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a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 61 (Organi competenti per l'applicazione della legge)

(1)  La sorveglianza sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione relativa alla conservazione del suolo, all'incremento, alla difesa ed utilizzazione dei boschi e dei pascoli montani, alla tutela della natura e del paesaggio, del patrimonio floristico e faunistico provinciale, alla caccia e alla pesca, nonché ogni altra attribuzione derivante da leggi speciali, sono demandate al personale forestale di cui all'articolo 57. Restano in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, e recepite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

(2)  Fatte salve le competenze attribuite ai direttori d’ufficio ai sensi della normativa vigente, l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste. Essa deve essere notificata ai soggetti interessati entro due anni dal ricevimento degli scritti difensivi o dalla data dell’audizione oppure, in sua mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo. 89)

(3)  Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per ciascuna violazione.

(4)  Per le sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali previste dalla presente legge non trova applicazione il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, in quanto tali sanzioni amministrative pecuniarie hanno, nell’interesse pubblico, anche carattere risarcitorio per il danno arrecato ad ambiente e natura e devono pertanto essere necessariamente commisurate direttamente all’ammontare dello stesso. 90)

89)
L‘art. 61, comma 2, è stato così sostituito dall‘art. 19, comma 20, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
90)
L‘art. 61, comma 4, è stato aggiunto dall‘art. 19, comma 21, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
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