(1) È autorizzata l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità, qualora dette opere esistano da più di vent'anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria.
(2) Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l'intavolazione del relativo diritto.67)