 25 anni è concesso un contributo in conto capitale. Gli arredi sono esclusi dal contributo. È necessario comprovare la piena proprietà o il diritto di superficie per almeno 99 anni sull’immobile oggetto dell’agevolazione edilizia.

(4)  Gli immobili recuperati devono mantenere la stessa destinazione d’uso per 20 anni. Il proprietario stipula un apposito atto unilaterale d'obbligo con il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. Se il proprietario non adempie alle disposizioni dell’atto unilaterale d'obbligo stipulato, l’agevolazione edilizia è revocata. La revoca comporta la restituzione dell’importo dell’agevolazione, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

(5)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di accesso all’agevolazione e di erogazione della stessa e definisce i contenuti dell’atto unilaterale d’obbligo e le modalità di rinuncia all’agevolazione. 217)

217)
L'art. 74, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 74/bis   218)

218)
L'art. 74/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 6, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 75 (Applicazione dell'articolo 74 sull'intero territorio provinciale)

(1) Le agevolazioni di cui all'articolo 74 si applicano indipendentemente dal numero di abitanti del comune.

Art. 76 (Contributi ai comuni)

(1) Per il recupero del proprio patrimonio edilizio a fini abitativi vengono concessi ai comuni i contributi a fondo perduto nella misura prevista dall'articolo 71, comma 1, per il recupero convenzionato di abitazioni.219) 

(2) Per interventi di riordino urbanistico necessari per l'attuazione del piano di recupero e consistenti nella rimozione di manufatti vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura del 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili dall'Ufficio estimo provinciale. Il contributo a fondo perduto viene commisurato a quella quota parte della volumetria della singola unità d'intervento in cui è compresa la costruzione da demolire, delimitata nel piano di recupero, che è destinata ad abitazioni.

219)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 77 (Recupero di edifici di proprietà comunale tramite l'IPES)

(1)  Qualora siano dichiarati inabitabili o pericolanti edifici di proprietà dei comuni nei quali si trovano abitazioni, oppure edifici idonei ad essere trasformati in abitazioni mediante uno degli interventi di recupero previsti dall'articolo 62, comma 1, lettere d) e f), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche,  e qualora il comune non adotti, entro un termine fissato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale all'edilizia abitativa, - e che comunque non può essere superiore ad un anno -, i provvedimenti necessari per il recupero delle abitazioni, l'edificio viene trasferito in proprietà all'IPES con decreto di espropriazione del Presidente della giunta provinciale. 220)

(2) Al comune spetta un'indennità pari per ogni metro cubo di volume esistente a non più del 40 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione. Per ogni abitazione occupata viene detratto un importo corrispondente al valore convenzionale di un'abitazione con una superficie convenzionale di 100 metri quadrati.

220)
L'art. 77, comma 1, è stato così modificato dall'art. 28, comma 13, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 78 (Modalità di erogazione)

(1) Le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto previsti in questo capo vengono disciplinate con regolamento di esecuzione. Nel regolamento di esecuzione deve essere previsto che i contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 71, comma 1, e dall'articolo 72 possano essere erogati, previa presentazione di adeguate garanzie, anche prima dell'annotazione del vincolo di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Art. 78/bis (Atto unilaterale d’obbligo)

(1)  Gli atti unilaterali d’obbligo di cui al presente capo possono essere autenticati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. 221)

221)
L'art. 78/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.

Art. 78/ter (Agevolazioni sulla base dell’importo teorico delle detrazioni fiscali)  delibera sentenza

(1)  Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. L’agevolazione, già stimata per l’anno 2014 in 12.000.000,00 di euro, è stimata per l’anno 2015 in 13.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione le modalità e l’entità del finanziamento della categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera R), nonché affidare la gestione stessa a soggetti pubblici e privati tramite convenzione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. 222) 223) 

(1/bis)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2016 in 10.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 224)

(1/ter)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2017 in 12.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 225)

(1/quater)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2018 in 5.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 226)

(2)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e seguenti . 227)

(2/bis)  Alla copertura degli oneri, stimati in 5.000.000,00 di euro per l’anno 2019, in 3.000.000,00 di euro per l’anno 2020 e in 3.000.000,00 di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 228)

(3)  I contratti di mutuo stipulati in seguito alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti dall'assessore competente e sono rogati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, che ne cura anche la conservazione, o da un funzionario da lui delegato. 229)

massimeDelibera 26 novembre 2019, n. 1016 - Sospensione della presentazione delle domande di finanziamento come anticipazione delle detrazioni fiscali statali di cui all’art. 78/ter della legge provinciale 13/1998 e successive modifiche
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 422 - Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali - precedenza nell’approvazione delle domande (vedi anche delibera n. 1016 del 26.11.2019)
massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1315 - Edilizia abitativa agevolata. Approvazione contratto di mutuo tipo relativo ai finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali (siehe anche delibera n. 1016 del 26.11.2019)
massimeDelibera 10 giugno 2014, n. 691 - Edilizia abitativa agevolata. Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali. Approvazione dei criteri (modificata con delibera n. 1436 del 02.12.2014, delibera n. 523 del 17.05.2016, delibera n. 448 del 18.04.2017, delibera n. 342 del 17.04.2018 e delibera n. 604 del 16.07.2019) (vedi anche delibera n. 1016 del 26.11.2019)
222)
L'art. 78/ter è stato aggiunto dall'art. 1, comma 12, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
223)
L'art. 78/ter, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 5, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, successivamente modificato dall'art. 12, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e dall'art. 23, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche i commi 4 e 5 della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
224)
L'art. 78/ter, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche i commi 4 e 5 dell'art. 23 della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
225)
L'art. 78/ter, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 7 aprile 2017, n. 2.
226)
L'art. 78/ter, comma 1/quater, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
227)
L'art. 78/ter, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9, successivamente sostituito dall'art. 12, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e dall'art. 2, comma 2, della L.P. 7 aprile 2017, n. 2, modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e dall'art 14, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
228)
L'art. 78/ter, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
229)
L'art. 78/ter, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 6, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

CAPO 8
Acquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata

Art. 79 (Costituzione della comunione e suddivisione delle aree nelle zone miste) 230)

(1)  In base alla proposta di costituzione della comunione o di divisione materiale delle aree compresa nel piano di attuazione approvato, il sindaco dispone per le aree nelle zone miste la costituzione della comunione o la divisione materiale.231)

(2)  Le quote di comproprietà sono disposte in proporzione all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti i singoli fondi sono trasferite sulle quote di comproprietà o sui fondi assegnati. Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite ai sensi dell'articolo 1032 del codice civile in relazione alle esigenze dell'utilizzazione edilizia.

(3)  I decreti del sindaco di costituzione della comunione o di divisione materiale vengono iscritti nel libro fondiario  su richiesta dell’amministrazione comunale. 232)

(4)  I terreni costituenti oggetto dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi e neppure a quelle sugli usi civici; pertanto gli stessi possono essere scorporati dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi e il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale.

230)
La rubrica dell'art. 79 è stata così modificata dall'art. 5, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
231)
L'art. 79, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 20, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e successivamente così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
232)
L'art. 79, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 21, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e successivamente così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 80 (Richiesta di espropriazione)

(1)  Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 79 si procede all'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle opere di urbanizzazione primaria. Dall'indennità di esproprio spettante ai singoli comproprietari della zona mista viene detratto un importo corrispondente alla quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata e che ai sensi dell'articolo 74, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, deve essere ceduta gratuitamente al comune. 233)

(2)  234) 

(3)  Le aree destinate alla realizzazione dei programmi di costruzione dell'IPES sono espropriate a suo favore.

233)
L'art. 80, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
234)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 21 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 81 (Espropriazione delle aree di edilizia residenziale privata)

(1)  Decorso il termine per l’edificazione indicato nel piano comunale per il territorio e il paesaggio senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune una domanda di titolo abilitativo per la costruzione, il comune procede all’esproprio delle aree non edificate. Il corrispettivo per tali aree è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta durante la precedente procedura di esproprio, tenuto conto dello stato delle aree. Se più favorevole alla pubblica amministrazione, può essere corrisposto un corrispettivo pari all’ammontare dell’indennità di esproprio dovuta nella stessa zona per l’acquisizione di aree riservate all’edilizia abitativa agevolata, rivalutata secondo l’indice provinciale dei prezzi al consumo accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) con riferimento al periodo compreso tra la data del pagamento dell’indennità di esproprio per le aree riservate all’edilizia agevolata e la data di determinazione della nuova indennità di esproprio. 235)

(2)  Le aree espropriate ai sensi del comma 1 devono essere interamente destinate all'edilizia abitativa agevolata. Il finanziamento dell'acquisizione delle aree avviene ai sensi dell'articolo 87. 236)

(3)  Su richiesta dei proprietari l'espropriazione di aree destinate all'edilizia privata può essere pronunciata anche prima del decorso del termine previsto dal piano comunale per il territorio e il paesaggio. 237)

235)
L'art. 81, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
236)
L'art. 81, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
237)
L'art. 81, comma 3, è stato così modificato dall'art. 5, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 82 (Assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata)         delibera sentenza

(1)  Alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono ammessi l'IPES e le persone fisiche singole o associate in cooperative, ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2. I comuni possono utilizzare le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata per la costruzione di abitazioni finanziate in tutto od in parte con mezzi propri.238) 

(2)  Sono ammesse anche le società e gli enti costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro abitazioni standard popolare da vendere o da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, sulla base di convenzioni stipulate con l'amministrazione provinciale. La convenzione deve stabilire i criteri per l'assegnazione dell'abitazione, per la determinazione e la revisione del canone di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di vendita, in osservanza dei principi della presente legge con adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti.

(3)  Nell'assegnazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata è data la precedenza all'IPES che intende realizzare nel comune alloggi in locazione compresi nel programma di costruzione di cui all'articolo 22.

(4)  I comuni stabiliscono, con regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di assegnazione delle cooperative edilizie e dei richiedenti singoli o di quelle riguardanti progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili, nonché i criteri per la formazione della graduatoria e per la determinazione della superficie dell'area da assegnare. Nel regolamento i comuni determinano inoltre i criteri di precedenza delle domande presentate dalle cooperative edilizie rispetto a quelle riguardanti progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili e rispetto alle domande dei richiedenti singoli. Nel regolamento i comuni possono prevedere che vengano riconosciuti due punti aggiuntivi per la durata della residenza nel comune e che la graduatoria abbia una validità massima di tre anni. 239)

(4/bis)  I comuni stabiliscono con regolamento le condizioni alle quali può essere ceduto il diritto di proprietà o il diritto di superficie dell’area riservata all’edilizia abitativa agevolata agli aventi diritto all’assegnazione. 240)

(5)  Per conseguire l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, i soci di cooperative edilizie ed i richiedenti singoli devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere residenti nel comune o avere il posto di lavoro nel comune; i richiedenti coniugati o conviventi more uxorio ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, possono ottenere insieme l’assegnazione dell’area, anche se solo uno di essi è in possesso del requisito della residenza o del posto di lavoro nel comune; 241)
  2. essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione di un’abitazione di proprietà e disporre di un reddito non superiore a quello della quinta fascia di reddito; 242)
  3. raggiungere un punteggio di almeno 16 punti ai sensi del regolamento di esecuzione;
  4. non essere proprietari e non aver ceduto nel quinquennio antecedente la domanda un'area edificabile in località agevolmente raggiungibile, sufficiente per la realizzazione di un alloggio di almeno 495 metri cubi.

(6)  A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti che relativamente al requisito di cui al comma 5, lettera a), possono dimostrare una più lunga durata di residenza.

(7)  L'assegnazione delle aree destinate all'edilizia agevolata in proprietà dei richiedenti o la costituzione a loro favore del diritto di superficie è disposta, in conformità al cronoprogramma per l’edificazione della zona indicato nel piano comunale per il territorio e il paesaggio ed al piano di attuazione approvato, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, con deliberazione della giunta comunale. 243)

(7/bis)  Le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata di esclusiva proprietà della Provincia o dell'IPES sono assegnate in proprietà ai richiedenti dalla Giunta provinciale o dall'IPES d'intesa con il comune territorialmente competente.244) 

(7/ter)  In deroga al comma 5, lettera a), il comune competente può assegnare delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata anche a richiedenti residenti in un altro comune della provincia. È necessario a tal fine l’assenso dei comuni interessati. 245)

(8)  L'assegnazione delle aree può essere effettuata in due fasi. L'assegnazione provvisoria può essere effettuata dopo l'approvazione del piano di attuazione e l'avvio della procedura di esproprio. In base all'assegnazione provvisoria gli assegnatari possono chiedere i titoli abilitativi per l’attività edilizia. L'assegnazione definitiva in proprietà può essere effettuata solo ad avvenuto esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata. Nella delibera di assegnazione provvisoria o nella delibera di assegnazione definitiva, se non ha luogo l'assegnazione provvisoria, deve essere accertato che non esistano le cause di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), e di cui al comma 5, lettera d), del presente articolo. 246)

(9)  In attesa dell'assegnazione definitiva in proprietà il comune può autorizzare gli assegnatari ad occupare le aree espropriate e ad iniziare i lavori di costruzione. L'autorizzazione ad occupare l'area è condizionata al versamento di un acconto pari all'80 per cento del presumibile prezzo di cessione dell'area e degli oneri di urbanizzazione.

