(1) Nell'ambito della commissione provinciale per l'impiego è istituita una sottocommissione denominata consulta per il pubblico impiego. Essa svolge tutte le funzioni necessarie per valutare gli equilibri occupazionali complessivi del mercato del lavoro locale, con particolare riguardo all'applicazione delle norme relative alla proporzionale etnica e al bilinguismo, nonché ai problemi riscontrati nel pubblico impiego in Alto Adige.
(2) La commissione provinciale per l'impiego definisce la composizione della consulta; di diritto ne fanno parte i rappresentanti della Provincia nel comitato d'intesa di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro, o suo delegato, e quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria scelti dalla commissione provinciale per l'impiego da terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.