(1) Sono abrogati gli articoli dal 7 al 15/ter, l'articolo 27, comma 7, e l'articolo 35/bis, commi 5, 6 e 7, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nel testo vigente.64)
(2) L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1/bis decorre a far data dal 15 ottobre 2001. Le procedure ablative non ultimate alla data predetta sono completate dalla Provincia.65)
(3) Ogni riferimento alle disposizioni in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, di costituzione coattiva di servitù, o di occupazione temporanea o di urgenza, relativo alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, o alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, nei testi vigenti, è da intendersi fatto alle corrispondenti disposizioni contenute nella presente legge.
(4) Le giacenze residue sul conto di tesoreria “Fondo espropri” alla data di entrata in vigore del presente comma vengono versate sull’apposito capitolo “Entrate per conto terzi” del bilancio provinciale 2017. 66)