(10)  Nelle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere realizzate esclusivamente abitazioni aventi le caratteristiche stabilite all’articolo 41. È fatta eccezione per le case albergo per lavoratori e studenti, le abitazioni protette e per i progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, nonché per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili. 247)

(11)  Gli emigrati all'estero già residenti in provincia prima dell'emigrazione per almeno cinque anni,   nonché i loro coniugi non legalmente separati oppure i loro conviventi more uxorio, i quali intendano ristabilire la residenza in provincia, possono presentare la domanda di assegnazione di terreno nel comune dell'ultima residenza o in quello in cui dimostrino di essere in grado di esercitare la loro professione, impiego o lavoro. Agli effetti della presente norma il periodo di lavoro prestato fuori provincia si considera prestato nel comune. 248)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 26.03.2001 - Edilizia abitativa agevolata - cessione di aree a cooperative di militari
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 105 vom 24.04.1996 - Zuweisung von Bauland in geförderten Wohnbauzonen - Ermessenspielraum und Begründungspflicht - vorher festgelegte Zuweisungskriterien nicht obligatorisch
238)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 22 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
239)
L'art. 82, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
240)
L'art. 82, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
241)
La lettera a) dell'art. 82, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15. Vedi anche l‘art. 2, comma 6 della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
242)
La lettera b) dell'art. 82, comma 5, è stata prima sostituita dall'art. 1, comma 22, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, successivamente modificata dall'art. 11, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Vedi anche l'art. 14, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.  Infine la lettera b) è stata modificata dall'art. 5, comma 6, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
243)
L'art. 82, comma 7, è stato modificato dall'art. 5, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
244)
Il comma 7/bis è stato inserito dall'art. 22 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
245)
L'art. 82, comma 7/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
246)
L'art. 82, comma 8, è stato così modificato dall'art. 5, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
247)
L'art. 82, comma 10, è stato così sosituito dall'art. 2, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
248)
L'art. 82, comma 11, è stato così modificato dall'art. 2, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 83 (Cessione in proprietà delle aree da parte del comune)  

(1)  La delibera di assegnazione di cui all'articolo 82 costituisce titolo per l'intavolazione nel libro fondiario del diritto di proprietà o del diritto di superficie a favore dell'assegnatario, per l'annotazione del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62, per l’annotazione del vincolo di cui all’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nonché per l’iscrizione di diritti di servitù definiti nel piano di attuazione. La stessa delibera deve indicare:

  • a) in conformità al piano di attuazione, la superficie dell'area assegnata, la cubatura prevista e il numero delle abitazioni da realizzare;
  • b) in conformità al piano di attuazione, le caratteristiche delle abitazioni da realizzare;
  • c) i termini per la presentazione del progetto, di inizio e di ultimazione dei lavori;
  • d) i casi in cui l'inosservanza degli obblighi previsti dalla legge o dalla delibera di assegnazione comporti la revoca dell'assegnazione;
  • e) i vincoli da annotare;
  • f) il corrispettivo per la cessione dell'area, per gli oneri di urbanizzazione della stessa e per le spese di progettazione;
  • g) un richiamo all'obbligo dell'assegnatario di presentare al comune, entro un anno dalla segnalazione certificata di agibilità, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di effettiva stabile occupazione dell'alloggio costruito sull'area assegnata. 249)
249)
L'art. 83, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 10, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 84 (Annullamento dell'assegnazione dell'area)

(1) La delibera di assegnazione deve essere annullata se si accerti che il richiedente non era in possesso dei requisiti per l'assegnazione al momento della delibera di assegnazione provvisoria, se una tale delibera è stata adottata, ovvero della delibera di assegnazione definitiva. In seguito all'avvenuto annullamento della delibera di assegnazione il Presidente della giunta provinciale su richiesta del comune decreta l'espropriazione del terreno assegnato e delle costruzioni realizzate su di esso. Qualora l'abitazione realizzata sull'area assegnata sia già stata completata, l'indennità di espropriazione corrisponde al prezzo di vendita da fissare ai sensi dell'articolo 86, comma 4. Qualora l'abitazione non sia ancora completata, l'indennità di espropriazione per i lavori di costruzione corrisponde al valore dei lavori stabilito dall'Ufficio provinciale estimo, mentre per l'area l'indennità di espropriazione viene stabilita ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 85 (Decadenza dell'assegnazione dell'area)   

(1)  Si procede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione nei seguenti casi:

  1. qualora entro un anno dalla segnalazione certificata di agibilità l'abitazione costruita sull'area assegnata non venga occupata dall'assegnatario od affittata ai sensi dell'articolo 86; 250)
  2. qualora l'abitazione venga affittata in contrasto con le norme contenute nell'articolo 86;
  3. qualora venga cambiata la destinazione d'uso dell'abitazione o di parte di essa in contrasto con la delibera di assegnazione e non sia possibile la riduzione in pristino dell'alloggio;
  4. qualora non siano rispettati i termini di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c);
  5. qualora gli altri obblighi previsti nella delibera di assegnazione non vengano rispettati;
  6. qualora l’assegnatario non occupi in modo stabile ed effettivo l’abitazione per la durata del vincolo di cui all’articolo 86. 251)

(2)  I fatti che danno luogo alla decadenza dall'assegnazione sono accertati con deliberazione della giunta comunale e vengono contestati dal sindaco all'assegnatario tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro 60 giorni controdeduzioni adeguatamente documentate.

(3)  Decorso il termine di cui al comma 2, la giunta comunale pronuncia la decadenza dall'assegnazione dell'area. Avverso la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla comunicazione alla Giunta provinciale, che decide in via definitiva. La pronuncia definitiva di decadenza dall'assegnazione comporta l'assoggettabilità dell'area assegnata e delle costruzioni su essa realizzate all'espropriazione. Su richiesta del comune il Presidente della giunta provinciale emette il decreto di espropriazione.

(4)  Le norme dei commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinuncia all'assegnazione.

(5)  Le disposizioni degli articoli 82, 83, 84, dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo nonché dell'articolo 86 trovano applicazione in caso di assegnazione di aree di edilizia abitativa agevolata da parte dell'amministrazione provinciale o dell'IPES; in tal caso alla giunta comunale subentrano rispettivamente la Giunta provinciale e il Consiglio di amministrazione dell'IPES.

(6)  Le contravvenzioni previste dal presente articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del vincolo sociale solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo. 252)

250)
La lettera a), dell'art. 85, comma 1, è stata così modificata dall'art. 5, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
251)
La lettera f) dell'art. 85, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 8, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
252)
L'art. 85, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 86 (Garanzie contro la speculazione con aree cedute)  

(1)  Le aree di edilizia abitativa agevolata sono soggette al vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata di cui all’articolo 62. 253)

(2)  Abitazioni realizzate su aree edificabili agevolate possono essere alienate o date in locazione, nella misura in cui sono previsti dagli articoli 62 e seguenti l'alienazione, la locazione o l'aggravio con diritti reali di godimento di abitazioni soggette al vincolo sociale, solo a persone in possesso dei requisiti per l'assegnazione di aree edificabili agevolate nel relativo comune. Parimenti possono essere costituiti soltanto a favore di tali persone diritti reali di godimento.  L'alienazione, la locazione o l’aggravio con diritti reali di godimento non sono comunque consentiti prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di stabile ed effettiva occupazione. 254)

(3)  Chi alieni, dia in locazione o gravi con diritti reali un'abitazione costruita su un'area edificabile assegnata deve dimostrare di disporre egli stesso di un'abitazione adeguata al fabbisogno della sua famiglia.

(4)  Il prezzo di vendita corrisponde al valore convenzionale dell'abitazione determinato ai sensi dell'articolo 7. Al solo costo di costruzione dell'abitazione si applicano i coefficienti di vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione. Restano impregiudicate da questa norma le disposizioni sull'eventuale restituzione dell'agevolazione edilizia.255) 

(5)  Il vincolo sociale decade dopo 20 anni dalla data della sua annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo. 256) 

(5/bis)  Per le abitazioni la cui costruzione su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, è stata ultimata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità.257) 

(5/ter) 258) 

(5/quater)  I proprietari di alloggi realizzati su terreno agevolato, che prima dell’entrata in vigore del presente comma hanno chiesto, al Comune competente, il pagamento dell’indennità dovuta ai sensi del comma 5 nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma, possono ottenere, previo pagamento di quanto dovuto, la cancellazione anticipata del vincolo sociale ai sensi dell’articolo 68. 259)

(6)  Qualora vi sia contrasto tra la delibera di assegnazione dell'area e i lavori di costruzione, eseguiti in conformità al progetto originario o al progetto di variante approvato, la giunta comunale provvede alle opportune modifiche della delibera di assegnazione dell'area. In base a tale deliberazione possono essere effettuati in deroga al divieto di alienazione di cui all'articolo 62 opportuni trasferimenti di proprietà e la costituzione di diritti di superficie e di servitù.

(7)  Decorsi cinque anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell’abitazione, la cubatura residua eventualmente ammissibile sull’area assegnata può essere utilizzata per ampliare la propria abitazione, che deve mantenere le caratteristiche di un’abitazione economica, o per la costruzione di una nuova abitazione. Qualora sia realizzata un’abitazione autonoma, deve, se del caso, prima essere versato al comune, per la superficie che viene separata dall’abitazione esistente, l’importo previsto dal comma 5. L’abitazione autonoma deve essere destinata al fabbisogno abitativo di parenti o affini entro il terzo grado in possesso dei requisiti per l’assegnazione di un terreno agevolato nel rispettivo comune. Il vincolo sociale ai sensi del presente articolo in combinato disposto con l’articolo 62 deve essere assunto con atto unilaterale d’obbligo e annotato nel libro fondiario, in base ad un piano di divisione in porzioni materiali, esclusivamente a carico della nuova abitazione realizzata. 260) 

(8) 261) 

(8/bis)  Qualora si tratti di alloggi realizzati su terreno agevolato senza aver usufruito di agevolazioni edilizie di cui alla presente legge, tutti i nulla-osta o autorizzazioni previsti dagli articoli 62 e seguenti sono rilasciati dal Sindaco. 262)

(9)  In caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio viene autorizzato il trasferimento della proprietà dell'area assegnata e dell'abitazione su di essa realizzata a favore del coniuge a cui l'abitazione viene assegnata in base a provvedimento giudiziale.

253)
L'art. 86, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 5, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
254)
l'art. 86, comma 2, è stato così integrato dall'art. 2, comma 11, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 10.
255)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
256)
L'art. 86, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, successivamente dall'art. 5, comma 6, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e dall'art. 3, comma 10, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
257)
Il comma 5/bis è stato inserito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
258)
L'art. 86, comma 5/ter, è stato inserito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 5, comma 7, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
259)
L'art. 86, comma 5/quater, è stato inserito dall'art. 5, comma 8, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
260)
L'art. 86, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 4, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.  Il testo tedesco è stato modificato dall'art. 5, comma 10, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
261)
L'art. 86, comma 8, è stato prima integrato dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 5, comma 7, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
262)
L'art. 86, comma 8/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 5, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 87 (Finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonché di immobili suscettibili di recupero)      delibera sentenza

(1)  Per finanziare l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata sono concessi finanziamenti e contributi ai comuni, all'IPES e a società ed enti senza finalità di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera H).

(2)  In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente all'indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano espropriate direttamente a favore dell'IPES a norma dell'articolo 80, comma 3, della presente legge, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo dell'indennità di esproprio.

(2/bis)  Qualora l’acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata avvenga mediante contratto di compravendita ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la Provincia dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente al prezzo di acquisto in base al rispettivo contratto preliminare di compravendita registrato. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano acquisite a favore dell'IPES, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo del prezzo di acquisto. L'Ufficio Estimo della Provincia determina la congruità del prezzo di acquisto. 263)

(3)  In caso di determinazione di indennità di esproprio maggiori, stabilite da sentenze della competente autorità giudiziaria, l'assessore all'edilizia abitativa dispone la corrispondente integrazione del finanziamento.

(4)  In caso di esproprio di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, in base alla deliberazione divenuta esecutiva con la quale il comune delibera di acquistare le aree con la procedura di cui al citato articolo 16, dispone la concessione di un finanziamento corrispondente all’indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso.

(5)  Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di esproprio di aree edificabili ai sensi dell'articolo 81.

(5/bis)  Se al momento di individuazione della zona le aree riservate all’edilizia abitativa agevolata erano già di proprietà del Comune, gli assegnatari delle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata hanno diritto alla cessione delle aree a un prezzo corrispondente al 50 per cento dell'indennità di esproprio, da determinarsi ai sensi dell'articolo 7/quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. In base alle delibere di assegnazione, al comune è concesso un contributo nella misura del rimanente 50 per cento dell'indennità di esproprio. L'Ufficio Estimo della Provincia determina la congruità dell’indennità di esproprio. In tal caso non spetta l’aumento del 10 per cento dell’indennità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. 264)

(6)  Qualora per l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia dovuta l'IVA, gli importi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del corrispondente importo.

