(1) Qualora dall'esecuzione dell'opera o dell'intervento pubblico derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio viene stimato e detratto dall'indennità, quale sarebbe se fosse calcolata a norma degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14; in ogni caso l'indennità dovuta al proprietario non può essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14.36)
(2) L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione o asservita, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario.