(1) In relazione all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere le provvidenze di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, nonché eventuali altre agevolazioni recate da leggi dello Stato e non previste nella presente legge, purché approvate dalla Commissione europea. Resta fermo, ove previsto, il divieto di cumulo di aiuti pubblici per le medesime iniziative.
(2) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, individua le norme che trovano applicazione e determina i criteri e le modalità per l'attuazione delle stesse, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e delle risorse organizzative necessarie.72)