(7)  I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere pari all'importo da rimborsare alla Provincia per l'acquisto delle aree, fatto salvo quanto previsto dal comma 5/bis del presente articolo. Se per la zona mista interessata dall’assegnazione sussistono contemporaneamente le seguenti tre condizioni, il prezzo di assegnazione corrisponde al doppio dell'importo da rimborsare:

  1. gli assegnatari corrispondono ai precedenti proprietari delle aree o ai loro parenti e affini di primo grado;
  2. gli strumenti di pianificazione urbanistica riservono più del 60 per cento dell’area ovvero della volumetria all’edilizia abitativa agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato;
  3. con il 40 per cento dell’area ovvero della volumetria della zona mista sarebbe stato possibile, per il precedente proprietario, realizzare un alloggio di almeno 495 metri cubi. 265)

(7/bis)  Le possibili maggiori entrate del comune o del suo consorzio in base a quanto disposto dal comma 7 del presente articolo, devono essere restituite alla Provincia entro 120 giorni dalla cessione delle aree agli assegnatari. In questo caso non sono dovuti gli interessi legali. 266)

(8)  L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione e il comune deve restituire l'importo anticipato dalla Provincia entro i termini di cui al comma 14. Gli importi di volta in volta incassati dalla Provincia riaffluiscono al bilancio provinciale per nuovi impegni.

(9)  Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta per i lavori. Sono escluse le misure di prevenzione di calamità naturali, che possono essere finanziate ai sensi dell’articolo 89. Su richiesta del comune può essere concesso un anticipo nella misura del 60 per cento della spesa preventivata nella domanda di contributo e conforme ai lavori previsti dal presente comma. Il contributo definitivo spettante viene determinato in base al rendiconto finale e non può superare il 60 per cento della spesa riconosciuta per i lavori. Dal contributo definitivo viene detratto l’anticipo eventualmente già concesso. Qualora, sulla base del rendiconto finale, dovesse essere necessario restituire una parte dell’anticipo, non sono dovuti gli interessi legali. Il rendiconto finale deve essere presentato entro cinque anni dalla data di concessione dell’anticipo, altrimenti il contributo è revocato. Su richiesta motivata del comune, il termine per la presentazione del rendiconto finale può essere prorogato di al massimo tre anni. 267)

(10)  Contestualmente al contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 60 per cento del contributo che, in base al regolamento comunale sulla riscossione dei contributi di urbanizzazione, è a carico delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata.

(11)  L’assessore provinciale all’edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro un finanziamento per l’acquisto di aree edificate o edificabili situate nell’area insediabile, nelle zone miste, nei centri storici e nelle zone di riqualificazione urbanistica di cui agli articoli 24, 26 e 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, allo scopo di recuperare a fini abitativi il patrimonio immobiliare esistente o di utilizzare diritti edificatori a fini abitativi. In deroga a quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 59 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, tali aree sono destinate all’edilizia abitativa agevolata mediante variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o, qualora vi sia un piano di attuazione, un piano di recupero o un piano di riqualificazione urbanistica, mediante variante al piano interessato. Le aree così destinate sono considerate, a tutti gli effetti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nonché della presente legge, aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sono soggette al vincolo di cui all’articolo 86 in collegamento con quanto disposto all’articolo 62. Ad avvenuta variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione, piano di recupero o piano di riqualificazione urbanistica, una parte del finanziamento è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare, il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area; i criteri per la concessione del citato contributo sono stabiliti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il comune sia già proprietario delle aree edificate o le abbia acquisite con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso al comune, ad avvenuta variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica, con cui l’area è destinata all’edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area. 268)

(12)  L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede all'IPES un contributo per l'acquisto di aree  situate nell'area insediabile  suscettibili di essere destinate all'edificazione, previo cambiamento della destinazione urbanistica, e che siano necessarie per la realizzazione dei programmi di costruzione approvati. Prima dell'acquisto dell'area l'IPES deve chiedere il parere del comune territorialmente interessato e della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. I pareri vincolanti del comune e della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile devono essere resi entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine senza che il comune o la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio si siano espressi, il rispettivo parere si intende positivo. Avvenuta la stipula del contratto di compravendita, il Consiglio comunale, su richiesta dell'IPES, approva definitivamente la variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio. 269)

(13)  L’assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni finanziamenti per l'acquisto di aree situate nell’area insediabile idonee all’edificazione. Prima dell'acquisto dell'area il comune deve chiedere il parere vincolante della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. Il parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile deve essere reso entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine senza che la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio si sia espressa, il parere si intende positivo. Ad avvenuta approvazione del piano di attuazione per quelle aree che nel piano di attuazione sono destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle relative opere di urbanizzazione primaria, il 50 per cento del finanziamento concesso deve essere restituito alla Provincia. 270)

(14)  Il comune deve restituire alla Provincia il finanziamento concesso entro 120 giorni dalla cessione delle aree agli assegnatari. Il suddetto finanziamento deve comunque essere restituito entro quattro anni dalla sua concessione, anche se le aree non sono ancora state assegnate. Se i finanziamenti non vengono restituiti entro tale termine, i corrispondenti importi sono trattenuti alla successiva scadenza dai versamenti spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Gli importi così trattenuti affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni. Su richiesta del comune il termine per la restituzione degli anticipi può essere prorogato al massimo di ulteriori cinque anni se il comune ne dà adeguata motivazione o se si tratta di interventi di interesse sovracomunale.  In quest’ultimo caso l’importo è rivalutato in base agli indici del costo della vita accertati dall’istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. La restituzione rivalutata degli anticipi deve comunque avvenire entro 20 anni.  Nel caso in cui le aree siano già state assegnate all’IPES, i finanziamenti concessi ai comuni possono essere restituiti, su motivata richiesta e in presenza di oggettive necessità, entro sette anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Resta salva la possibilità di proroga di un anno del termine per la restituzione dei finanziamenti. 271)

(15)  I finanziamenti concessi ai sensi dei commi 12 e 13 non precludono la facoltà che nel piano di attuazione da predisporre ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possa essere prevista ai sensi del comma 5 del menzionato articolo 37, la riserva di cubature per le aziende di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio, nonché per le opere di urbanizzazione secondaria necessarie al fabbisogno della zona.

(16)  I rientri previsti dal presente articolo affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell’edilizia abitativa. 272)

massimeDelibera N. 372 del 14.03.2011 - Edilizia abitativa agevolata: articolo 87, comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per la concessione del contributo a fondo perduto
263)
L'art. 87, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
264)
L'art. 87, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
265)
L'art. 87, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
266)
L'art. 87, comma 7/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
267)
L'art. 87, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
268)
L'art. 87, comma 11, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 11, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
269)
L'art. 87, comma 12, è stato così modificato dall'art. 5, comma 12, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
270)
L'art. 87, comma 13, è stato così modificato dall'art. 5, comma 13, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
271)
L'art. 87, comma 14, è stato prima modificato dall'art. 28, comma 14, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, e successivamente dall'art. 1, commi 6 e 7 della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
272)
L'art. 87 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 7, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 87/bis (Individuazione di aree per l’edilizia sociale)

(1)  Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di costruzione dell’Istituto per l’edilizia sociale, la Giunta provinciale chiede ai comuni in cui non sono ancora stati realizzati i programmi di costruzione, di comunicare la disponibilità di aree idonee alla realizzazione di tali programmi.

(2)  In caso di inerzia del comune e purché siano disponibili aree idonee, queste sono destinate d’ufficio all’edilizia agevolata dalla Giunta provinciale, mediante variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione. Il comune deve espropriare le aree così individuate a favore dell’Istituto per l’edilizia sociale. 273)

273)
L'art. 87/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 6, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 88 (Contributi a fondo perduto agli assegnatari)

(1)  Ai richiedenti singoli o associati in cooperative edilizie, in possesso dei requisiti per essere ammessi alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata e che realizzino il proprio alloggio popolare mediante l'acquisto di un'area destinata all'edilizia residenziale privata o di una costruzione già destinata ad altro uso, da trasformare in abitazione mediante uno degli interventi di recupero di cui alle lettere d) ed f) del comma 1 dell’articolo 62 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, viene concesso a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 87 un contributo a fondo perduto pari alla metà del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e comunque non superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'abitazione. 274)

(1/bis)  I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell’acquisto dell’area o della costruzione. 275)

(2)  A carico delle abitazioni per la cui realizzazione viene concessa l'agevolazione di cui al comma 1, deve essere annotato nel libro fondiario il vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata  di cui all'articolo 62.  276) 277)

274)
L'art. 88, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 14, della L.P. 22 gennaio 2022, n. 15.
275)
L'art. 88, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
276)
Vedi l'art. 8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
277)
L'art. 88, comma 2, è stato così modificato dall'art. 5, comma 15, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 89 ( Finanziamento di lavori per l’apprestamento di zone miste) 278)  

(1)  Se per l’apprestamento di una zona mista  è necessario eseguire, oltre alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 18, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, anche lavori di sicurezza geotecnica e lavori di spostamento di condutture di servizi esistenti, queste opere possono essere ammesse alle agevolazioni per l’urbanizzazione delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata ai sensi dell’articolo 87 della presente legge. 279)

(2)  La necessità dei lavori di cui al comma 1 deve risultare da un parere geologico e  dal piano d’attuazione. L’agevolazione è ammissibile solamente se per gli assegnatari l’onere complessivo per l’acquisto, l’apprestamento e l’urbanizzazione primaria del terreno edificabile supera il 20 per cento del costo di costruzione convenzionale della cubatura ammissibile nella zona. 280)

278)
La rubrica dell'art. 89 è stata così modificata dall'art. 5, comma 16, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
279)
L'art. 89, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 17, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
280)
L'art. 89 è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

CAPO 9
Contributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni popolari

Art. 90 (Entità dell'agevolazione e convenzione)     delibera sentenza

(1)  Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera I), non può essere superiore al 40 per cento del costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali, determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Gli assegnatari di abitazioni popolari in locazione oppure in vendita, costruite o acquistate dalle società o dagli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di presentazione della domanda. Qualora l’acquisizione dell’area da parte delle società o degli enti summenzionati sia intervenuta prima della presentazione della domanda, gli assegnatari devono possedere i requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di acquisizione dell’area. Nel caso in cui un socio di una cooperativa venga sostituito da un nuovo socio dopo l’acquisizione dell’area da parte della cooperativa e prima dell’assegnazione di quest’area nella sua proprietà, tali requisiti devono essere posseduti dal nuovo socio della cooperativa al momento della presentazione della domanda di contributo. 281) 

(1/bis)  Qualora gli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), siano realizzati da società o enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, è calcolato sul valore convenzionale determinato in base all’articolo 7 tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87-bis e 88. 282)

(2) I contributi di cui al comma 1 sono concessi in base a programmi di costruzione approvati dalla Giunta provinciale.283) 

(3)  Qualora le abitazioni siano realizzate da comuni o società o enti senza fine di lucro, deve essere stipulata una convenzione con l’amministrazione provinciale ove sono stabiliti i criteri per l’erogazione del contributo a fondo perduto, per l’assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del canone di locazione nonché, se del caso, del prezzo di cessione delle abitazioni in osservanza dei principi della presente legge e con adeguate garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi assunti. 284)

(4)  Qualora le abitazioni siano realizzate dall’IPES, i criteri di cui al comma 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 285)

(5)  La Giunta provinciale può determinare un canone di locazione per gli alloggi realizzati secondo il presente articolo anche in misura maggiore a quello di cui all’articolo 7, comma 3, primo periodo. 286)

(6)  Qualora nel programma di costruzione sia previsto che le abitazioni siano cedute in proprietà ai conduttori in un momento stabilito nello stesso programma di costruzione, nella convenzione di cui al comma 3 può anche essere previsto che i futuri locatari concorrano al costo di costruzione dell’abitazione con una propria quota. 287) 

(7)  Qualora le abitazioni realizzate in base al presente articolo siano cedute in proprietà, non possono essere richieste le agevolazioni edilizie per l’acquisto di abitazioni di cui al capo 6, ad eccezione di quelle previste nell’ambito del modello del risparmio edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1).  288)

(8)  Se è previsto che un’abitazione sia ceduta in proprietà ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera I), va stipulata una convenzione con il futuro proprietario, nella quale vengono tra l’altro stabiliti il prezzo d’acquisto, le anticipazioni e le rate mensili. La convenzione deve corrispondere alle direttive della Giunta provinciale, che vanno emanate entro 180 giorni.289)

(9) Per la cessione o il trasferimento di alloggi per il “ceto medio”, il cambio dei soci della cooperativa edilizia che ha ricevuto un contributo ai sensi del presente articolo per la realizzazione di tali abitazioni può avvenire nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 63 e seguenti, previa verifica dei requisiti di ammissione del nuovo socio da parte della cooperativa. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata dalla cooperativa edilizia. 290)

(10) La verifica dei requisiti di ammissione ai sensi del comma 9 non è prevista per le fattispecie di cui agli articoli 66 e 66/bis. 291)

