(1) La commissione provinciale per l'impiego, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, svolge nell'ambito della provincia di Bolzano le funzioni di assistenza e orientamento dei lavoratori nel collocamento attribuite dalla presente legge e le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni regionali per l'impiego.