(1) Al fine di incrementare la crescita generalizzata e la produttività dell’economia locale, la Provincia può concedere, a decorrere dal 2016, contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni per iniziative a favore dei settori dell’artigianato, dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi. Le iniziative ammissibili riguardano:
- formazione, aggiornamento, consulenza e diffusione di conoscenze;
- internazionalizzazione;
- pubblicità e promozione della produzione locale;
- studi, rilevazioni, ricerche e progetti di valorizzazione;
- ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi di cui al presente comma.
(1/bis) Al fine di incrementare la crescita generalizzata e la produttività dell’economia locale, la Provincia può concedere contributi a centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma di consorzio o di cooperativa o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale. Tali centri forniranno assistenza tecnica a favore delle imprese nell’ambito della formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche dell'Unione europea, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e in altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende. I contributi di cui al presente comma sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 74)
(2) I contributi vengono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, oppure come aiuti “de minimis” in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, agli aiuti «de minimis». 75)