(11) Dopo lo scioglimento della cooperativa edilizia, il contributo di cui al comma 1 rimane in capo ai singoli proprietari e ai relativi alloggi, che restano soggetti ai vincoli previsti dalla vigente deliberazione della Giunta provinciale in materia di alloggi per il “ceto medio” nonché alle disposizioni in materia di vincolo sociale di cui agli articoli 63 e seguenti, per quanto applicabili. 292)

massimeDelibera 20 settembre 2010, n. 1527 - Edilizia abitativa agevolata - Approvazione dei criteri per la realizzazione di alloggi per il "ceto medio" (modificata con delibera n. 984 del 27.06.2011, delibera n. 146 del 10.02.2015, delibera n. 965 del 25.08.2015, delibera n. 486 del 10.05.2016, delibera n. 617 del 25.08.2020 e delibera n. 190 del 07.03.2023)
massimeDelibera N. 4732 del 15.12.2008 - Edilizia abitativa agevolata: lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, - approvazione di un programma di costruzione per 1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale (modificata con delibera n. 542 del 29.03.2010)
281)
L'art. 90, comma 1, è stato prima integrato dall'art. 1, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27, e successivamente dall'art. 21, comma 3, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
282)
L'art. 90, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
283)
L'art. 90, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 23, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
284)
L'art. 90, comma 3, è stato aggiunto dall art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
285)
L'art. 90, comma 4, è stato aggiunto dall art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
286)
L'art. 90, comma 5, è stato aggiunto dall art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9,   poi sostituito dall'art. 1, comma 25, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e successivamente così modificato dall'art. 20, comma 4, della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
287)
L'art. 90, comma 6, è stato aggiunto dall art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
288)
L'art. 90, comma 7, è stato aggiunto dall art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.
289)
L'art. 90, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 26, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
290)
L'art. 90, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
291)
L'art. 90, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
292)
L'art. 90, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

CAPO 10
Sussidio casa

Art. 91      293)  delibera sentenza

massimeDelibera N. 577 del 12.04.2010 - Edilizia abitativa agevolata: criteri e modalità di concessione del sussidio casa ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - revoca della delibera n. 3109 del 30.12.2009 (modificata con delibera n. 1201 del 19.07.2010)
massimeDelibera N. 829 del 23.03.2009 - Articolo 91, comma 3 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, e successive modifiche, criteri per la concessione del sussidio casa a persone singole non obbligate a presentare alimenti e a coppie senza figli
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 262 del 22.07.2008 - Giustizia amministrativa - motivi di ricorso - basta che siano desumibili dal gravame - edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni - accertamento polizia municipale - motivazione per relationem - domanda del ricorrente di condanna I.P.E.S. a corresponsione sussidi arretrati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005 - Edilizia abitativa agevolata -revoca di agevolazioni - controlli - comunicazione della Polizia municipale
293)
L'art. 91 è stato modificato dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e dall'art. 25 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, poi così sostituito dall'art. 1, comma 25, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, ed infine abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera f), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

CAPO 11
Contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche e all'adeguamento dell'abitazione alla persona in situazione di handicap

Art. 92 (Requisiti e modalità)

(1) I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera L), possono essere concessi ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione ed alla mobilità, a coloro che abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai condomini, centri o istituti ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

(2) I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo alla persona in situazione di handicap, alla persona che lo abbia a carico, al centro, all'istituto o condominio.

(3) Per essere ammessi al contributo, le opere per il superamento delle barriere architettoniche devono corrispondere alle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(4) Con regolamento di esecuzione sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile e per l'erogazione del contributo. Le domande di contributo di cui al comma 1 sono comunque ammesse con precedenza su tutte le altre domande di contributo edilizio di cui all'articolo 2, comma 1.294) 

(5) Qualora per comprovati motivi tecnici non fosse possibile effettuare l'adeguamento di un'abitazione esistente, che deve essere l'unica abitazione di proprietà del richiedente, alle disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche in alternativa al contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, può essere concesso per l'acquisto o la costruzione di una nuova abitazione corrispondente alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche un contributo nella misura massima del 20 per cento del valore convenzionale della nuova abitazione.295) 

294)
Il comma 4 è stato integrato dall'art. 26 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
295)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 26 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

CAPO 12
Contributi alle cooperative di garanzia

Art. 93 (Requisiti)

(1) I contributi a cooperative di garanzia per l'acquisto della casa previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera N) vengono concessi a norma della legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40, a cooperative di garanzia già esistenti all'entrata in vigore della presente legge. Le cooperative di garanzia già esistenti devono obbligarsi a non assumere nessuna nuova garanzia e a cessare la loro attività con l'estinzione delle garanzie già assunte.

CAPO 13
Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale

Art. 94 (Abitazioni soggette all'assegnazione)

(1) Le abitazioni dell'IPES, della Provincia, dei comuni e degli enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, realizzate totalmente o parzialmente con fondi dello Stato o della Provincia, vengono assegnate secondo le disposizioni di questo capo.

(2) Non sono soggette alle disposizioni di questo capo:

  1. le abitazioni destinate ad alloggi di servizio;
  2. le abitazioni degli enti pubblici previdenziali non costruite con fondi dello Stato;
  3. le abitazioni che a causa dei particolari vincoli cui sono sottoposte e delle loro particolari caratteristiche non sono idonee per l'edilizia abitativa sociale;
  4. le abitazioni di vecchia costruzione degli enti pubblici indicati al comma 1 e le abitazioni provvisorie destinate a dare alloggio a famiglie che in seguito a calamità naturali sono rimaste senza tetto ovvero devono abbandonare le loro abitazioni per motivi di sicurezza pubblica o di utilità pubblica;
  5. le abitazioni destinate alla sistemazione temporanea di famiglie in caso di effettuazione di interventi di recupero;
  6. le abitazioni utilizzate per la sistemazione temporanea di famiglie, che appaiono nella graduatoria per l'assegnazione di abitazioni in una posizione idonea e che sono minacciate da sfratto prima della presumibile consegna dell'abitazione;
  7. le abitazioni che vengono date in locazione dall'IPES previa autorizzazione dell'amministrazione provinciale alla comunità comprensoriale competente per territorio, a enti, cooperative o associazioni il cui fine statutario è l'assistenza di persone appartenenti alle particolari categorie sociali di cui all'articolo 22;
  8. gli alloggi adibiti al servizio di accompagnamento e assistenza abitativa per anziani di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11/quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. 296)
296)
La lettera h), dell'art. 94, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 23, comma 4, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 95  297)

297)
L'art. 95 è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera g), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

Art. 96  298) 

298)
L'art. 96 è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 9, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera g), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

Art. 97 (Requisiti per l'assegnazione di abitazioni in locazione)       delibera sentenza

(1) Per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 94, comma 1, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. devono avere da almeno 5 anni la residenza o il posto di lavoro in provincia e da almeno due anni nel comune in cui sono situate le abitazioni;
  2. non possono essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della famiglia, nè aver ceduto negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda un tale diritto; lo stesso vale per il coniuge non separato;
  3. non possono essere componenti di una famiglia ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia, salvo che venga costituita una nuova famiglia;
  4. non possono superare il “valore della situazione economica” (VSE) di 2,36; 299)
  5. non deve essere stata disposta nei loro confronti la revoca dell'assegnazione di un alloggio negli ultimi cinque anni, eccezion fatta per le revoche di assegnazione di alloggi disposte ai sensi del comma 5 dell'articolo 22;
  6. non può essere stato pronunciato nei loro confronti da parte dell'IPES nei precedenti cinque anni lo sfratto per morosità;
  7. nei loro confronti non deve sussistere la causa di esclusione di cui all'articolo 46, comma 2;300)
  8. non possono essere già assegnatari di alloggi IPES adeguati, salvo che non si tratti di richiesta di cambio alloggio di cui all’articolo 104.301)

(1.1)  La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE previsto alla lettera d) del comma 1. 302)

(1/bis) Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera a), è considerata la residenza storica prevista all'articolo 45.303) 

(1/ter) Fino a quando i richiedenti non avranno conseguito la durata minima della residenza o del posto di lavoro prevista nel comma 1, lettera a), per l'assegnazione di un'abitazione, possono richiedere l'assegnazione in locazione di un'abitazione nel comune di provenienza.304) 

(2) Qualora le abitazioni su cui il richiedente o il coniuge non legalmente separato possiedono i diritti di cui al comma 1, lettera b), si trovino fuori provincia, il richiedente è escluso dall'assegnazione di abitazioni in locazione soltanto se il valore convenzionale di tali abitazioni, accertato in base alle rispettive disposizioni regionali, corrisponda al valore convenzionale di un'abitazione adeguata alla famiglia del richiedente in base alle disposizioni di legge provinciali.

(3) Le cause di esclusione di cui al comma 1, lettere b) e c), non trovano applicazione nei casi di cui agli articoli 29 e 39.

(4) Qualora il richiedente sia proprietario di un'abitazione non adeguata in un comune della provincia, ovvero abbia il diritto di usufrutto di una tale abitazione, può ottenere in assegnazione un'abitazione in locazione soltanto se offre in locazione la propria abitazione all'IPES.305) 

(5) Per l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 vale per il concetto di famiglia l'articolo 44.

(6) Per il concetto di abitazione adeguata vale l'articolo 43, comma 1.

(7) Per il calcolo del reddito familiare complessivo vale l'articolo 58. Nel calcolo del reddito familiare complessivo viene contato anche il reddito della persona convivente "more uxorio" con il richiedente.

(8) I requisiti per l'assegnazione di abitazioni in locazione devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti della sua famiglia al momento della presentazione della domanda e fino al momento dell'assegnazione dell'abitazione in locazione.

(9) In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), gli emigrati all'estero, già residenti prima dell'emigrazione per almeno cinque anni in provincia e che si obbligano a ristabilire la loro residenza in provincia, possono presentare la domanda di assegnazione di un alloggio in quel comune nel quale avevano l'ultima residenza o nel quale è dimostrato che possano esercitare la loro professione o il loro lavoro.

(10) Qualora nel capoluogo della provincia o nelle località centrali stabilite dal piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale siano previsti programmi abitativi straordinari, la Giunta provinciale può disporre in deroga alla disposizione di cui al comma 1, lettera a), che possano richiedere l'assegnazione di queste abitazioni anche richiedenti che hanno la loro residenza o il loro posto di lavoro in un comune dell'ambito di integrazione.

(11) 306) 

massimeDelibera 12 aprile 2022, n. 251 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell’anno 2021
massimeDelibera 10 novembre 2020, n. 867 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell’anno 2020
massimeDelibera 12 giugno 2018, n. 552 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento del valore della situazione economica (VSE)
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 30.08.1996 - Effektive Besetzung einer Volkswohnung seitens des Förderungsempfängers
299)
La lettera d), dell'art. 97, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 14, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14. Vedi anche la deliberazione della Giunta provinciale 12.12.2017, n. 1366. La lettera d) dell'art. 97, comma 1, è stata successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 2018, n. 552.
300)
La lettera g) è stata aggiunta dall'art. 27 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
301)
La lettera h) dell'art. 97, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 27, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
302)
L'art. 97, comma 1.1, è stato inserito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
303)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 27 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
304)
Il comma 1/ter è stato inserito dall'art. 27 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
305)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
306)
L'art. 97, comma 11, è stato abrogato dall'art. 1, comma 15, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 98 (Criteri di preferenza)

(1) Per l'assegnazione delle abitazioni valgono i criteri di preferenza di cui all'articolo 47. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti per l'assegnazione di abitazioni in locazione appositi punti per il reddito.

Art. 99 (Presentazione delle domande)

(1)  Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti criteri e modalità univoci per la presentazione delle domande di assegnazione di un’abitazione in locazione, per la valutazione delle domande di assegnazione di un’abitazione in locazione, per la formazione delle graduatorie e per la successione nella domanda. 307) 

307)
L'art. 99 è stato prima sostituito dall'art. 36 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente dall'art. 28, comma 15, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9. Vedi anche l'art. 28, comma 18, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 100  308)

308)
L'art. 100 è stato abrogato dall'art. 28, comma 17, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9. Vedi anche l'art. 28, comma 18, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 101 (Assegnazione ed occupazione delle abitazioni)   delibera sentenza

(1) Le abitazioni resesi disponibili per l'assegnazione durante il periodo di validità della graduatoria, vengono assegnate ai richiedenti aventi diritto con decreto del Presidente dell'IPES.

(1/bis) Esaurita la graduatoria di un comune, le abitazioni non assegnate possono essere assegnate in deroga a quanto disposto dall'articolo 97, comma 1, lettera a), a richiedenti compresi nelle graduatorie di comuni confinanti.309) 

(2)  Nell’assegnare le abitazioni il presidente dell’IPES tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione e della consistenza numerica delle famiglie dei richiedenti ammessi. La mancata accettazione da parte di un richiedente di un’abitazione con caratteristiche adeguate comporta per lo stesso la cancellazione dalla graduatoria e la preclusione, per otto anni, alla presentazione di domanda di assegnazione di un’abitazione in locazione. 310)

(2/bis)  Al fine di favorire l’integrazione degli immigrati, le assegnazioni delle abitazioni si effettuano anche in deroga a quanto disposto dal comma 2, in modo tale che in nessun edificio dell’IPES la percentuale degli immigrati sia, di norma, superiore al 10 per cento degli assegnatari. Se un edificio consiste in meno di dieci abitazioni, un’abitazione può comunque essere assegnata a immigrati.311) 

(3) Contestualmente all'invito a scegliere l'abitazione o con provvedimento specifico viene imposto ai richiedenti ammessi un termine perentorio entro il quale devono dichiarare di accettare l'abitazione assegnata.

(4) Nell'invito a stipulare il contratto di locazione viene fissato un termine non inferiore ad otto giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'alloggio deve essere definitivamente occupato e stabilmente abitato. Per residenti all'estero il termine per andare ad abitare e occupare stabilmente l'alloggio è di 90 giorni. Il Presidente dell'IPES può concedere una proroga, motivandola accuratamente, per cause di forza maggiore sopravvenute prima del decorso dei termini sopra indicati.

(5) Per l'assegnazione di abitazioni alle particolari categorie sociali di cui all'articolo 22, comma 3, valgono i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale conformemente alla disposizione citata.

(6) L'abitazione assegnata può essere abitata soltanto da quelle persone indicate nella domanda di assegnazione dell'alloggio. Altre persone possono essere accolte nell'abitazione soltanto in base a motivata richiesta e previa autorizzazione dell'IPES. L'autorizzazione non è richiesta per i figli minorenni del richiedente e in caso di matrimonio per il coniuge.

(7) Persone a cui è stata assegnata un'abitazione dell'IPES e che sono colpite dall'esecuzione del provvedimento di sfratto possono essere alloggiate per il periodo fino alla consegna dell'abitazione in abitazioni provvisorie dell'IPES stesso o in edifici che l'amministrazione provinciale mette a disposizione dell'IPES a tale scopo.

(8)  Qualora l’abitazione assegnata ad una portatrice/un portatore di handicap non sia conforme alle sue esigenze, obbligandola/obbligandolo ad eseguire opere di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’alloggio assegnato, è previsto un finanziamento pari al 100 per cento della spesa sostenuta. 312)

massimeDelibera N. 2580 del 28.07.2003 - Edilizia abitativa agevolata: Criteri per l'assegnazione di abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) che a causa del mancato fabbisogno non possono essere assegnate ai sensi del capo 13 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche
309)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 29 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
310)
L'art. 101, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 28, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e poi dall'art. 1, comma 10, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.
311)
L'art. 101, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 26, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
312)
L'art. 101, comma 8, è stato inserito dall'art. 28, comma 16, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9. Vedi anche l'art. 28, comma 18, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 102 (Priorità nell'assegnazione di alloggi)

(1) Le famiglie comprese nella graduatoria alle quali sia stato negato il rinnovo del contratto di locazione per i motivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e nei cui confronti viene eseguita la procedura per il rilascio dell'abitazione, possono conseguire l'assegnazione di un'abitazione con precedenza sugli altri richiedenti compresi nella graduatoria, sentita la commissione per le assegnazioni.313) 

(2) Le persone che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, nonché i richiedenti la cui abitazione sia oggetto di esecuzione immobiliare possono presentare in qualsiasi momento domanda di assegnazione di un’abitazione, purché siano in possesso dei requisiti generali per l’assegnazione di abitazioni in locazione dell’IPES. La commissione per l’assegnazione provvede a integrare la graduatoria e può dare il parere per l’assegnazione con precedenza.314)

313)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 30 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
314)
L'art. 102, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 29, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 103 (Ammissione alle case-albergo)      delibera sentenza

(1) I criteri per l'ammissione alle case-albergo per studenti, lavoratori, persone in situazione di handicap e particolari categorie sociali vengono fissati dalla Giunta provinciale. Nel determinare tali criteri, la Giunta provinciale può derogare ai criteri generali e specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali previsti dalla presente legge.

(2) L'IPES può essere autorizzato dalla Giunta provinciale ad affidare la gestione delle case-albergo alle amministrazioni o associazioni interessate in base ad una convenzione.

massimeDelibera 14 giugno 2016, n. 631 - Criteri per l’assegnazione di alloggi al personale dell’amministrazione penitenziaria della Casa Circondariale di Bolzano
massimeDelibera N. 1860 del 22.11.2010 - Edilizia abitativa agevolata - articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - determinazione dei criteri per l'ammissione alle case albergo per lavoratori - revoca e sostituzione dei criteri approvati con deliberazione n. 2601 del 19 luglio 2004
massimeDelibera N. 1858 del 22.11.2010 - Edilizia abitativa agevolata - articoli 103 e 148 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per l'assegnazione di miniappartamenti nella casa albergo per lavoratori e studenti per il gruppo linguistico ladino nel comune di Bolzano - revoca e sostituzione dei criteri approvati con deliberazione n. 1757 del 23 maggio 2005

Art. 103/bis (Case albergo per lavoratori convenzionate)

(1) Per snellire la sistemazione abitativa di lavoratori, l'IPES è autorizzato a stipulare con enti pubblici e privati, che dispongono di immobili suscettibili di essere utilizzati come case albergo per lavoratori, convenzioni per una durata non inferiore a dieci e non superiore a 20 anni.

(2) Le case albergo devono offrire ai lavoratori una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, prevalentemente organizzata in forma di pensionato. Tali strutture devono fornire servizi collettivi in grado di soddisfare le esigenze alloggiative ed alimentari dei lavoratori.

(3) Nella convenzione, l'ente deve impegnarsi a mettere a disposizione un determinato numero di posti letto, a garantire i servizi di cui all'articolo 114, e ad assegnarli rispettando i criteri di ammissione di cui all'articolo 103.

(4) Nella convenzione di cui al comma 1 sono anche disciplinati i rapporti finanziari tra l'IPES e gli enti. L'importo annuale che l'IPES corrisponderà agli enti non potrà essere superiore al 30 per cento del canone provinciale, determinato ai sensi dell'articolo 7, e riferito alla superficie convenzionale della casa albergo. Il contributo dell'IPES è destinato a coprire le minori entrate dall'affitto dei posti letto che non possono essere messe a carico degli inquilini della casa albergo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103.

(5) Il regolamento interno per le case albergo convenzionate deve essere concordato con l'IPES e conformarsi ai criteri contenuti nella deliberazione di cui all'articolo 103.

(6) Gli importi che l'IPES corrisponderà agli enti sono ad esso rifusi dall'amministrazione provinciale a carico della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera K).315) 

315)
L'art. 103/bis è stato inserito dall'art. 31 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 103/ter (Assegnazione di abitazioni nei progetti dell'edilizia sperimentale)

(1) I criteri per l'assegnazione di abitazioni comprese nei progetti pilota sono determinati dalla Giunta provinciale.316) 

316)
L'art. 103/ter è stato inserito dall'art. 32 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 104 (Cambio di alloggi)

(1) Chi ha ricevuto in assegnazione un'abitazione in locazione può chiedere l'assegnazione di un'altra abitazione più adeguata al fabbisogno della sua famiglia. Chi ottiene un'abitazione in locazione, in cambio deve restituire l'abitazione fino a quel momento occupata libera da persone e cose entro il termine fissato per l'occupazione della nuova abitazione. L'assegnazione di un'abitazione in cambio avviene con decreto del Presidente dell'IPES.

(2) L'IPES forma un elenco di locatari che occupano alloggi in cui il numero dei vani, esclusi i vani accessori, è superiore al numero dei componenti della famiglia, sempre che la superficie utile abitabile sia maggiore di 50 metri quadrati per una persona e di ulteriori 15 metri quadrati per ciascun'altra persona.

(2/bis)  Ai locatari oltre i 65 anni di età, che risultano nell’elenco di cui al comma 2, il presidente dell’IPES assegna un alloggio adeguato nella stessa zona. I costi del trasferimento sono a carico dell’IPES. Se l’appartamento assegnato non viene accettato, si applica il canone ai sensi dell’articolo 113. Dal cambio alloggio sono esclusi gli assegnatari che documentano gravi motivi di salute.317) 

(3) Qualora l'occupazione di un'abitazione con un numero di vani, esclusi quelli accessori, superiore al numero dei componenti la famiglia perduri per più di un anno, il Presidente dell'IPES, sentita la Commissione per l'assegnazione, può revocare l'assegnazione dell'alloggio e assegnare al locatario contestualmente un'altra abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia. I costi del trasferimento vanno in tal caso a carico dell'IPES e vengono coperti col ricavato dei canoni di locazione.

(4) Per facilitare nell'interesse delle persone anziane il cambio di alloggi, l'IPES può riservare una parte delle abitazioni di nuova costruzione al cambio di alloggi di cui al comma 1.318) 

317)
L'art. 104, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 27, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 30, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
318)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 33 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 105 (Elenco dei locatari)

(1) L'IPES ha l'obbligo di conservare un elenco dei locatari ai quali è stata assegnata un'abitazione di edilizia residenziale pubblica. I locatari devono fornire i dati necessari per il rispetto delle norme vigenti.

(2) Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti i dati che i richiedenti devono fornire e i termini entro i quali i dati devono essere forniti.

Art. 106  319)

319)
L'art. 106 è stato abrogato dall'art. 28, comma 17, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9. Vedi anche l'art. 28, comma 18, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 107 (Successione nell'assegnazione dell'alloggio)  delibera sentenza

(1) In caso di decesso del locatario, il coniuge superstite subentra nell'assegnazione ed il contratto di locazione viene trascritto a suo favore.

(2) In mancanza del coniuge superstite, le sottoelencate persone hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione nel seguente ordine:

  1. i figli;
  2. i figli dei figli;
  3. i genitori;
  4. i fratelli e le sorelle.

(3) Le persone indicate al comma 2 devono fornire la prova della convivenza con il locatario da almeno due anni al momento del decesso e dell'inserzione nell'elenco dei locatari indicato all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli devono avere convissuto con il locatario per almeno dieci anni al momento del decesso e comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli che al momento del decesso del locatario non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita.

(4) In mancanza di successori conviventi o di genitori è parificata al coniuge superstite la persona convivente "more uxorio" con il locatario al momento del suo decesso da almeno due anni, purché compaia nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.

(4/bis)  La domanda di assegnazione dell’abitazione deve essere presentata dalle persone di cui ai commi 2 e 4 entro un anno dal decesso del conduttore. Decorso il termine di un anno dal decesso del conduttore senza che sia stata presentata la domanda di assegnazione dell’abitazione, l’abitazione si intende occupata illegittimamente.320)

(5) L'assegnazione dell'abitazione alle persone di cui al comma 2 viene disposta dal Presidente dell'IPES, sentita la commissione per l'assegnazione.

(6) Se lo stato di salute dell'assegnatario peggiora in modo tale che esso debba essere considerato non più autosufficiente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e da rendere necessaria la sistemazione in una struttura per lungodegenti, il coniuge superstite che non sia già cointestatario del contratto di locazione e le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono compresi nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti devono avere convissuto con il locatario da almeno dieci anni e comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.

(7) In caso di trasferimento del locatario fuori provincia, le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento del trasferimento del locatario convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono comprese nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli al momento del trasferimento del locatario devono avere convissuto con esso da almeno dieci anni in comunione familiare e devono comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.321) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006 - Contratti della P.A. - gara - offerte - direttiva 2004/18/CE - equiparazione mezzi elettronici con strumenti classici di comunicazione - offerta prodotta su supporto elettronico - prova della sicura provenienza da rappresentante legale impresa offerente - necessità
320)
L'art. 107, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 31, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
321)
L'art. 107 è stato sostituito dall'art. 34 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 108 (Modifica dell'assegnazione e voltura del contratto di locazione in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

(1) In caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l'IPES modifica se del caso l'assegnazione dell'abitazione e provvede alla voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice. In mancanza di pronuncia giudiziale in merito, il Presidente dell'IPES assegna l'alloggio con precedenza a quel coniuge cui è stata affidata la prole, a condizione che quest'ultimo abiti stabilmente nell'alloggio.

(2) Al momento della voltura del contratto l'IPES verifica che non ci siano per il successore e gli altri componenti il suo nucleo familiare condizioni che impediscano l'ulteriore permanenza nell'alloggio.

Art. 109 - Art. 111 322)

322)
Gli articoli da 109 a 111 sono stati abrogati dall'art. 23, comma 1, lettera h), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

Art. 112 (Disciplina del canone)       delibera sentenza

(1)  Il canone di locazione degli alloggi di proprietà dell'IPES o ad esso affidati in gestione viene determinato con regolamento di esecuzione, applicando, se del caso, i coefficienti di vetustà e dello stato di manutenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 323)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004 - Computo della pensione di invalidità civile ai fini del calcolo del canone di locazione della abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - obbligo di motivazione del discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito - deroga dalla dichiarazione dei redditi presentata - obbligo di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999 - Agevolazioni nell'edilizia abitativa - redditi di lavoro autonomo e d'impresa - discostamento tra dichiarazione e determinazione da parte dell'amministrazione
323)
L'art. 112 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 16, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 113 (Maggiorazione del canone per sottoutilizzazione)

(1) Famiglie che occupano un'abitazione la cui superficie utile abitabile è superiore a 50 metri quadrati per la prima persona e 15 metri quadrati per ogni ulteriore persona, e che non acconsentono ad un cambio di alloggio ai sensi dell'articolo 104, devono pagare per la superficie utile abitabile, che eccede la predetta misura, l'intero canone previsto all'articolo 112, comma 1.

