(1) Per l'esecuzione in amministrazione di tutti i lavori e interventi previsti dalla normativa vigente in materia, gli uffici della Ripartizione provinciale Foreste sono autorizzati ad assumere personale operaio con contratto di diritto privato, applicando le norme e il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ed ai relativi contratti integrativi circoscrizionali.
(2) Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste conduce le trattative per il rinnovo dei contratti integrativi di cui al comma 1 e sottoscrive gli stessi in via definitiva per la parte datoriale. 88)