(1) Ferma restando le disposizioni UE per gli aiuti di Stato in vigore, i criteri riguardanti le iniziative e le spese ammissibili, il limite minimo e massimo delle spese e le modalità di concessione degli aiuti sono stabiliti - separatamente per settori economici - ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea di cui all'articolo 26, comma 1. 62)
(2) Le domande di finanziamento presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge vengono trattate ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione, sempre nel rispetto delle disposizioni UE vigente. Per domande inoltrate prima dell'entrata in vigore dei criteri, su domanda del richiedente è possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 25. 63)
(3) Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, se finalizzate alla promozione della ricerca e dello sviluppo.64)
(4) Per la liquidazione delle agevolazioni previste nella presente legge nonché nella legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, è fissato un termine di tre anni, successivi a quello dell'esercizio cui si riferisce l'impegno. I contributi non liquidati entro tale termine possono essere revocati con deliberazione della Giunta provinciale.65)