Art. 114 (Rimborso delle spese per servizi)

(1)  Nel canone di locazione di cui all’articolo 112 non sono comprese le spese relative ai servizi di custodia, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché le spese per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, la tassa per le acque di scarico e per l’asporto dei rifiuti e il costo dell’assicurazione per la responsabilità civile. Tali spese sono addebitate agli inquilini in relazione ai servizi prestati e dettagliatamente documentati.324)

324)
L'art. 114 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 36, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 114/bis (Persone fiduciarie)

(1)  L’IPES individua fra i propri inquilini delle persone fiduciarie di cui avvalersi per ottimizzare il rapporto con l’inquilinato e per la migliore salvaguardia, protezione e cura del suo patrimonio immobiliare; per questo compito alle persone fiduciarie è riconosciuto un congruo compenso da stabilirsi con delibera del consiglio di amministrazione. 325)

325)
L'art. 114/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 115 (Contratto di locazione con canone provinciale)

(1) Il locatario nei cui confronti sussistono i presupposti per revocare l'assegnazione dell'alloggio per superamento del limite di reddito di cui all'articolo 110, comma 1, lettera f), può evitare la revoca dell'assegnazione dell'alloggio se si dichiara disposto a pagare il canone provinciale. La dichiarazione del locatario di voler pagare il canone provinciale deve avvenire entro 30 giorni dalla contestazione del fatto che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'alloggio.

(2) Qualora il reddito complessivo familiare del locatario superi il limite di reddito indicato all'articolo 58, comma 1, lettera c), questi può continuare a rimanere nell'abitazione se paga all'IPES un canone che supera il canone provinciale del 20 per cento.

(3) La revoca dell'assegnazione dell'abitazione nei confronti dei locatari indicati ai commi 1 e 2 può essere disposta, previa autorizzazione della Giunta provinciale, qualora nel relativo comune si trovino domande di assegnazione di abitazioni, che non hanno potuto essere prese in considerazione da più di due anni.

Art. 115/bis326) 

326)
L'art. 115/bis è stato inserito dall'art. 37 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e poi abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera d), della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.

Art. 116 - art. 118 327)

327)
Gli articolo  da 116  a 118 sono stati abrogati dall'art. 23, comma 1, lettera i), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

CAPO 14
Assegnazione di abitazioni a senza tetto

Art. 119 (Ambito di applicazione)   

(1) Non sono soggette alle disposizioni sull'assegnazione di abitazioni in locazione dell'IPES e dei comuni le abitazioni di vecchia costruzione degli enti pubblici e le abitazioni provvisorie destinate a dare alloggio a famiglie che in seguito a calamità naturali sono rimaste senza tetto ovvero devono abbandonare la loro abitazione per motivi di sicurezza pubblica e di utilità pubblica.

(2) Per ottenere un'abitazione in assegnazione ai sensi del comma 1 le famiglie devono avere i requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'articolo 45.

Art. 120 (Provvedimenti del Presidente della Giunta provinciale)   

(1) Rimane salva la facoltà del Presidente della giunta provinciale di provvedere, previa deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), limitatamente ai casi di grave necessità pubblica in ordine al bisogno abitativo.

(2) Prima di esercitare la facoltà di cui al comma 1 e in mancanza delle abitazioni considerate all'articolo 119, comma 1, le famiglie rimaste senza tetto devono essere alloggiate preferibilmente in abitazioni o ambienti di proprietà pubblica idonei a servire temporaneamente da abitazione.

(3) A tal fine gli enti pubblici, ivi compresi quelli economici diversi da quelli considerati dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono tenuti a comunicare alla Provincia le abitazioni che si sono rese o che si rendano disponibili. Tale comunicazione deve avvenire entro un mese dalla data in cui si sia verificata la disponibilità o si sia determinata una scadenza certa entro la quale si prevede che si verifichi.

Art. 121 (Norme applicabili)

(1) Per le abitazioni assegnate a famiglie rimaste senza tetto trovano applicazione le disposizioni degli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114 e 115.

CAPO 15
Cessione in proprietà di abitazioni dell'IPES

Art. 122 (Abitazioni cedibili)   delibera sentenza

(1) L'IPES può essere autorizzato con delibera della Giunta provinciale a cedere in proprietà fino al 30 per cento del proprio patrimonio edilizio, avente una vetustà di almeno dieci anni, calcolata dalla data di rilascio del certificato di abitabilità.

(2) Il prezzo di cessione delle abitazioni corrisponde al prezzo di mercato determinato dall'ufficio estimo provinciale, tenendo conto delle spese di manutenzione straordinaria, autorizzate dall'IPES, sostenute dal conduttore.

(2/bis) Gli acquirenti in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali possono chiedere la riduzione del prezzo di cessione del 20 per cento.328) 

(2/ter) Per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi del comma 1 non possono essere richieste le agevolazioni per l'acquisto di abitazioni di cui al capo 8.329) 

(3) Sono esclusi dalla cessione gli alloggi di servizio dell'IPES, gli alloggi previsti nel regolamento di esecuzione dell'articolo 22, comma 5, e gli alloggi assegnati a particolari categorie sociali o a persone anziane.

(4) L'IPES è autorizzato ad alienare immobili che non servono ai suoi fini istituzionali o a permutarli con alloggi o con altri immobili suscettibili di essere trasformati in abitazioni.

(5) Le disposizioni del presente capo trovano applicazione anche per le abitazioni di proprietà della Provincia affidate in amministrazione all'IPES. La vendita di abitazioni di proprietà della Provincia viene effettuata dall'IPES per conto della Provincia. Il ricavato dalla vendita delle abitazioni viene rimesso al bilancio provinciale, previa detrazione di una quota del 5 per cento per rimborso spese.

(5/bis)  Gli alloggi e le unità immobiliari ceduti dall'IPES ai sensi dell'articolo 42, comma 3/bis, della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, e successive modifiche, non possono essere alienati, neanche parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di iscrizione nel libro fondiario del contratto di acquisto, anche agli effetti di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modifiche. Il relativo vincolo da assumere nel contratto di acquisto è annotato nel libro fondiario. 330)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987 - Cessione in proprietà degli alloggi ex INCIS
328)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
329)
Il comma 2/ter è stato inserito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
330)
L'art. 122, comma 5/bis, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 5, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 123 (Conduttori autorizzati all'acquisto)

(1) Acquirenti delle abitazioni dell'IPES possono essere solo quei conduttori che non sono proprietari di un alloggio adeguato al fabbisogno della loro famiglia e contro i quali non è stato ancora iniziato il procedimento di rilascio dell'abitazione.

Art. 124 (Piani di vendita)

(1) Ai fini della cessione in proprietà di alloggi destinati alla locazione l'IPES redige piani triennali per la vendita di abitazioni. I piani triennali sono soggetti ad approvazione della Giunta provinciale. In sede di redazione dei piani di vendita va data la preferenza a quegli edifici nei quali già una parte delle abitazioni è stata ceduta in proprietà ai conduttori.

(2) Scopo dei piani di vendita è quello di alienare interi edifici.

(3) Se un edificio è stato inserito in un piano di vendita l'IPES può assegnare in cambio a quei conduttori che non richiedono la cessione in proprietà un altro alloggio adeguato al fabbisogno della famiglia. Le spese di trasferimento sono a carico dell'IPES, che sopperisce alle corrispondenti spese col ricavato dai canoni di locazione.

(4) Per persone in situazione di handicap e persone con più di 65 anni non trova applicazione il disposto del comma 3. Queste persone conservano il diritto di continuare ad abitare l'abitazione come conduttori, finché non si verifichino altre circostanze che giustifichino la revoca dell'assegnazione. Dopo il decesso di questi conduttori, le persone che hanno diritto a succedere nell'assegnazione o nel contratto di locazione possono dichiarare entro 90 giorni di voler acquistare l'abitazione. Qualora non dichiarino di voler acquistare l'abitazione, trova per essi applicazione il disposto del comma 3.

(5) Le abitazioni che non vengono acquistate dai conduttori aventi titolo possono essere vendute ad altri conduttori dell'IPES, che hanno dichiarato di voler acquistare l'abitazione da essi occupata, la quale non è stata però inserita nel piano di vendita.

(6) Al fine di rispettare la quota massima indicata dall'articolo 122 deve essere tenuto conto, nella redazione dei piani di vendita, anche del numero delle abitazioni vendute negli anni precedenti ai sensi della presente legge. Il numero delle abitazioni destinate alla vendita nei singoli programmi non può essere superiore a quello delle abitazioni costruite o acquistate nei precedenti tre anni.

(7) Le norme dettagliate per la redazione e per l'attuazione dei piani di vendita sono soggette a disciplina con regolamento di esecuzione.

Art. 125 (Utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita di abitazioni)

(1) Le somme ricavate dalla cessione degli alloggi a norma del presente capo affluiscono in un conto speciale dell'IPES e sono destinate alla costruzione, acquisto o recupero di abitazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A), secondo il programma di interventi previsto dall'articolo 6.

Art. 126 (Vincolo sociale per abitazioni cedute)331) 

(1) Qualora per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 122, comma 1, venga richiesta la riduzione del prezzo di cessione di cui all'articolo 122, comma 2/bis, contestualmente all'intavolazione del diritto di proprietà deve essere annotato il vincolo sociale per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62. Agli effetti del vincolo sociale, la riduzione del prezzo di cessione è equiparata alla concessione di un contributo a fondo perduto nella stessa misura.332) 

(2) Il vincolo comporta che l'IPES per la durata di dieci anni dalla stipula del contratto di compravendita ha un diritto di prelazione su tale abitazione anche in caso di alienazione soltanto parziale. A tal fine il proprietario dell'alloggio che intende alienarlo deve darne notizia all'IPES mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'IPES può esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni. Sono nulli i contratti stipulati in violazione del presente comma.

(3) Al proprietario spetta un prezzo corrispondente a quello pagato all'IPES per la cessione. Tale prezzo viene rivalutato in proporzione all'aumento dell'indice del costo della vita e successivamente diminuito con l'applicazione dei coefficienti previsti dall'articolo 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392in considerazione della maggiore vetustà dell'alloggio. Dal prezzo così determinato vengono detratte le eventuali agevolazioni erogate all'originario acquirente e non ancora restituite.

331)
La rubrica è stata sostituita dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
332)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 127 (Vincoli a carico di abitazioni già cedute)

(1) Le annotazioni tavolari disposte ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3a carico delle abitazioni cedute ai sensi della citata legge, perdono la loro efficacia dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente legge e si estingue il diritto di riscatto dell'ente cedente ovvero della Provincia previsto dall'articolo 13 della citata legge.

(2) Le annotazioni tavolari disposte ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge, a carico di abitazioni acquistate dai conduttori senza agevolazioni edilizie provinciali, determinano il diritto di prelazione decennale previsto dall'articolo 126.

(3) Il diritto di prelazione dell'Ipes può essere riscattato dietro pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore convenzionale dell'abitazione. Dopo la presentazione di una dichiarazione dell'Ipes sull'avvenuto pagamento dell'importo, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, od al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45.333) 

333)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

CAPO 16
Disposizioni varie

Art. 128 (Individuazione di nuove aree per l'edilizia abitativa agevolata)

(1) In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 della legge urbanistica provinciale, i comuni nei quali sono esaurite le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata nell'ambito delle zone di espansione possono individuare mediante variante al piano urbanistico comunale nell'ambito di zone di completamento o dei centri storici aree inedificate di una estensione non inferiore a 2000 metri quadrati.

(2) Nella delibera di individuazione i comuni devono stabilire gli indici urbanistici per l'edificazione della zona. Alle zone così individuate si applicano le disposizioni degli articoli 24, 34, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge urbanistica provinciale e degli articoli 79, 80 e 81 della presente legge.

Art. 129 334) 

334)
L'art. 129è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera j), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

Art. 129/bis (Aree con strutture per servizi alloggiativi)

(1)  Per risolvere i problemi di emergenza abitativa presenti nel territorio provinciale i comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici delle aree attrezzate con strutture per servizi alloggiativi destinate a persone, famiglie e gruppi in grave disagio abitativo. Le singole aree potranno avere una dimensione fino a 5.000 metri quadrati.

(2)  I comuni determinano con proprio regolamento i requisiti di accesso e di permanenza in tali aree e le caratteristiche strutturali delle stesse.335)

335)
L'art. 129/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 37, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 130 (Dichiarazioni di inabitabilità)     delibera sentenza

(1) La dichiarazione di inabitabilità a tutti gli effetti di una casa o parte di essa per motivi di sanità o di sicurezza o in seguito a calamità naturali spetta al sindaco, il quale deve conformarsi al parere di una commissione composta:

  1. da un rappresentante dell'Unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio;
  2. da un tecnico comunale, ove ve ne sia uno e, in mancanza, da un tecnico dell'IPES;
  3. da un tecnico della Ripartizione provinciale edilizia abitativa.

(2) Il provvedimento del sindaco deve essere comunicato al Presidente della giunta provinciale. Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta provinciale, la quale può annullarlo anche d'ufficio sentito il competente servizio per l'igiene e la sanità pubblica o la Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico, entro il termine perentorio di 60 giorni.

(3) Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti i criteri di determinazione dell'inabitabilità per motivi di sanità e di sicurezza; l'osservanza di tali criteri deve risultare dalla dichiarazione di inabitabilità.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008 - Rilascio del certificato di abitabilità - condono edilizio - deroga solo a norme regolamentari - possibilità di intervento del sindaco a salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie - ricorso gerarchico improprio - limiti ai poteri autorità decidente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 08.06.1998 - Dichiarazione di abitabilità - ha validità in quanto perdurino i requisiti

Art. 131 (Urbanizzazione delle zone miste  da parte dei proprietari) 336)

(1)  Qualora gli assegnatari delle aree destinate nelle zone miste  all'edilizia abitativa agevolata o la comunione dei proprietari richieda ai sensi dell'articolo 74, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche di attuare in proprio, contemporaneamente alle costruzioni, le occorrenti opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, il comune, qualora consenta, deve stipulare con i richiedenti una convenzione che contenga, oltre a quanto stabilito dall'articolo 57, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, il regolamento dei rapporti finanziari e le direttive per l'esecuzione delle opere, le quali devono essere collaudate dal comune. 337)

336)
La rubrica dell'art. 131 è stata così sostituita dall'art. 5, comma 18, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
337)
L'art. 131, comma 1, è stata così modificata dall'art. 5, comma 19, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 131/bis (Misure straordinarie per i danni ad edifici completamente distrutti in seguito agli eventi calamitosi nel Comune di Badia nel dicembre 2012)   delibera sentenza

(1)  In caso di distruzione completa di edifici ad uso civile in seguito agli eventi calamitosi verificatisi nel dicembre 2012 nel Comune di Badia, è concesso un contributo a fondo perduto per i danni effettivamente subiti in misura non superiore al 70 per cento del valore degli stessi. L'Ufficio provinciale Estimo esprime un parere di congruità sull'ammontare dei danni subiti.

(2)  Non si applicano le cause di esclusione di cui all'articolo 32, comma 1, ad eccezione della lettera a). Il contributo di cui al presente articolo non è concesso per coprire eventuali spese per l'acquisizione di aree idonee all'edificazione, per le quali, se del caso, si applica l'articolo 30, comma 4. I contributi concessi possono essere utilizzati per la ricostruzione degli edifici distrutti oppure per la costituzione di un diritto di usufrutto, uso o abitazione.

(3)  Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente articolo devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Edilizia abitativa entro il 1° gennaio 2014. Su richiesta motivata, detto termine può essere prorogato.

(4)  Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo 4. 338) 339)

massimeCorte costituzionale - ordinanza 26 settembre 2018, n. 187 - Disposizioni varie in materia di edilizia abitativa agevolata e di commercio al dettaglio nelle zone produttive – estinzione del processo
338)
L'art. 131/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.
339)
Vedi anche l'art. 2, comma 2, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.

Art. 131/ter (Fondo di garanzia a tutela dei locatori)

(1)  Al fine di sostenere la locazione di immobili destinati ad abitazione principale di persone fisiche la Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi per spese correnti e per investimenti a favore di enti privati che istituiscono e gestiscono fondi di garanzia. I fondi di garanzia perseguono l’obiettivo di ridurre, entro importi massimi predeterminati e in presenza di determinate condizioni, i rischi di mancato pagamento in caso di locazione di immobili destinati ad abitazione principale di persone fisiche in base a un regolare contratto di locazione, se i conduttori non adempiono alle obbligazioni di pagamento e siano stati messi in mora

(2)  Al fondo di garanzia di cui al comma 1 devono partecipare le organizzazioni di rappresentanza della proprietà edilizia più rappresentative attive in Provincia di Bolzano.

(3)  Al fondo di garanzia possono accedere solamente i locatori di immobili che partecipano al finanziamento dello stesso. Le prestazioni del fondo sono riservate a persone fisiche.

(4)  L’accesso al fondo di garanzia da parte dei locatori tiene conto dell’integrale o parziale saldo degli importi dovuti da parte del conduttore, anche successivamente all’erogazione di eventuali importi da parte del fondo di garanzia.

(5)  Una parte delle risorse del fondo di garanzia può essere destinata per indennizzare i locatori nel caso di danni all’immobile a conclusione del rapporto di locazione

(6)  Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, lo statuto e il regolamento del fondo di garanzia devono essere preventivamente approvati dalla Giunta provinciale. Il regolamento disciplina l’attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 5 di questo articolo.

(7)  La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione e il pagamento dei contributi di cui al comma 1. 340)

340)
L'art. 131/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 132 341) 

341)
Sostituisce l'art. 60 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 133 342) 

342)
Sostituisce l'art. 19 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

CAPO 17
Norme transitorie e finali 343)

Art. 134 (Disposizioni finanziarie)

(1) La presente legge non comporta maggiori spese per l'esercizio finanziario 1998. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con legge finanziaria annuale. Le limitazioni derivanti dall'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 10, si applicano con riferimento agli stanziamenti del bilancio 1998 per i corrispondenti interventi ai sensi delle leggi provinciali soppresse con l'articolo 151.

Art. 135 (Ammissione delle domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge)

(1) Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle leggi previgenti in materia di edilizia abitativa agevolata sono ammesse alle agevolazioni edilizie in base alla normativa vigente alla data della presentazione della domanda.

(2) Beneficiari di agevolazioni edilizie, ai quali prima dell'entrata in vigore della presente legge è stata assegnata dal comune un'area edificabile destinata all'edilizia abitativa agevolata ed a carico della quale è già annotato il vincolo di cui all'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, possono essere ammessi all'agevolazione edilizia per la costruzione di un'abitazione senza l'annotazione del vincolo sociale di cui all'articolo 62.344) 

(3) Per le abitazioni per le quali prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati assunti i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, può essere annotato nel libro fondiario il menzionato vincolo.345) 

344)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
345)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 136 (Norma transitoria all'articolo 9)

(1) Le disposizioni dell'articolo 9 concernenti la composizione del Comitato per l'edilizia residenziale trovano applicazione solo per il primo comitato per l'edilizia residenziale che verrà insediato dopo la costituzione della Giunta provinciale per la XII legislatura.

(2) Il Comitato per l'edilizia residenziale esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge ha il compito di:

  1. esprimere parere sul programma degli interventi di edilizia abitativa agevolata e sul programma di costruzione dell'IPES di cui all'articolo 22;
  2. controllare l'osservanza della proporzionale tra i gruppi linguistici nell'assegnazione degli alloggi popolari, a norma dell'articolo 94, e verificare annualmente lo stato di attuazione dei programmi deliberati, anche in ordine all'osservanza complessiva della proporzionale tra i gruppi linguistici, ai fini del coordinamento con quelli da adottare successivamente;
  3. decidere in via definitiva i ricorsi presentati contro le determinazioni adottate ai sensi dell'articolo 8;
  4. approvare annualmente il rendiconto della gestione dei fondi di cui all'articolo 2.

Art. 137 (Norma transitoria all'articolo 22)

(1) Le abitazioni assegnate ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'articolo 33 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, articolo 37 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, ed articolo 23 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, fino all'entrata in vigore della presente legge, ad appartenenti alle forze dell'ordine a partire dall'entrata in vigore della presente legge sono considerate assegnate a tempo indeterminato. Ad esse si applicano le disposizioni del capo 13 della presente legge.346)

346)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 137/bis (Norma transitoria all’articolo 40)

(1) La modifica dell’articolo 40, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, si applica per le domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali il procedimento di approvazione non risulta concluso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge. 347)

(2)  Qualora il comune abbia approvato un progetto relativo alla realizzazione dell’abitazione per il fabbisogno abitativo primario prima dell’entrata in vigore della modifica dell’articolo 40, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, disposta con legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, può essere presentata una domanda di agevolazione edilizia per la costruzione fino al rilascio della licenza d’uso ovvero alla segnalazione certificata per l’agibilità. 348)

(3)  La modifica di cui all’articolo 40, comma 6, della presente legge, si applica anche alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non sia presente un provvedimento di concessione o di esclusione definitivo. 349)

347)
L’art. 137/bis è stato inserito dall’art. 36, comma 17, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
348)
L'art. 137/bis, comma 2, è stato inserito dall'art. 6, comma 10, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
349)
L'art. 137/bis, comma 3, è stato inserito dall'art. 6, comma 10, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 138 (Norma transitoria all'articolo 45)

(1) Richiedenti ammessi come persone singole prima dell'entrata in vigore della presente legge ad una agevolazione edilizia provinciale per la costruzione, l'acquisto od il recupero per fabbisogno abitativo primario, che in seguito si sono sposati e che hanno acquistato l'abitazione con contratto notarile d'acquisto, con delibera di assegnazione del comune o con contratto di trasferimento della proprietà da parte di una cooperativa in regime di comunione dei beni, ed ai quali pertanto l'agevolazione edilizia non può essere liquidata, possono richiedere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di essere ammessi in regime di comunione dei beni all'agevolazione edilizia originariamente concessa.

Art. 139 (Norma transitoria all'articolo 46)

(1) Per le domande presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si richiede, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali, lo svolgimento in via continuativa di almeno un anno di attività di lavoro dipendente o autonomo o, in caso di lavoro stagionale, un'attività di lavoro complessivamente non inferiore a dodici mesi negli ultimi due anni.

(2)  Il requisito di cui al comma 5 dell’articolo 46 non si applica più alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione o di esclusione definitivo, nonché per le domande già approvate, per le quali al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione non sia ancora concluso il procedimento per l’erogazione dell’agevolazione o per la restituzione della fideiussione bancaria di cui all’articolo 50/bis, comma 1, della presente legge, e agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche. 350)

350)
L’art. 139, comma 2, è stato aggiunto dall’art. 36, comma 18, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 139/bis (Norma transitoria all'articolo 49)

(1) I  richiedenti per i quali il termine di sei mesi dalla registrazione del contratto di acquisto di cui al comma 2 dell'articolo 49 è scaduto tra il 27 gennaio1999 ed il 31 marzo 1999 nonché quelli per i quali il contratto di acquisto registrato risulta stipulato dopo il 27 gennaio 1997, possono presentare domanda entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) 351)

(3)  La modifica del termine di cui all’articolo 49, comma 2, della presente legge, si applica anche alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione o di esclusione definitivo. 352) 

351)
L'art. 139/bis è stato inserito dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e integrato dall'art. 41, comma 4, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2; il comma 2 è stato successivamente abrogato dall'art. 39 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
352)
L’art. 139/bis, comma 3, è stato aggiunto dall’art. 36, comma 19, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 140 (Norma transitoria all'articolo 50)

(1) La disposizione di cui all'articolo 50, comma 2, non trova applicazione per domande di agevolazioni edilizie presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 141 (Norma transitoria all'articolo 52)

(1) Il sistema di amministrazione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 52 trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2000. Fino al 31 dicembre 1999 rimangono in vigore le disposizioni finora vigenti.

Art. 142 (Norma transitoria all'articolo 58)

(1) Per le domande presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per reddito si intende il reddito complessivo del nucleo familiare dell'anno antecedente la presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo il 30 aprile, ovvero del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se questa viene presentata entro tale data.

(2) La determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 58, comma 4, e il corrispondente requisito di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), trovano immediata applicazione sin dall'entrata in vigore della presente legge qualora il richiedente ne faccia espressa richiesta.

(3) In sede di prima applicazione della presente legge l'adeguamento dei limiti di reddito di cui al comma 5 dell'articolo 58 viene effettuato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 142/bis (Norme transitorie all'articolo 62)    delibera sentenza

(1)  Tutte le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge sono soggette alle disposizioni degli articoli 62, eccettuato il comma 5, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, nonché degli articoli 84, 85 ed 86.

(2)  Per le abitazioni di cui al comma 1, in caso di autorizzazione al trasferimento dell'agevolazione e del vincolo su un'altra abitazione ai sensi dell'originario articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, od ai sensi dell'articolo 63, a carico della nuova abitazione viene annotato l'originario vincolo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4.

(3)  Per le domande di agevolazione edilizia presentate prima del 27 gennaio1999, su richiesta motivata del beneficiario l'assessore provinciale all'edilizia abitativa può concedere deroghe al limite della misura massima delle ipoteche previsto dal comma 5 dell'articolo 62.353)

(4)  L’abrogazione dell’articolo 62, comma 5, si applica alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento di annotazione del vincolo sociale non è ancora concluso, nonché per le domande per le quali il vincolo sociale di cui all’articolo 62 sia già intavolato nel libro fondiario. 354)

(5)  Per i beneficiari che, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di notorietà di effettiva occupazione dell'abitazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il vincolo decorre dalla data della suddetta dichiarazione sostitutiva. 355)

(6)  Nel caso in cui il beneficiario, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, abbia presentato la documentazione per l’erogazione dell’agevolazione edilizia alla Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, l’annotazione nel libro fondiario può avvenire in base ad un decreto del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. 356)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche Geldstrafe - Relevanz des subjektiven Elementes
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004 - Edilizia abitativa agevolata - violazione di obblighi del beneficiario - contravvenzioni e revoca delle agevolazioni - successione delle leggi nel tempo
353)
L'art. 142/bis è stato inserito dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
354)
L’art. 142/bis, comma 4, è stato aggiunto dall’art. 36, comma 20, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
355)
L'art. 142/bis, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 11, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
356)
L'art. 142/bis, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 12, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 143 (Norma transitoria all'articolo 65)     delibera sentenza

(1) I beneficiari di agevolazioni edilizie ed i loro aventi causa, che prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno commesso una contravvenzione contro le disposizioni dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, o contro l'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, possono chiedere l'autorizzazione in via di sanatoria per l'alienazione, per il trasferimento dell'ipoteca e del vincolo, la locazione, la costituzione di diritti reali di godimento, la cessione della metà indivisa al coniuge e la successione nell'agevolazione come previsto dagli articoli 62 e seguenti. Qualora l'autorizzazione in via di sanatoria non possa essere concessa, si applicano le sanzioni per le contravvenzioni al vincolo sociale di cui all'articolo 65 e, se del caso, si procede alla dichiarazione di decadenza dell'assegnazione dell'area ai sensi dell'articolo 85.

(2) Per quanto si tratti di contravvenzioni contro le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, l'applicazione delle sanzioni può essere evitata se il beneficiario rinuncia all'agevolazione edilizia ai sensi dell'articolo 64. Ad avvenuto pagamento della somma dovuta, il Direttore della Ripartizione Edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo sociale.

(3) Questa disposizione non si applica a provvedimenti già definitivamente eseguiti.357) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 463 del 14.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - rinuncia all'agevolazione edilizia - disciplina transitoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004 - Edilizia abitativa agevolata - violazione di obblighi del beneficiario - contravvenzioni e revoca delle agevolazioni - successione delle leggi nel tempo
357)
L'art. 143 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 143/bis (Norma transitoria dell’articolo 68)

(1)  La norma relativa alla scadenza del vincolo sociale di cui all’articolo 68, comma 1, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario, il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa emette, anziché il nulla osta alla cancellazione tavolare del vincolo, una attestazione della scadenza dello stesso. 358)

358)
L'art. 143/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 13, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 144 (Norma transitoria all'articolo 71)

(1)  Richiedenti ammessi all'agevolazione per il recupero convenzionato di abitazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15e ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge, e nei cui confronti è stato avviato il procedimento amministrativo di revoca dell'agevolazione per contravvenzione alle disposizioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo, possono chiedere il non luogo a procedere, se entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge occupino l'abitazione convenzionata con persone legittimate e lo comprovino.

(2)  Nei confronti di beneficiari che hanno contravvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge alle disposizioni dell'atto unilaterale d'obbligo non viene avviato il procedimento amministrativo di revoca dell'agevolazione se entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge occupino l'abitazione convenzionata con persone legittimate e lo comprovino.

(3)  La disposizione del comma 1 non si applica a provvedimenti già definitivamente eseguiti.

(4)  Il divieto di vendita di abitazioni convenzionate, già introdotto con l'articolo 21 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, per il cui recupero sono stati concessi contributi a fondo perduto, è abrogato. Per i contratti di compravendita già stipulati vengono archiviate di conseguenza le procedure di revoca dell'agevolazione edilizia, a condizione che le abitazioni siano occupate da persone aventi diritto.

(5)  Beneficiari di agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni, che sono stati ammessi all'agevolazione o che hanno presentato la domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non hanno ancora assunto il vincolo di durata trentennale di cui all'originario comma 3 dell'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, possono essere ammessi alle agevolazioni ed ottenere la liquidazione delle stesse se assumono il vincolo di durata ventennale di cui all'articolo 71 della presente legge.359) 

(6)  La norma relativa alla scadenza del vincolo di cui all’articolo 71, comma 1, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa rilascia l’attestazione di scadenza del termine. 360)

(7)  Per i beneficiari che prima dell'entrata in vigore del presente articolo hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di notorietà di effettiva occupazione dell'abitazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il vincolo decorre dalla data della suddetta dichiarazione sostitutiva. 361)

359)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
360)
L'art. 144, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 14, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
361)
L'art. 144, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 14, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 145 362) 

362)
Sostituisce l'art. 37, comma 4, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 145/bis (Norma transitoria dell’articolo 86)

(1) La norma relativa alla scadenza del vincolo sociale di cui all’articolo 86, comma 5, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario il sindaco rilascia l’attestazione di scadenza del termine. 363)

363)
L'art. 145/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 15, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 145/ter (Norma transitoria all’articolo 87/bis)

(1) Gli enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, e che all'entrata in vigore del presente articolo siano proprietari di aree, individuate sulla base dei programmi di costruzione approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 90, possono richiedere, fino al 1° gennaio 2024, le agevolazioni di cui all'articolo 87/bis, nella versione previgente all'entrata in vigore del presente articolo, in base ai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 20 settembre 2010.  Per beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo gli enti devono essere proprietari dell’area edificabile al momento della presentazione della domanda di assegnazione formale da parte della Giunta provinciale 364)

364)
L'art. 145/ter è stato inserito dall'art. 6, comma 11, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15, e successivamente così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.

Art. 145/quater (Norma transitoria all’articolo 90, comma 7)

(1) L’accesso al mutuo agevolato nell’ambito del modello del risparmio edilizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), può essere richiesto anche dai soci di quelle cooperative del ceto medio che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già presentato domanda o siano già state ammesse a un contributo ai sensi dell’articolo 90, ma non abbiano ancora proceduto all’assegnazione degli alloggi ai singoli soci. 365)

365)
L'art. 145/quater è stato inserito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.

Art. 146 (Norma transitoria all'articolo 89)

(1) La norma di cui all'articolo 89, relativa al finanziamento di lavori di sicurezza geotecnica, si applica anche alle zone di espansione per le quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge non è ancora avvenuto il riparto definitivo dei costi per l'urbanizzazione, ovvero è avvenuto da meno di due anni.

Art. 147  366)

366)
L'art. 147 è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera k), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

Art. 148 (Misure a favore del gruppo linguistico ladino)   delibera sentenza

(1) Al fine di eliminare il credito del gruppo linguistico ladino nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 mette a disposizione importi destinati al recupero delle "Viles" nei comuni della Valle Badia, nonché alla realizzazione di case albergo per studenti e lavoratori nei comuni ladini e nei comuni di Bolzano, Bressanone e Brunico.367) 

(2) L'esecuzione di interventi di riordino urbanistico nelle "Viles" è di competenza dei comuni. A tale scopo per le "Viles" devono essere predisposti piani di recupero o piani di attuazione. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, per le "Viles" rimangono fermi i vincoli paesaggistici. Se gli interventi di riordino urbanistico progettati hanno per oggetto esclusivamente l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si prescinde dalla previa approvazione di un piano di recupero o di attuazione.

(3) I contributi di cui al comma 2 dell'articolo 76 sono concessi anche per la redazione dei piani di recupero e piani di attuazione.

(4) 368) 

(5) 369) 

massimeDelibera N. 1858 del 22.11.2010 - Edilizia abitativa agevolata - articoli 103 e 148 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per l'assegnazione di miniappartamenti nella casa albergo per lavoratori e studenti per il gruppo linguistico ladino nel comune di Bolzano - revoca e sostituzione dei criteri approvati con deliberazione n. 1757 del 23 maggio 2005
367)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 41 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
368)
L'art. 148, comma 4,  è stato integrato dall'art. 41 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera l), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
369)
L'art. 148, comma 5 è stato aggiunto dall'art. 41 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera l), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

Art. 149 (Norma transitoria all'articolo 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15)

(1) La disposizione dell'articolo 32, comma 6, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nella versione previgente all'entrata in vigore delle presente legge, ai sensi della quale il finanziamento dell'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata è comprensivo anche dell' I.V.A., per quanto sia dovuta, si applica anche alle aree espropriate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, ma non ancora trasferite in proprietà agli assegnatari.

Art. 149/bis (Norma transitoria relativa al piano comunale per il territorio e il paesaggio)

(1)  Fino all’approvazione del piano comunale per il territorio e il paesaggio previsto dall’articolo 52 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, tutti i riferimenti allo stesso si intendono come riferimenti al corrispondente strumento di pianificazione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nella versione vigente prima della sua abrogazione. 370)

370)
L'art. 149/bis, è stato inserito dall'art. 5, comma 20, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 150 (Rinegoziazione o estinzione anticipata di mutui ipotecari)

(1) Per facilitare la rinegoziazione o l'estinzione anticipata di mutui ipotecari nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, i contributi in interessi della Provincia, su richiesta del mutuatario, vengono trasformati per la durata residua del mutuo originario in contributi costanti da erogarsi direttamente al beneficiario.

(2) La trasformazione dei contributi in interessi in contributi costanti viene approvata alle seguenti condizioni:

  1. qualora il contributo interessi finora erogato fosse superiore al sei per cento del mutuo agevolato, il contributo viene ridotto al sei per cento;
  2. qualora il contributo in interessi finora erogato fosse inferiore al sei per cento, il contributo continua ad essere erogato nella stessa misura.

(3) Dalla norma di cui al comma 1 sono esclusi i mutui ipotecari la cui durata residua al momento dell'entrata in vigore della presente legge sia inferiore a tre anni.

(4) Per i mutui assunti presso l'Istituto di credito fondiario della Regione Trentino-Alto Adige le domande di trasformazione dal contributo in interessi in un contributo costante devono essere presentate al menzionato istituto di credito o al suo successore e saranno trasmesse dagli stessi alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa per l'approvazione. L'approvazione delle domande viene effettuata nell'ordine cronologico della loro presentazione.

(5) Se l'abitazione per la cui costruzione, acquisto o recupero è stato concesso il contributo in interessi è proprietà di una pluralità di persone, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari.

(6) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di estinzione anticipata di mutui per i quali il contributo in interessi viene erogato direttamente al beneficiario ai sensi dell'articolo 7/ter della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, previgente alla presente legge. In questo caso la domanda è da rivolgere direttamente alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa.

(7) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano anche ai mutui per il recupero convenzionato di abitazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, previgenti alla presente legge.

(8) Per i richiedenti che prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda per l'estinzione anticipata del mutuo ai sensi dell'articolo 7/quinquies della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'articolo 10 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, e successivamente modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18, rimane in vigore la disciplina previgente.

Art. 151 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. legge provinciale 4 aprile 1960, n. 6, "Norme per l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari";
  2. legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, "Costituzione della commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica";
  3. legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6, "Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli";
  4. legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, "Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione";
  5. legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, "Cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico";
  6. legge provinciale 7 giugno 1965, n. 6, "Funzioni della Provincia autonoma in ordine al programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori";
  7. legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, "Norme di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia popolare ed economica";
  8. legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 2, "Ulteriori norme di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia popolare ed economica";
  9. legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, "Norme per il risanamento edilizio e disposizioni varie in materia di edilizia popolare";
  10. legge provinciale 25 maggio 1968, n. 8, "Norme in materia di edilizia sovvenzionata";
  11. legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, "Fondo per interventi di emergenza nel settore dell'edilizia economica e popolare";
  12. legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9, "Nuove provvidenze a favore dei piccoli risparmiatori ai sensi della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4";
  13. legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, "Norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto case popolari";
  14. legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, "Legge di riforma dell'edilizia abitativa", eccettuati gli articoli 35/bis, 35/quater, 35/quinquies e 35/sexies;
  15. legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68, "Aggiornamento limiti di importi e disciplina nuovi stanziamenti 1973 concernenti agevolazioni edilizia abitativa agevolata";
  16. legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, "Adeguamento importi ed acceleramento programmi edilizia abitativa agevolata";
  17. legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, "Snellimento procedure riforma edilizia abitativa";
  18. legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, "Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale";
  19. legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, "Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa e dell'ordinamento urbanistico";
  20. legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, "Legge sull'edilizia residenziale";
  21. legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5, "Provvedimenti a favore delle persone sfrattate";
  22. legge provinciale 12 agosto 1980, n. 32, "Norme urgenti in materia di edilizia abitativa agevolata";
  23. legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, "Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi sull'edilizia abitativa agevolata";
  24. legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40, "Concessione di contributi a Cooperative di garanzia per l'acquisizione di casa in provincia di Bolzano";
  25. legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16, "Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull'edilizia abitativa agevolata";
  26. legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, "Elenco delle unità immobiliari non occupate e modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa, eccettuato l'articolo 1";
  27. legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, "Cessione in proprietà degli alloggi dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata";
  28. legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, "Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, eccettuato l'articolo 42";
  29. l'articolo 39, commi 5, 6, 7 e 8, l'articolo 40, comma 1, e gli articoli 42, 43, 62, 63 e 64 della legge urbanistica provinciale, "Legge urbanistica provinciale".
  30. l'articolo 82 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6;
  31. gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8.

(2) Gli impegni pluriennali assunti in base alle leggi di cui al comma 1 rimangono in vigore fino alla scadenza dell'ultima rata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

343)
Vedi anche le norme transitorie dell'art. 21 e 22 della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
indice
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